MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 novembre 2013
Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013, verificatisi nella regione Sardegna.
in G.U. Serie Generale n.283 del 3 dicembre 2013
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2013, recante primi interventi urgenti di protezione civile per gli eccezionali eventi meteorologici di novembre 2013 nella Regione Autonoma della Sardegna;
Vista l'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza, n. 3 del 22 novembre 2013, con la quale e' stato approvato l'elenco dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2013 nella Regione Sardegna, fatti salvi ulteriori rilievi e ricognizioni che potranno dar luogo alla modifica dell'elenco stesso;
Considerato che tali eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;
Ritenuta la necessita' di esercitare il potere previsto dal citato art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 a favore dei contribuenti colpiti dai predetti eventi alluvionali, con riferimento, in relazione alla prima fase dell'emergenza, a tutti i comuni individuati nella citata ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza, n. 3 del 22 novembre 2013, salve successive determinazioni sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile e del Commissario delegato per l'emergenza;
Decreta:
Art. 1
1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che, alla data del 18 novembre 2013, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'elenco approvato con l'ordinanza n. 3 del 22 novembre 2013 di cui alle premesse, riportato nell'allegato A al presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre ed il 20 dicembre 2013. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei confronti dei soggetti, anche in qualita' di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1. Le ritenute gia' operate in qualita' di sostituti d'imposta devono, comunque, essere versate.
3. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2013