La Legge del 21 febbraio 2014, n. 9 di conversione del decreto-legge del 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano c.d. «Destinazione Italia», (in G.U. Serie Generale n.43 del 21-2-2014. Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/2014) ritorna sulla normativa in materia di rca auto.
La legge del 21 febbraio 2014 n. 9 ha soppresso l'articolo 8 del decreto legge del 23 dicembre 2013 n. 145, è opportuno ricordare che tale articolo (l'art. 8) introduceva alcune modifiche alla legislazione in materia di Rca auto e al codice delle assicurazioni. In particolare, è stata soppressa la c.d. decadenza di 90 giorni per le denunce di sinistro (ex art. 2947 c.c.) ed è stato soppresso l'obbligo di indicare nella denuncia di sinistro i testimoni a pena di inammissibilità della prova in sede di processo. Infine, risulta anche soppressa la prova tramite c.d. scatola nera delle auto e/o autoveicoli.
Per quanto può sembrare assurdo si è solo in presenza della normale attività del legislatore Italiano, che "cuce e poi scuce".
Preso atto della novità, si può solo affermare che, probabilmente, si è solo in presenza di un rinvio posto che le norme soppresse erano a tutela delle compagnie assicurative, quindi, non si può escludere che, in futuro, il legislatore non torni sull'argomento. Del resto, già da molto tempo si "vociferava" che il legislatore aveva l'intenzione di introdurre le norme presenti nel decreto legge non convertito.