Le servitù coattive
Il legislatore ha previsto alcune ipotesi (1054 cc) nelle quali è possibile costituire una servitù senza la volontà del proprietario del fondo (oppure anche contro la volontà del proprietario del fondo) in altri termini a carico di determinati soggetti sussiste l'obbligo ex lege di costituire una servitù.
Le servitù coattive (proprio perché possono essere imposte anche contro la volontà di uno dei proprietari del fondo) sono tipiche (non interpretabili analogicamente o estensivamente), cioè, in altri termini, sono limitate a fattispecie peculiari.
Servitù coattiva di passaggio di fondo intercluso
Una delle servitù coattive è regolata dall'art. 1054 cc e permette di riconoscere un passaggio a favore del fondo rimasto intercluso in seguito a vendita o divisione (esproprio).
Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha il diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennità. La stessa norma si applica in caso di divisione.
Presupposti dell'applicazione dell'art. 1054 cc servitù di passaggio fondo intercluso
L'art. 1054 cod. civ. riconosce al proprietario del fondo intercluso il diritto alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio senza l'onere del pagamento di un'indennità in presenza di alcuni presupposti di fatto come l'alienazione, divisione o espropriazione per pubblica utilità; ovviamente trattandosi di presupposti di fatto la prova o la contestazione degli stessi.
Servitù passiva di passaggio sul fondo alienato o diviso oppure su fondo diverso anche di un terzo
Uno dei problemi che riguardano la servitù coattiva di passaggio è quello relativo all'individuazione del fondo servente: secondo alcuni deve essere il fondo alienato o diviso che ha prodotto l'interclusione, secondo altri può essere anche un fondo diverso
Al fine di individuare il fondo servente (della servitù coattiva di passaggio) occorre verificare la legittimità dell'assunto secondo il quale il fondo servente può essere anche un bene diverso da quello espropriato e, addirittura, un bene di un terzo.
Fondo servente della servitù coattiva di passaggio solo quello la cui vendita o divisione ha provocato l'interclusione
La tesi che ritiene possibile individuare il fondo servente anche in un fondo di un terzo che non è stato oggetto di vendita o divisione è in contrasto che con la ratio dell'art. 1054 cod. civ. che costituisce un'eccezione al generale principio di onerosità delle servitù e che si giustifica con la presunzione della consapevolezza dei contraenti o condividenti del fatto che, a seguito dell'interclusione, la costituzione della servitù si renda necessaria ex lege e ne abbiano, pertanto, tenuto conto in sede di determinazione del corrispettivo o di individuazione delle quote .
Deve, pertanto, affermarsi, come anche di recente ribadito il principio di diritto secondo il quale la servitù coattiva di passaggio senza corresponsione di indennità, diritto di natura personale esercitabile solo nei confronti del diretto contraente/condividente (a differenza di quello previsto dall'art. 1051 cod. civ. che rappresenta una facoltà ricompresa nel diritto di proprietà) ed applicabile anche alla fattispecie dell'espropriazione per pubblica utilità, va fatto valere dal proprietario del fondo rimasto intercluso nei confronti della controparte e sul bene oggetto di espropriazione, atteso che è quest'ultimo "trasferimento" che ha determinato la necessità della sua costituzione.
Rinuncia del fondo dominate intercluso al diritto verso il proprietario del fondo alienato o diviso
La giurisprudenza ha anche ritenuto che il proprietario del fondo intercluso se rinunzia alla beneficio verso il fondo alienato o diviso non possa rivolgersi ad altro confinante e chiedere il passaggio pagando l'indennità (Cass. 20185/2017).
Cass., civ. sez. II, del 21 marzo 2019, n. 8037