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Sequestro confisca antimafia e diritti dei terzi (ipoteca pignoramento)

La Cassazione del 28.4.2015 n. 8579 ha stabilito che le prescrizioni, relative al regolamento del rapporto tra misure di prevenzione antimafia (come sequestro, confisca ecc.) e dritti reali a favore di terzi, dettate dall’art. 1 L. nr. 228/2012 sono riferite “anche all’ipoteca, al sequestro conservativo ed al pignoramento i quali sono ricompresi tra i pesi e gli oneri dei quali è affermata l’estinzione” e che l’intervento legislativo ha dato soluzione al conflitto circa la natura dell’acquisto in capo allo Stato del bene confiscato, se a titolo originario o derivativo, avallando la prima opzione con la previsione dell’estinzione di diritto dei pesi e degli oneri iscritti o trascritti prima della misura di prevenzione della confisca, nonostante l’anteriorità dei diritti dei terzi, per cui, con la prevalenza assegnata alla confisca sull’ipoteca, si è introdotta una nuova causa di estinzione del diritto di garanzia, analoga a quelle disciplinate dall’art. 2878 cc.
A cura di Paolo Giuliano
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La legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" ad introdotto nell'art. 1, commi da 194 a 205, la disciplina dei diritti di garanzia dei terzi, costituiti su beni appartenenti a soggetti sottoposti a misure di prevenzione reali in forza della speciale legislazione antimafia, al fine di approntare soluzione al contrasto tra confliggenti pretese dei creditori del proposto e dello Stato, che abbia acquisito mediante confisca i beni sottratti alle organizzazioni criminose di stampo mafioso.

La regolamentazione così introdotta per espressa previsione normativa è destinata ad essere applicata ai procedimenti di confisca non sottoposti alla disciplina del D.Lgs. n. 159 del 2011 e si differenzia a seconda che al momento dell'entrata in vigore della stessa legge nr. 228/2012, 1° gennaio 2013, il bene confiscato fosse stato o meno già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, nell'ambito del procedimento civile di esecuzione forzata, oppure fosse costituito da quota indivisa, oggetto di pignoramento.

In questi casi, il processo esecutivo deve proseguire e rimangono validi gli effetti dell'esecuzione o dell'aggiudicazione, mentre la distribuzione del ricavato ai creditori resta limitata alla somma minore tra il 70% del valore stimato del bene e quanto ottenuto dalla sua liquidazione.

Qualora, invece, alla data predetta il bene confiscato non fosse stato trasferito o aggiudicato, è previsto che:

  • -in relazione ad esso non potrà essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva, a pena di nullità (comma 194);
  • -gli oneri ed i pesi iscritti o trascritti anteriormente alla confisca "sono estinti di diritto" (comma 197);
  • -i creditori garantiti da ipoteca e quelli che hanno trascritto un pignoramento, in entrambi i casi prima della trascrizione del sequestro di prevenzione, nonché i creditori intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento, ricevono soddisfazione secondo le modalità stabilite dai commi da 194) a 206).

Costoro, per conseguire il soddisfacimento dei propri diritti, debbano presentare un'istanza di "ammissione del credito" ai sensi dell'art. 58 del D.L.vo nr. 159/2011, entro il termine di decadenza di centottanta giorni, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca, il quale decide con provvedimento impugnabile ai sensi dell'art. 666 cod.proc.pen. e ha il compito di accertare la sussistenza e l'ammontare del credito, nonché la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 52 D.Lgs. 159/2011, al fine di ammettere il creditore al pagamento.

In caso di provvedimento positivo, da comunicarsi all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, tale organismo in seguito individua beni dal valore di mercato non inferiore al doppio dell'ammontare dei crediti e procede alla liquidazione, formando il piano di pagamento dei creditori ammessi ed alla loro concreta soddisfazione.

La disciplina così introdotta ha l'effetto di rendere immediatamente applicabile, sotto il profilo della tutela assicurata ai terzi creditori dei proposti, la regolamentazione del codice antimafia ai procedimenti di prevenzione pendenti ed ai provvedimenti di confisca divenuti irrevocabili prima della vigenza della legge nr. 228/2012.

I criteri prescelti dal legislatore per contemperare gli interessi dei privati, titolari di diritti di garanzia, e dello Stato, che abbia proceduto a confisca, assegnano prevalenza a quelli pubblicistici nel senso che "la salvaguardia del preminente interesse pubblico giustifica il sacrificio inflitto al terzo di buona fede, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, ammesso, ora, ad una tutela di tipo risarcitorio. Il bilanciamento dei contrapposti interessi viene, quindi, differito ad un momento successivo, allorché il terzo creditore di buona fede chiederà – attraverso l'apposito procedimento – il riconoscimento del suo credito".

Le indicazioni esegetiche offerte da tale autorevole pronuncia assumono rilievo, laddove si è evidenziato che le prescrizioni dettate dall'art. 1 L. nr. 228/2012 sono riferite "anche all'ipoteca, al sequestro conservativo ed al pignoramento ricompresi tra i pesi e gli oneri dei quali è affermata l'estinzione" e che l'intervento legislativo ha dato soluzione al conflitto, emerso nella giurisprudenza di legittimità, sia civile, che penale, circa la natura dell'acquisto in capo allo Stato del bene confiscato, se a titolo originario o derivativo, avallando la prima opzione con la previsione dell'estinzione di diritto dei pesi e degli oneri iscritti o trascritti prima della misura di prevenzione della confisca, nonostante l'anteriorità dei diritti dei terzi, per cui, con la prevalenza assegnata alla confisca sull'ipoteca, si è introdotta una nuova causa di estinzione del diritto di garanzia, analoga a quelle disciplinate dall'art. 2878 cod.civ..

Cass., pen. sez. I, del 28 aprile 2015, n. 8579 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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