La sepoltura, il diritto ad essere sepolto e la proprietà del luogo di sepoltura
Il de cuius può impartire con il testamento delle disposizioni che riguardano la sorte delle sue spoglie mortali dopo la sua morte (ad esempio decidendo la cremazione al posto dell'usuale sepoltura).
Diversa è la questione relativa alla titolarità e/o proprietà del sepolcro, infatti, i cimiteri fanno parte, di norma, del demanio (comunale) e di conseguenza, i sepolcri sono del comune, salvo le ipotesi in cui l'ente pubblico concede di edificare sul suolo ad un privato (trasferendone la proprietà del manufatto) o concede il sepolcro in uso ad un privato.
Proprietà del sepolcro e diritto alla sepoltura
Si potrebbe pensare che le stesse norme che regolano la proprietà del sepolcro regolano anche il diritto alla sepoltura (nel sepolcro) in realtà le due situazioni potrebbero essere regolate in modo diverso e divergere in modo notevole, questo perché lo "ius sepulchri", cioè il diritto alla tumulazione è un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto reale sul manufatto funerario o sui materiali che lo compongono (di solito di proprietà pubblica o concessi dal soggetto pubblico a privati tramite un provvedimento di concessione il cui contenuto può variare).
Quindi è possibile essere titolari del manufatto funerario e del relativo diritto ad essere ivi tumulati, come è possibile non vantare sul manufatto nessun diritto reale, ma, comunque, avere il diritto di essere tumulati in quel determinato luogo.
Tralasciando le questioni relative alla diritto reale sul manufatto funerario e concentrando l'attenzione sullo ius sepulchri è possibile distinguere tra sepolcri gentilizi o ereditari.
Regole del sepolcro ereditario
Nel sepolcro ereditario lo "ius sepulchri" si trasmette nei modi ordinari, per atto "inter vivos" o "mortis causa", come qualsiasi altro diritto, dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia.
Regole del sepolcro gentilizio o familiare
Nel sepolcro gentilizio o familiare, lo "ius sepulchri" è attribuito, in base alla volontà del fondatore, ad una cerchia ristretta di persone (di solito la famiglia) ed il diritto si acquista con la nascita ed è un diritto del singolo "iure proprio", sorto ed ottenuto per il solo fatto di trovarsi in un rapporto particolare con il fondatore (dello ius sepulchri) nel rapporto previsto dall'atto di costituzione del diritto al sepolcro.
Per questo si parla di diritto "iure sanguinis" e non "iure successionis", e per lo stesso motivo tale diritto crea una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o"mortis causa", imprescrittibilità e irrinunciabilità.
Questo particolare diritto, quindi, deve considerarsi sottratto alla divisione o trasmissione a terzi non legati "iure sanguinis" al fondatore medesimo, in assenza di una espressa volontà del testatore sul punto, (come resta irrilevante l'eventuale cedibilità prevista nel regolamento comunale o nell'atto di concessione comunale).
Risulta evidente che le norme che regolano tale diritto sono poste dalla volontà del fondatore (creatore) del diritto al sepolcro.
Pertanto, nel caso di sepolcro familiare, la titolarità dello jus sepulcri spetta (di solito) ai componenti la famiglia del fondatore, legati al medesimo jure sanguinis, (sempre che il fondatore non abbia diversamente previsto).
La volontà del fondatore è sovrana, potendo il fondatore senza nessun limite restringere od ampliare la sfera del beneficiari del diritto e determinare entro quali limiti vada intesa la "famiglia" ai fini della titolarità di tale diritto.
Ipotesi dubbie di sepolcro gentilizio o ereditario
In caso di dubbio, (tra sepolcro ereditario o gentilizio) si ritiene che debba presumersi l'esistenza di un sepolcro gentilizio o familiare, in quanto si deve presumere che lo "ius sepulchri" deve essere attribuito, (in base alla volontà del fondatore), in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari del sepolcro stesso.
Cass., civ. sez. II, del 19 luglio 2016, n. 14749