Le regole generali della comunione legale dei coniugi
Il codice civile (modificato nel 1975) ha previsto come regime patrimoniale generale dei coniugi la c.d. comunione legale dei beni.
La comunione legale dei beni si sostanzia in due regole fondamentali: a) gli acquisti effettuati da uno o da entrambi i coniugi diventano beni comuni di entrambi; b) gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da uno solo dei coniugi, mentre gli atti di straordinaria amministrazione devono essere compiuti da entrambi i coniugi (a pena di annullabilità dell'atto).
Gli atti di straordinaria amministrazione nella comunione legale dei coniugi
La comunione legale tra i coniugi, costituisce una comunione senza quote, nella quale i coniugi stessi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto (per intero) i beni compresi nella comunione (e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei).
Quindi, la gestione (straordinaria) dei beni richiede il consenso di entrambi i coniugi.
Il consenso dell'altro coniuge, quale negozio unilaterale autorizzativo (senza vincolo di forma) che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene, rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione (non solo nei confronti dei terzi, ma) innanzitutto nei riguardi dei coniugi stessi.
L'atto compiuto da uno solo dei coniugi senza il consenso dell'altro è annullabile entro il termine di un anno dalla conoscenza dell'atto o dalla trascrizione del medesimo.
La ratio e la natura della comunione legale dei coniugi
I motivi che hanno spinto il legislatore a passare dal regime ante 1975 della separazione dei beni (e, quindi, della comunione ordinaria) al regime della comunione legale dei coniugi vengono (di solito) individuati nell'esigenza di tutelare il coniuge economicamente debole o che non lavora, ma che contribuisce con la propria attività (interna alla famiglia) alla gestione del nucleo familiare.
La comunione legale dei coniugi è definita come comunione senza quote, al fine di distinguere la comunione legale dei coniugi dalla comunione ordinaria, questa locuzione (comunione senza quote) significa – sostanzialmente – che non è possibile la gestione (ad esempio vendita) della singola quota del singolo bene, ma è necessario gestire complessivamente l'intero bene caduto in comunione legale.
Questo particolare aspetto (l'indisponibilità della singola quota del bene, ma solo dell'intero bene) oltre ad essere un altro elemento che distingue la comunione ordinaria dalla comunione legale dei coniugi distinguere viene giustificato in base all'esigenza del coniuge a non entrare in rapporto di comunione con estranei.
Le norme applicabili ai beni acquistati dai coniugi ante 1975 (prima della riforma della comunione legale dei beni)
Resta da chiedersi se la riforma del 1975 ha inciso (modificandolo) sulle norme dei beni dei coniugi acquistati prima della riforma, posto che, come si è detto, prima della riforma vigeva il regime della separazione dei beni (e, quindi, ai beni eventualmente acquistati da entrambi i coniugi si applicavano le norme in materia di comunione ordinaria).
Il passaggio dal vecchio al nuovo regime patrimoniale tra i coniugi (art. 228, legge n. 151 del 1975), che individua nella comunione il sistema legale preferenziale, (in assenza di un diverso regime convenzionale, creato s accordo di entrambi i coniugi), non prevede automatismi volti a modificare il regime dei beni acquistati prima della data del 15 gennaio 1978 (termine così modificato dall'art. 1 del d.l. n. 688 del 1977), ma subordina alla concorde volontà delle parti il nuovo assetto.
Pertanto, la precedente comunione convenzionale, che sussista tra i coniugi per un bene, non si trasforma in comunione legale, ma continua ad essere disciplinata dagli artt. 1100 e ss. cod. civ. ove non venga posta in essere la convenzione prevista dall'art. 228 cit. e così manifestata una specifica volontà dei coniugi.
Le norme applicabili ai beni acquistati dai coniugi dopo il 1975 (in vigenza della comunione legale dei coniugi) e lo scioglimento della comunione legale dei beni
Occorre chiedersi se il principio applicabile agli acquisti ante 1975 e per il quale i beni acquistati in un previgente regime patrimoniale, continuino ad applicarsi (salva diversa volontà dei coniugi) le norme proprie di siffatto regime e non quelle del successivo e sopravvenuto regime coniugale è applicabile anche ai beni acquistati dopo il 1975 (durante la comunione legale dei coniugi).
La stessa domanda può essere posta chiedendosi
- se c'è differenza tra mutamento o estinzione del regime della comunione legale (ad esempio per intervenuta separazione dei coniugi) e scioglimento materiale della comunione
- se il mutamento del regime patrimoniale dei coniugi è applicabile solo agli acquisti futuri non agli acquisti già effettuati, con la conseguenza che i beni già acquistati (durante la comunione legale dei coniugi) rimangono sempre nel regime della comunione legale dei coniugi (anche se questa è mutata, ad esempio, in seguito ad una separazione dei coniugi).
Secondo la Cassazione il principio generale è quello per il quale ai beni acquistati in un previgente regime patrimoniale, continuino ad applicarsi (salva diversa volontà dei coniugi) le norme proprie di siffatto regime e non quelle del successivo e sopravvenuto regime coniugale. Il che significa che il fondo acquistato dai coniugi in comunione legale dei beni continua a mantenere il suo specifico assetto giuridico, fino allo scioglimento della comunione (da intendersi come materiale divisione della comunione) anche se successivamente detto regime muti, per volontà dei medesimi, in quello di separazione dei beni.
Costruzione sul suolo acquistato in regime di comunione legale dei coniugi
L'applicazione pratica del principio sopra esposto si nota quanto su un suolo acquistato in regime di comunione legale dei coniugi si effettua una costruzione da uno solo dei coniugi e in seguito i due coniugi si separano.
Se in questa situazione al bene acquistato in comunione legale si applica la normativa in materia di comunione legale, il coniuge che non ha dato il consenso scritto per realizzare la costruzione potrebbe chiedere l'abbattimento alla costruzione, mentre se si applicano al bene le norme sulla comunione legale (anche dopo la separazione dei coniugi) il consenso per l'atto di straordinaria amministrazione (costruzione) non richiede la forma scritta e, comunque, potrebbe essere contestato solo in termine breve previsto dal codice.
Quindi, il regime di comunione legale tra i coniugi, sussistente al momento dell'acquisto del fondo, e mantenuto (per il pregresso) nonostante la successiva separazione dei beni, fa sì che la questione della edificazione del fondo medesimo debba essere affrontata e risolta sulla base delle disposizioni speciali di cui agli artt. 180 e ss. c.p.c. e non già di quelle disciplinanti la comunione ordinaria.
Cass., civ. sez. II, del 28 febbraio 2018, n. 4676