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Sentenza penale di prescrizione e condanna generica al risarcimento del danno

La Cassazione del 9.3.2018 n. 5660 ha affermato che se il procedimento penale, è stato definito con sentenza di non doversi procedere perché il reato si è estinto per amnistia o prescrizione, ma c’è la condanna generica al risarcimento del danno ex 578 cpp, nel nel successivo giudizio civile per la liquidazione del danno non si applicano gli art. 651 e 652 cpp in quanto queste norme presuppongono che il giudice penale non abbia pronunciato sugli interessi civili (non essendosi costituiti i danneggiati parti civili e non avendo svolto in tale sede l’azione civile di condanna)
A cura di Paolo Giuliano
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Il processo penale e il risarcimento del danno civile

Quando un illecito penale determina il risarcimento del danno, il legislatore per evitare il moltiplicarsi dei procedimenti (uno penale per la sanzione penale e l'altro civile per il risarcimento del danno) permette al danneggiato di esercitare l'azione civile del risarcimento nel contesto del processo penale (651 cpp e 651 bis cpp).

Le domande di risarcimento civile in sede penale

Quando in sede penale viene proposta una domanda di risarcimento del danno risulta evidente che il giudice penale  è  chiamato ad accertare anche i fatti costitutivi dell'illecito civile ex art. 2043 c.c., sia in relazione all'aspetto psicologico della condotta, sia in relazione al collegamento di causalità materiale tra condotta ed evento lesivo.

Al termine del processo la sentenza penale conterrà  la soluzione relativa all'aspetto penale e la soluzione relativa all'aspetto civile. In queste ipotesi  la sentenza penale va scissa in relazione ai diversi capi penali e civili.

La situazione è relativamente semplice quando c'è la condanna penale e la condanna del danno civile in sede penale.

La pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574, 575 e 576 cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell' "an" della responsabilità civile.

Sentenza penale di prescrizione del reato e domanda civile di risarcimento del danno

Resta da chiedersi cosa accade se il giudice penale ritiene di non condannare (ad esempio per prescrizione del reato), ma ritiene comunque di valutare l'aspetto civile della vicenda, in questa situazione due sono le ricostruzioni possibili:

  • i diversi capi penali e civile della sentenza sono collegati e la parte civile è subordinata alla parte penale della domanda (venuto meno l'aspetto penale viene meno anche l'aspetto civile)
  • i due aspetti sono autonomi e indipendenti e la parte civile (anche se contenuta in una sentenza penale) sono suscettivi di passare autonomamente in giudicato se non impugnati.

Qualora il procedimento penale, nel quale le parti civili si sono costituite proponendo domanda di condanna al risarcimento del danno od alle restituzioni, sia stato definito con  sentenza di non doversi procedere perché il reato nelle more si è estinto per amnistia o prescrizione, ma comunque statuendo ex art. 578 cod. proc. pen. anche sugli interessi civili con condanna generica al risarcimento dei danni, nel nel successivo giudizio proposto avanti il Giudice civile per la liquidazione del danno non trovano applicazione gli artt. 651 e 652 cod. proc. pen. concernenti i limiti di efficacia del giudicato relativo alla responsabilità penale nei giudizi civili, in quanto e norme predette presuppongono che il Giudice penale non abbia pronunciato sugli interessi civili (non essendosi costituiti i danneggiati parti civili nel processo penale e non avendo svolto in tale sede l'azione civile di condanna).

Cass., civ. sez. III, del 9 marzo 2018, n. 5660

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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