Sentenza ex art. 2932 cc sostitutiva degli effetti del contratto non concluso
Se dopo la stipula di un contratto preliminare una delle parti si rifiuta di stipulare il contratto definitivo l'altra parte può (in base ai propri interessi) chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento oppure può chiedere di ottenere una sentenza ex art. 2932 cc sostitutiva degli effetti del contratto definitivo non concluso.
Gli effetti della sentenza ex art. 2932 cc
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. si producono gli effetti del negozio non concluso, quindi, ad esempio, in caso di sentenza 2932 cc che sostituisce un contratto di vendita, il passaggio in giudicato determina l trasferimento della proprietà del bene e correlativamente l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo sancito con una pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell'efficacia traslativa al pagamento.
Sentenza ex art. 2932 cc e inadempimento all'obbligo di adempiere alla propria prestazione
La sentenza ex art. 2932 cc sostituisce solo il contratto non concluso, ma non elimina l'obbligo di adempiere alle proprie prestazioni (come, ad esempio, l'obbligo di pagare il prezzo del bene oggetto del preliminare)
Quando viene chiesto di avere la sentenza sostitutiva del contratto non concluso ex art. 2932 cc la dovrà anche adempiere alla propria prestazione (ad esempio se è il compratore dovrà pagare il prezzo del bene)
Infatti, la sentenza 2932 cc sostituisce solo il contratto non stipulato, ma non fa venire meno l'obbligo di adempiere alle proprie prestazioni (come, ad esempio, il pagamento del prezzo del bene), del resto la sentneza 2932 crea un rapporto di natura negoziale e sinallagmatica suscettibile di risoluzione nel caso di inadempimento che, ai sensi dell'art. 1455 c.c. sia di non scarsa importanza, il che può verificarsi anche nel caso di ritardo (rispetto al termine eventualmente fissato nella sentenza o in relazione alla data del suo passaggio in giudicato) che risulti eccessivo in rapporto al tempo trascorso, all'entità della somma da pagare (in assoluto e in riferimento all'importo in ipotesi già versato) e ad ogni altra circostanza utile ai fini della valutazione dell'interesse dell'altra parte.
Sentenza ex art. 2932 cc subordinata al pagamento del prezzo e
Può capitare che la sentenza ex art. 2932 cc subordini il trasferimento della proprietà al pagamento del prezzo, in questa situazione occorre valutare se si è in presenza di una vera e propria condizione oppure sempre ad una ipotesi di risoluzione per inadempimento.
Le conseguenze derivanti dall'applicazione di una o dell'altra ricostruzione sono notevoli, in quanto in presenza di una condizione il mancato pagamento del prezzo fa venire meno il rapporto (quasi automaticamente) senza nessuna valutazione ulteriore, mentre se si è in presenza di un'ipotesi di risoluzione occorre valutare se si è in presenza di un inadempimento di non scarsa importanza e se l'inadempimento è imputabile ecc. e, quindi, anche in presenza del mancato pagamento del prezzo potrebbe non essere dichiarato l'inadempimento e la risoluzione
Sentenza ex 2932 cc tesi della condizione del pagamento del prezzo e tesi della risoluzione del rapporto per inadempimento per mancato pagamento del prezzo
Nella giurisprudenza ci sarebbero due diversi orientamenti in ordine al regime giuridico da applicare al contratto di vendita costituito per sentenza, ai sensi dell'art. 2932 c.c., con effetto traslativo subordinato al versamento del prezzo entro un determinato termine.
Il primo che afferma che la subordinazione degli effetti del contratto di vendita al versamento del prezzo in un determinato termine costituisce una condizione in senso tecnico, il cui eventuale avveramento andrebbe valutato esclusivamente in base alle disposizioni di cui agli artt. 1353 e ss. c.c.,
Il secondo il quale afferma che il versamento del prezzo costituisce la prestazione essenziale del compratore, destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, per cui il suo eventuale inadempimento andrebbe valutato in base alla disciplina di legge in tema di risoluzione del contratto.
Sentenza ex art. 2932 cc e risoluzione per inadempimento per omesso pagamento del prezzo
Come si è detto nel momento del passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. si producono gli effetti del negozio, ciò comporta, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e correlativamente l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo sancito con una pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell'efficacia traslativa al pagamento;
In questo modo si crea un rapporto di natura negoziale e sinallagmatica suscettibile di risoluzione nel caso di inadempimento che, ai sensi dell'art. 1455 c.c. sia di non scarsa importanza, il che può verificarsi anche nel caso di ritardo (rispetto al termine eventualmente fissato nella sentenza o in relazione alla data del suo passaggio in giudicato) che risulti eccessivo in rapporto al tempo trascorso, all'entità della somma da pagare (in assoluto e in riferimento all'importo in ipotesi già versato) e ad ogni altra circostanza utile ai fini della valutazione dell'interesse dell'altra parte.
Si è altresì espressamente precisato che l'istituto della risoluzione per inadempimento, applicabile per l'ipotesi di mancata ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla sentenza costituiva, impedisce che possa farsi applicazione delle diverse previsioni in tema di condizione risolutiva di cui all'art. 1353 c.c., ancorché impropriamente si parli di trasferimento condizionato all'adempimento degli obblighi gravanti sul compratore.
In base ai suddetti principi, dunque, con riguardo al rapporto che si costituisce per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere una compravendita, il pagamento del prezzo, cui è subordinato il trasferimento della proprietà, se pure assolve alla funzione di condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo, non perde peraltro la sua natura di prestazione essenziale destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, con la conseguenza che l'inadempimento della correlativa obbligazione, può – nel concorso dei relativi presupposti – essere fatto valere dalla controparte, come ragione di risoluzione del rapporto ai sensi degli artt. 1453 e ss c.c., non già come causa di automatica inefficacia del rapporto medesimo ai sensi degli artt. 1353 e SS. c.c..
Di conseguenza, al fine di stabilire se il rapporto di vendita costituito con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. abbia perso efficacia per il mancato pagamento del prezzo, è necessario verificare la sussistenza dei presupposti della risoluzione del contratto stesso per inadempimento, non limitandosi al mero riscontro dell'oggettivo mancato versamento del prezzo dovuto nel termine fissato nella sentenza, come se si fosse semplicemente trattato di una ordinaria condizione (sospensiva o risolutiva) di efficacia del negozio.
Cass., civ. sez. III, del 13 novembre 2019, n. 29358