video suggerito
video suggerito
Opinioni

Le semplificazioni per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

Il decreto del 9.10.2013 facilita la realizzazione di impianti di produzione energetica (bioraffinerie) da fonti rinnovabili (art.2), regola l’approvvigionamento delle materie prime (art.3), eventuali sistemi di co-generazione (art.4), le aree di stoccaggio (art. 5 – 9), i sistemi di tracciabilità (art. 6) e le emissioni (art. 7)
A cura di Paolo Giuliano
18 CONDIVISIONI

Immagine

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO  9 ottobre 2013, n. 139  

Regolamento concernente specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili.

in G.U. Serie Generale n.294 del 16 dicembre 2013 

Entrata in vigore del provvedimento: 17/12/2013

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Adotta il presente regolamento:

Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni

1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alle  bioraffinerie di seconda e di  terza  generazione  sulla  base  delle seguenti definizioni:
a) bioraffinazione : attivita' che consiste nell'integrazione  di  processi di conversione della biomassa di natura  chimica,  fisica  o  microbiologica al fine di produrre biocarburanti, prodotti biochimici  ad alto valore aggiunto e bioenergia. Gli impianti ricadenti in unico  sito dedicati alle lavorazioni e alle  trasformazioni  necessarie  ai  predetti processi compongono una fattispecie impiantistica denominata  bioraffineria.  Nell'ambito  della   attivita'   di   bioraffinazione  rientrano differenti tipologie di materie  prime  in  ingresso  e  di  processi;
b) bioraffinerie di prima generazione: sistemi con  capacita'  di  processo fissa e privi di flessibilita' con una filiera di produzione  a partire da biomassa e prodotti di origine agricola  o  forestale  e  anche della filiera agricola convenzionale;
c) bioraffinerie di  seconda  generazione:  sistemi  che  possono  produrre  diversi  materiali  per   una   pluralita'   di   possibili  utilizzazioni a partire da biomassa e prodotti di origine agricola  o  forestale, scarti dell'industria  agroalimentare  e  alimentare  (es.  grassi animali), oli esausti;
d)  bioraffinerie  di  terza  generazione:  sistemi  che  possono  produrre  diversi  materiali  per   una   pluralita'   di   possibili  utilizzazioni a partire da biomasse ottenute mediante  valorizzazioni  di terreni marginali o non agricoli o in mare;
e) per biomassa a filiera  corta  si  intende  la  materia  prima  approvvigionata secondo modalita' eco-sostenibili  sotto  il  profilo  dell'emissione di CO2.
2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano,  altresi',  le  definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n. 28.

Art. 2 Procedure di autorizzazione

1. In sede di prima applicazione del presente decreto gli operatori  che intendono realizzare ed esercire un impianto  di  bioraffinazione  di seconda e terza generazione alimentato da biomasse provenienti  da  filiera corta debbono allegare alla relativa richiesta  il  Piano  di  approvvigionamento di cui all'art. 3.
2. Per gli impianti di cui al comma 1 si applicano le modalita'  di  autorizzazione di cui all'art. 5  del  decreto  legislativo  3  marzo  2011, n. 28.
3. Al fine dell'attuazione di quanto stabilito al comma 2 e con  le  modalita' individuate al comma 4, le Regioni e le Provincie  Autonome  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  adeguano le proprie disposizioni adottate in attuazione  delle  linee  guida  emanate  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  10,   del   decreto  legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387,  al  fine  di  consentire  la  realizzazione  di  bioraffinerie   negli   ambiti   territoriali   di  competenza.
4. Nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, per gli impianti con  caratteristiche di processo analoghe rispetto a  quelle  di  impianti  gia' realizzati della stessa tipologia ed in esercizio in altro sito,  l'autorizzazione alla  loro  costruzione  e  al  loro  esercizio  non  prevede una valutazione del processo, ma ne individua gli ingressi di  materia prima e le uscite di prodotti e  altre  emissioni  inquinanti  per determinarne gli impatti ambientali e verificare il rispetto  dei  limiti di emissione. Ai fini della  dimostrazione  dell'analogia  del  processo, il richiedente  presenta  l'autorizzazione  gia'  acquisita  dall'impianto similare, effettua le valutazioni ambientali  e  adotta  tutte le misure impiantistiche allo  scopo  di  ottenere  un  impatto  ambientale nel nuovo sito equivalente a quello gia' autorizzato.

Art. 3 Piano di approvvigionamento

1. Il  piano  di  approvvigionamento  deve  riportare  le  seguenti  informazioni:
a) disponibilita' territoriale presente o stimata delle  biomasse  agricole e forestali da utilizzare quali materie prime;
b) modalita' di  produzione,  raccolta,  trasporto  e  stoccaggio  delle biomasse di cui alla lettera a), indicando, per ciascuna  fase,  i  consumi  energetici  e  le  emissioni   di   CO2-equivalente   che  discendono;
c) indicazioni  precise  su  come  garantire  il  rispetto  della  tracciabilita'  del  processo  di  approvvigionamento  delle  materie  prime, nonche'  della  sostenibilita',  nel  caso  di  produzione  di  biocarburanti,  cosi'  come  individuate  dalla   vigente   normativa  comunitaria e nazionale e dal presente decreto.
2. Il piano di  cui  al  comma  1  puo'  prevedere  un  sistema  di  approvvigionamento che si avvalga di intese  di  filiera  nonche'  di  contratti  quadro  per  la  fornitura  di  materia  prima  dai  Paesi  dell'area euro-mediterranea con i quali l'Italia ha  attivato  intese  nell'ambito dei programmi di cooperazione e  sviluppo.  Tale  sistema  deve comunque garantire la tracciabilita' e la sostenibilita' di  cui alla lettera c).
3. Ai fini di cui all'art. 2,  gli  impianti  di  cui  al  presente  decreto assicurano, nel Piano di approvvigionamento di cui  al  comma  1, i seguenti obiettivi:
i) il raggiungimento, entro  i  primi  due  anni  dalla  data  di  entrata in esercizio, della percentuale di utilizzo di almeno  il  20  per cento in peso di biomassa a filiera corta o proveniente da intese  di filiera o contratti quadro previsti dal comma 2;
ii) l'elevazione di tale quota ad almeno il 40 per cento in  peso  di biomassa a filiera corta o proveniente  da  intese  di  filiera  o  contratti quadro di cui al comma 2 entro i primi tre anni dalla  data  di entrata in esercizio dell'impianto;
iii) l'elevazione di tale quota ad almeno il 60 per cento in peso  di biomassa a filiera corta o proveniente  da  intese  di  filiera  o  contratti quadro di cui al comma 2 entro i primi  cinque  anni  dalla  data di entrata in esercizio dell'impianto.
4. Ai fini del presente decreto, le biomasse di cui al comma 1  che  possono essere utilizzate quali materie prime  sono  quelle  elencate  nell'Allegato I che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 4 Impianti di cogenerazione

1. Per garantire la massima efficienza energetica degli impianti di  bioraffinazione  e  l'ottimizzazione  dell'intero  ciclo  produttivo,  l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di  bioraffinazione  include anche, qualora richiesta dagli operatori di cui  all'art.  2,  l'autorizzazione all'installazione, all'interno  dello  stabilimento,  di impianti di cogenerazione per la produzione di  energia  elettrica  alimentati dagli stessi bioliquidi combustibili o  dai  sottoprodotti  derivanti dal loro ciclo produttivo.
2. Qualora lo sfruttamento dei bioliquidi o  dei  sottoprodotti  di  cui al comma 1 avvenga tramite impianti di cogenerazione,  il  calore  eventualmente  utilizzato  per  la  formazione  dei  prodotti   della  bioraffineria e' considerato calore utile al fine  della  definizione  di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del decreto del Ministro  dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della tutela del territorio e del mare del 4 agosto 2011. Nel caso di  cogenerazione ad alto rendimento valgono le disposizioni  di  cui  al  decreto del Ministro dello sviluppo economico del  5  settembre  2011  con il relativo accesso ai titoli di efficienza energetica di cui  al  decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare del 28  dicembre 2012.
3. Negli impianti di cogenerazione di cui al comma 1 possono essere  impiegate le biomasse, il  cui  utilizzo  e'  stato  autorizzato  per  l'impianto di bioraffinazione,  e  i  sottoprodotti  da  biomasse  di  filiera corta di cui alla  Tabella  1  A  punto  2  del  decreto  del  Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il  Ministro delle politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  del  6  luglio 2012.

Art. 5 Aree di stoccaggio dei sottoprodotti

1. I sottoprodotti, di cui all'art. 4, prima  di  essere  impiegati  negli impianti, debbono essere stoccati in idonee  aree  di  deposito  individuate all'interno dello stabilimento.
2. Lo  stoccaggio  dei  sottoprodotti  deve  essere  funzionalmente  distinto e separato dall'area adibita al deposito delle materie prime  impiegate nell'impianto.
3. L'area di stoccaggio dei sottoprodotti deve essere adeguatamente  attrezzata al fine di  assicurare  tutte  le  cautele  necessarie  ad  evitare emissioni nocive per la salute umana o l'ambiente.
4. L'area di stoccaggio dei  sottoprodotti  e  l'area  di  deposito  delle materie prime debbono consentire in  ogni  momento  la  massima  accessibilita' per procedere ai relativi monitoraggi e controlli.
5. Il  rispetto  dei  requisiti  di  cui  ai  commi  precedenti  e'  verificato nell'ambito del procedimento di autorizzazione.

Art. 6 Sistema di tracciabilita' e relativa documentazione

1. Il gestore dell'impianto deve garantire la presenza costante  di  un sistema di tracciabilita' delle materie prime e dei  sottoprodotti  di cui al presente decreto impiegati nell'impianto in  conformita'  a  quanto previsto dalle vigenti norme europee e nazionali in materia di  tracciabilita' e sostenibilita'.

Art. 7 Livelli delle emissioni

1. Al fine di assicurare la tutela della  salute  e  dell'ambiente,  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  sentito il Ministro della salute,  adotta,  nel  rispetto  di  quanto  previsto dalla normativa europea,  apposite  linee  guida  recanti  i  limiti  di  emissione  degli  impianti  di   bioraffinazione,   quale  parametro di valutazione, ai fini del  controllo  dei  livelli  delle  emissioni.
2. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui  al  comma  1,  gli impianti di bioraffinazione che sono dotati delle Best  Available  Technologies (BAT) devono rispettare i limiti massimi previsti  dalla  corrispondente  normativa  in  materia  di  emissione.  Tali   limiti  costituiscono il parametro di valutazione a cui devono attenersi  gli  Enti locali e le Autorita' preposte al controllo  dei  livelli  delle  emissioni.

Art. 8 Revisioni

1. L'Allegato 1 del presente decreto  puo'  essere  modificato  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del   Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 9 Disciplina dello stoccaggio e dell'impiego dei  liquidi  combustibili  prodotti

1. I bioliquidi combustibili prodotti  dagli  impianti  di  cui  al  presente  decreto,  non   direttamente   avviati   alla   combustione  all'interno  del   medesimo   impianto,   possono   essere   stoccati  all'interno dello  stesso  e  poi  utilizzati,  quali  componenti  di  carburanti per autotrazione, nei limiti e con le  modalita'  previsti  dalla vigente normativa anche fiscale in materia di carburanti.

Art. 10 Disposizioni finali

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico  del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla  data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare.
Roma, 9 ottobre 2013

Allegato n. 1 in pdf

18 CONDIVISIONI
Immagine
Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views