MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 ottobre 2013, n. 139
Regolamento concernente specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili.
in G.U. Serie Generale n.294 del 16 dicembre 2013
Entrata in vigore del provvedimento: 17/12/2013
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Adotta il presente regolamento:
Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle bioraffinerie di seconda e di terza generazione sulla base delle seguenti definizioni:
a) bioraffinazione : attivita' che consiste nell'integrazione di processi di conversione della biomassa di natura chimica, fisica o microbiologica al fine di produrre biocarburanti, prodotti biochimici ad alto valore aggiunto e bioenergia. Gli impianti ricadenti in unico sito dedicati alle lavorazioni e alle trasformazioni necessarie ai predetti processi compongono una fattispecie impiantistica denominata bioraffineria. Nell'ambito della attivita' di bioraffinazione rientrano differenti tipologie di materie prime in ingresso e di processi;
b) bioraffinerie di prima generazione: sistemi con capacita' di processo fissa e privi di flessibilita' con una filiera di produzione a partire da biomassa e prodotti di origine agricola o forestale e anche della filiera agricola convenzionale;
c) bioraffinerie di seconda generazione: sistemi che possono produrre diversi materiali per una pluralita' di possibili utilizzazioni a partire da biomassa e prodotti di origine agricola o forestale, scarti dell'industria agroalimentare e alimentare (es. grassi animali), oli esausti;
d) bioraffinerie di terza generazione: sistemi che possono produrre diversi materiali per una pluralita' di possibili utilizzazioni a partire da biomasse ottenute mediante valorizzazioni di terreni marginali o non agricoli o in mare;
e) per biomassa a filiera corta si intende la materia prima approvvigionata secondo modalita' eco-sostenibili sotto il profilo dell'emissione di CO2.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, altresi', le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Art. 2 Procedure di autorizzazione
1. In sede di prima applicazione del presente decreto gli operatori che intendono realizzare ed esercire un impianto di bioraffinazione di seconda e terza generazione alimentato da biomasse provenienti da filiera corta debbono allegare alla relativa richiesta il Piano di approvvigionamento di cui all'art. 3.
2. Per gli impianti di cui al comma 1 si applicano le modalita' di autorizzazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
3. Al fine dell'attuazione di quanto stabilito al comma 2 e con le modalita' individuate al comma 4, le Regioni e le Provincie Autonome entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano le proprie disposizioni adottate in attuazione delle linee guida emanate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, al fine di consentire la realizzazione di bioraffinerie negli ambiti territoriali di competenza.
4. Nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, per gli impianti con caratteristiche di processo analoghe rispetto a quelle di impianti gia' realizzati della stessa tipologia ed in esercizio in altro sito, l'autorizzazione alla loro costruzione e al loro esercizio non prevede una valutazione del processo, ma ne individua gli ingressi di materia prima e le uscite di prodotti e altre emissioni inquinanti per determinarne gli impatti ambientali e verificare il rispetto dei limiti di emissione. Ai fini della dimostrazione dell'analogia del processo, il richiedente presenta l'autorizzazione gia' acquisita dall'impianto similare, effettua le valutazioni ambientali e adotta tutte le misure impiantistiche allo scopo di ottenere un impatto ambientale nel nuovo sito equivalente a quello gia' autorizzato.
Art. 3 Piano di approvvigionamento
1. Il piano di approvvigionamento deve riportare le seguenti informazioni:
a) disponibilita' territoriale presente o stimata delle biomasse agricole e forestali da utilizzare quali materie prime;
b) modalita' di produzione, raccolta, trasporto e stoccaggio delle biomasse di cui alla lettera a), indicando, per ciascuna fase, i consumi energetici e le emissioni di CO2-equivalente che discendono;
c) indicazioni precise su come garantire il rispetto della tracciabilita' del processo di approvvigionamento delle materie prime, nonche' della sostenibilita', nel caso di produzione di biocarburanti, cosi' come individuate dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e dal presente decreto.
2. Il piano di cui al comma 1 puo' prevedere un sistema di approvvigionamento che si avvalga di intese di filiera nonche' di contratti quadro per la fornitura di materia prima dai Paesi dell'area euro-mediterranea con i quali l'Italia ha attivato intese nell'ambito dei programmi di cooperazione e sviluppo. Tale sistema deve comunque garantire la tracciabilita' e la sostenibilita' di cui alla lettera c).
3. Ai fini di cui all'art. 2, gli impianti di cui al presente decreto assicurano, nel Piano di approvvigionamento di cui al comma 1, i seguenti obiettivi:
i) il raggiungimento, entro i primi due anni dalla data di entrata in esercizio, della percentuale di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di biomassa a filiera corta o proveniente da intese di filiera o contratti quadro previsti dal comma 2;
ii) l'elevazione di tale quota ad almeno il 40 per cento in peso di biomassa a filiera corta o proveniente da intese di filiera o contratti quadro di cui al comma 2 entro i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto;
iii) l'elevazione di tale quota ad almeno il 60 per cento in peso di biomassa a filiera corta o proveniente da intese di filiera o contratti quadro di cui al comma 2 entro i primi cinque anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.
4. Ai fini del presente decreto, le biomasse di cui al comma 1 che possono essere utilizzate quali materie prime sono quelle elencate nell'Allegato I che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 4 Impianti di cogenerazione
1. Per garantire la massima efficienza energetica degli impianti di bioraffinazione e l'ottimizzazione dell'intero ciclo produttivo, l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di bioraffinazione include anche, qualora richiesta dagli operatori di cui all'art. 2, l'autorizzazione all'installazione, all'interno dello stabilimento, di impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica alimentati dagli stessi bioliquidi combustibili o dai sottoprodotti derivanti dal loro ciclo produttivo.
2. Qualora lo sfruttamento dei bioliquidi o dei sottoprodotti di cui al comma 1 avvenga tramite impianti di cogenerazione, il calore eventualmente utilizzato per la formazione dei prodotti della bioraffineria e' considerato calore utile al fine della definizione di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 agosto 2011. Nel caso di cogenerazione ad alto rendimento valgono le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 settembre 2011 con il relativo accesso ai titoli di efficienza energetica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare del 28 dicembre 2012.
3. Negli impianti di cogenerazione di cui al comma 1 possono essere impiegate le biomasse, il cui utilizzo e' stato autorizzato per l'impianto di bioraffinazione, e i sottoprodotti da biomasse di filiera corta di cui alla Tabella 1 A punto 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6 luglio 2012.
Art. 5 Aree di stoccaggio dei sottoprodotti
1. I sottoprodotti, di cui all'art. 4, prima di essere impiegati negli impianti, debbono essere stoccati in idonee aree di deposito individuate all'interno dello stabilimento.
2. Lo stoccaggio dei sottoprodotti deve essere funzionalmente distinto e separato dall'area adibita al deposito delle materie prime impiegate nell'impianto.
3. L'area di stoccaggio dei sottoprodotti deve essere adeguatamente attrezzata al fine di assicurare tutte le cautele necessarie ad evitare emissioni nocive per la salute umana o l'ambiente.
4. L'area di stoccaggio dei sottoprodotti e l'area di deposito delle materie prime debbono consentire in ogni momento la massima accessibilita' per procedere ai relativi monitoraggi e controlli.
5. Il rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti e' verificato nell'ambito del procedimento di autorizzazione.
Art. 6 Sistema di tracciabilita' e relativa documentazione
1. Il gestore dell'impianto deve garantire la presenza costante di un sistema di tracciabilita' delle materie prime e dei sottoprodotti di cui al presente decreto impiegati nell'impianto in conformita' a quanto previsto dalle vigenti norme europee e nazionali in materia di tracciabilita' e sostenibilita'.
Art. 7 Livelli delle emissioni
1. Al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, adotta, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, apposite linee guida recanti i limiti di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro di valutazione, ai fini del controllo dei livelli delle emissioni.
2. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 1, gli impianti di bioraffinazione che sono dotati delle Best Available Technologies (BAT) devono rispettare i limiti massimi previsti dalla corrispondente normativa in materia di emissione. Tali limiti costituiscono il parametro di valutazione a cui devono attenersi gli Enti locali e le Autorita' preposte al controllo dei livelli delle emissioni.
Art. 8 Revisioni
1. L'Allegato 1 del presente decreto puo' essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 9 Disciplina dello stoccaggio e dell'impiego dei liquidi combustibili prodotti
1. I bioliquidi combustibili prodotti dagli impianti di cui al presente decreto, non direttamente avviati alla combustione all'interno del medesimo impianto, possono essere stoccati all'interno dello stesso e poi utilizzati, quali componenti di carburanti per autotrazione, nei limiti e con le modalita' previsti dalla vigente normativa anche fiscale in materia di carburanti.
Art. 10 Disposizioni finali
1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 ottobre 2013