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Opinioni

Pignoramento illegittimo Equitalia risarcisce i danni: Cass. 11.06.2012 n. 9445

Se il comportamento dell’ente impositore e dell’agente di riscossione sono identificabili come reati penali, devono essere risarciti i danni non patrimoniali derivanti dal reato e subiti dal soggetto sottoposto ad una esecuzione forzata illecita ed qualificabile come reato.
A cura di Paolo Giuliano
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La vicenda ad oggetto della decisione della Corte di Cassazione è alquanto "singolare" e rappresenta uno spaccato della vita del cittadino medio, quando quest'ultimo si trova a dover combattere contro la pubblica amministrazione. Alcune volte il cittadino ha forza (economica) e le conoscenze (giuridiche) per lottare e vincere, ma nella maggior parte delle volte il cittadino soccombe.

La storia è questa: una persona (di professione avvocato) vince una causa contro il comune e l'agenzia di riscossione per alcune sanzioni amministrative (probabilmente delle multe). Fin qui, nulla di strano, i problemi iniziano nel momento in cui l'ente impositore e l'agente di riscossione, si "disinteressano" della sentenza emessa che dichiara non dovuta la somma di denaro pretesa per le sanzioni amministrative e notificano un avviso di mora al suddetto cittadino.

A questo punto il cittadino, pensando che l'ente impositore e l'ente di riscossione, non siano a conoscenza della sentenza,  è costretto a recarsi presso gli uffici del tribunale, richiedere copia della sentenza e notifcare quest'ultima all'ente impositore e all'agente di riscossione, sperando (è proprio il caso di dirlo) che tali enti si "avvedono" dell'errore commesso ed eliminano l'avviso di mora. Come nelle migliori pellicole cinematografiche, ovviamente, l'ente impositore e l'agente di riscossione, procedono al pignoramento mobiliare presso il cittadino (nello studio del professionista).

Il cittadino, allora, decide di chiedere il risarcimento dei danni al comune e all'agente di riscossione (divenuto successivamente l'equitalia) ritenendo che sussista un danno non patrimoniale derivante da alcuni reati penali commessi per aver proseguito l'azione esecutiva, in particolare:

  • l'aver continuato nell'azione esecutiva infondata (Art. 323. Abuso di ufficio. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità).
  • l'aver rifiutato o non aver effettuato lo "sgravio" della somma contestata (Art. 328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa).
  • Non aver eseguito (adempiuto) alla sentenza che eliminava l'originaria sanzione amministrativa da cui scaturiva il credito oggetto del pignoramento o della azione esecutiva (Art. 650. Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206).

Cassazione civ., sez. III, 11 giugno 2012, n. 9445:

L'evento dedotto dall'Avv. S., a fondamento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, è la mancata interruzione, da parte del Comune di Roma e del Concessionario del servizio di riscossione, della procedura volta al recupero del credito, dopo l'emanazione della sentenza che lo aveva disconosciuto, nonostante la sentenza fosse stata portata a conoscenza di entrambi al fine dichiarato di interrompere la suddetta procedura e senza che alla richiesta di provvedere in tal senso fosse seguita una qualunque risposta da parte del Comune e del Concessionario. Mancata interruzione del procedimento avviato, che ha comportato il pignoramento mobiliare presso lo studio del debitore, nonostante l'inesistenza del diritto rispetto al quale si procedeva ad esecuzione, con conseguente richiesta del risarcimento del danno non patrimoniale patito.

Essendo prospettato come causa dell'illecito civile un fatto astrattamente riconducibile a fattispecie penalmente rilevanti, spetta al giudice accertare, incindenter tantum, l'astratta configurabilità di un reato, indipendentemente dalla norma penale cui l'attore riconduce la fattispecie. Accertamento logicamente preliminare alla indagine sulla sussistenza in concreto (alla prova) del danno lamentato, compiuta dalla Corte di merito. La Corte di merito, al contrario, ha ritenuto di prescindere totalmente da tale preliminare accertamento ed ha valutato le testimonianze (con argomentazioni non rilevanti ai fini dell'accoglimento del motivo in argomento), escludendo la sussistenza del danno morale, assunto come derivante, sembrerebbe, dalla lesione dell'immagine del professionista; e, quindi, dalla lesione dei diritti della personalità tutelati dalla Costituzione.

Invece, quando è prospettato un illecito costituente reato, per il quale la risarcibilità del danno non patrimoniale è espressamente prevista dalla legge, ai sensi degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen., l'indagine sull'esistenza di un diritto leso di rilievo costituzionale – cui sia ricollegabile il risarcimento del danno non patrimoniale, entro determinati limiti, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità oramai consolidata – può venire in rilievo solo dopo l'esclusione della configurabilità di un reato. Infatti, quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, la vittima avrà astrattamente diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale, costituendo la tutela penale sicuro indice di rilevanza dell'interesse leso.

Nella specie, il fatto allegato dal ricorrente appare linearmente riferibile all'art. 328, secondo comma cod. pen., nella formulazione vigente, come sostituita dalla legge 26 aprile 1990 n. 86. Ed invero, risponde del reato di omissione di atti di ufficio il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo. Nel nostro caso, l'interessato ha chiesto che il procedimento per il recupero del credito fosse interrotto e il Comune e il Concessionario non hanno provveduto in tal senso e non hanno risposto per spiegarne le ragioni.

Secondo la giurisprudenza consolidata ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, a norma dell'art. 2059 cod. civ., l'inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di giudicato nel processo civile ex artt. 651 e 652 cod. proc. pen., l'estinzione del reato (art. 198 cod. pen.), l'improponibilità o l'improcedibilità dell'azione penale, non costituiscono impedimento all'accertamento da parte del giudice civile della sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Accertamento che il giudice civile deve condurre secondo la legge penale e deve avere ad oggetto l'esistenza del reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, ivi comprese eventuali cause di giustificazione e l'eccesso colposo ad esse relativo (da ultimo, Cass. 25 settembre 2009, n. 20684).

In conclusione, la sentenza è cassata in applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di responsabilità civile e di richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, quando è prospettato un illecito, astrattamente riconducibile a fattispecie penalmente rilevanti, (come nella specie, nella quale il danneggiato assume come causa del danno il pignoramento mobiliare eseguito, per un credito accertato come inesistente, nonostante la espressa richiesta al Comune e al Concessionario di interruzione del procedimento per il recupero del credito, e in mancanza di risposta a tale richiesta per spiegarne le ragioni, ed è ipotizzabile la fattispecie di reato prevista dall'art. 328, secondo comma, cod. pen.) per il quale la risarcibilità del danno non patrimoniale è espressamente prevista dalla legge, ai sensi degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen., spetta al giudice accertare, incindenter tantum e secondo la legge penale, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, indipendentemente dalla norma penale cui l'attore riconduce la fattispecie; accertamento che è logicamente preliminare all'indagine sull'esistenza di un diritto leso di rilievo costituzionale (cui sia eventualmente ricollegabile il risarcimento del danno non patrimoniale, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità oramai consolidata) potendo quest'ultimo venire in rilievo solo dopo l'esclusione della configurabilità di un reato; accertamenti, entrambi, preliminari alla indagine in ordine alla sussistenza in concreto (alla prova) del pregiudizio patito dal titolare dell'interesse tutelato”.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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