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Rumore o odore non tollerabile proveniente dal fondo vicino

Cassazione 11.3.2019 n 6906 Le leggi che per le attività produttive fissano i limiti massimi di tollerabilità delle immissioni perseguono interessi pubblici. Ciò significa che il superamento di tali livelli è senz’altro illecito, mentre l’eventuale non superamento non può considerarsi sempre lecito, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità essere effettuato alla stregua dei principi stabiliti dall’art. 844 cc.
A cura di Paolo Giuliano
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I rapporti di vicinato

Il codice civile dedica una serie di norme a quelli che definisce i rapporti di vicinato (o vicinanza), si tratta di una serie di norme dirette a preservare la pacifica convivenza tra confinanti. In questo contesto si pone l'art. 844 cc

Le immissioni ex art. 844 cc

L'art. 844 cc stabilisce che il proprietario del fondo non può impedire le immissioni provenienti da un altro fondo limitrofo se queste non superano la normale tollerabilità.

La locuzione immissione è volutamente generica tanto da ricomprendere ogni sorta di rumore, odore, vibrazione ecc. proveniente da un fondo limitrofo.

Inoltre, l'art. 844 cc non individua un valore numerico oltre il quale una immissione non è illecito, ma richiama un concetto più evanescente di "normale tollerabilità".

La normativa speciale in materia di immissioni

L'art. 844 cc non è l'unica norma che ha ad oggetto le immissioni, infatti, anche la legge del  26/10/1995. n. 447 ha delle disposizioni sull' inquinamento acustico.

La differenza tra l'art. 844 cc e la legge 1995/447 deve essere individuata nei soggetti a cui si riferisce. Infatti, la legge 1995/447 (come quella contenuta nei regolamenti locali) persegue interessi pubblici disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti cd verticali fra privati e PA, i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete.

Mentre l'art. 844 cc è applicabile ai rapporti privati (o tra vicini).

Coordinamento tra codice civile e normativa speciale sulle immissioni

Il differente ambito soggettivo di applicazione giustifica anche le diverse modalità con le quali si indentificano i valori oltre i quali una det3ermianta immissione è considerata illecita.  Infatti, la legge 1995/447 fornisce dei valori numerici (delle soglie numeriche) che non devono essere superate, mentre l'art. 844cc richiama un criterio più soggettivo (e indeterminato) della normale tollerabilità.

Questo, però, non fornisce un criterio (chiaro) di coordinamento tra le diverse norme.

La Cassazione più volte affermato che le leggi ed i regolamenti che disciplinano le attività produttive e che fissano le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità in materia di immissioni perseguono interessi pubblici, disciplinando in via generale ed assoluta i livelli di accettabilità delle immissioni al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi.

Ciò significa che il superamento di tali livelli è senz'altro illecito, mentre l'eventuale non superamento non può considerarsi senz'altro lecito, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità essere effettuato alla stregua dei principi stabiliti dall'art. 844 cod. civ., cioè considerando se l'immissione supera (o meno) la normale tollerabilità.

Nei rapporti fra privati, infatti, la disciplina delle immissioni moleste provenienti da fondo altrui o  alieno va rinvenuta nell' art. 844 cc, e il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto della particolarità della situazione concreta (…)"

E, correttamente la Corte territoriale ha avuto modo di specificare, come per altro, afferma la dottrina prevalente, un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di cui all'art. 844 cod. civ. impone al giudice di considerare prevalente la tutela della qualità della vita e della salute, nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, indipendentemente dalla priorità di un determinato uso.

L'eventuale conclusione che i rumori provenienti dai locali limitrofi superano il limite della normale tollerabilità è una valutazione di merito e come tale non soggetta ad un sindacato di legittimità.

Risarcimento del danno derivante da immissione intolleranti

Quanto al quantum del danno derivante da immissione illecita,  va precisato che l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'art. 844 cod. civ., comporta nella liquidazione del danno da immissioni, sussistente in "re ipsa".

Inoltre, è escluso che il risarcimento del danno si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 cod. civ., e specificamente, per quanto concerne il danno alla salute, nello schema del danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. (Cass. n. 5844/07; n. 20668/10).

Trattandosi di danno non patrimoniale, il giudice ha correttamente proceduto alla liquidazione equitativa del danno.

Cass., civ. sez. II, del 11 marzo 2019, n. 6906

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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