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Risoluzione per inadempimento del contratto di appalto con opera non ultimata

Cassazione del 31.10.2018 n. 27994 le disposizioni in tema di inadempimento dell’appalto ex art. 1667, 1668, 1669 cc, integrano ma non escludono l’applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale ex art. 1453 e 1455 cc, laddove non ricorrano i presupposti della disciplina speciale che presuppone l’avvenuta ultimazione dell’opera.
A cura di Paolo Giuliano
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La risoluzione del contratto per inadempimento

Nei contratti a prestazioni corrispettive può capitare che uno dei due contraenti non adempie agli obblighi assunti con la stipula del contratto, in queste situazioni,  il legislatore consente all'altro contraente (adempiente) di sciogliere il contratto c.d. risoluzione. L'istituto della risoluzione è regolato dall'art. 1453 cc, il quale dispone che "nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie alle sue obbligazioni, l'altro può chiedere la risoluzione del contratto".

L'art. 1453 cc regola la risoluzione del contratto in generale, questo, però, non significa che non esistono altre norme speciali che regolano al risoluzione del contratto in situazione particolari, aumentandone o restringendone i margini.

In presenza di norme speciali di risoluzione del contratto occorre valutare "se" e in "quali" limiti la normativa in generale sulla risoluzione è applicabile.

Norme speciali di risoluzione nel contratto di appalto

Una norma speciale in materia di risoluzione è prevista nell'appalto, infatti, l'art. 1668 cc prevede che "il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto".

La semplice lettura della norma (1668 cc) sembra prevedere che la risoluzione del contratto è possibile solo dopo la completa realizzazione dell'opera e solo se l'opera non completamente adatta all'uso cui è destinata. Nelle altre ipotesi in cui l'opera è stata completamente realizzata, ma presenta dei vizi ed è utilizzabile, sembrerebbe possibile solo chiedere la materiale eliminazione dei vizi all'appaltatore oppure la riduzione del prezzo, ma non sembrerebbe possibile chiedere la risoluzione del contratto.

Nulla viene detto nell'ipotesi l'opere non è completata, ma presenta dei vizi.

Opera completata e opera non completata le norme speciali sulla risoluzione per inadempimento dell'appalto prevalgono sulle norme generali in materia di risoluzione per inadempimento

Occorre prendere atto che sia l'art. 1453 c.c. che il 1668 c.c. postulano un inadempimento grave, ma la prima norma riveste carattere generale e la seconda speciale.

Su questa osservazione, secondo una possibile ricostruzione l'art. 1668 cc considera grave l'inadempimento solo se l'opera (completata o meno) è completamente inidonea all'uso a cui era destinata, quindi solo in questa ipotesi è possibile chiedere ed ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento. In tutte le altre ipotesi, l'inadempimento è emendabile o facendo eliminare i vizi all'appaltatore oppure chiedendo la riduzione del corrispettivo.

Risoluzione per inadempimento del contratto di appalto in presenza di opera non completata

La ricostruzione sopra riportata non considera che non è possibile equiparate l'appalto con opera non ultimata all'appalto con opera ultimata, in altri termini, l'art. 1668 norma speciale regola (limitando le ipotesi di risoluzione per inadempimento) solo l'ipotesi di appalto con opera completamente ultimata, mentre la risoluzione in generale in presenza di opera non ultimata è sempre possibile applicando la normativa generale ex art. 1453 cc.

Del resto, che occorre distinguere tra opera ultimata e opera non ultimata si deduce anche dall'art. 1662 cc. L'art. 1662 cc prevede espressamente le conseguenze dell'inadempimento in presenza di opera non ultimata affermando che "il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto".

La giurisprudenza di legittimità, ove sia in corso l'esecuzione dei lavori nell'ambito di un contratto di appalto, il committente ha facoltà di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e 1455 c.c., senza fare ricorso alla speciale disciplina di cui all'art. 1662, secondo comma, c.c., tanto più in ipotesi, ove l'appaltatore non abbia portato a compimento l'opera commissionata per cui non si applica la garanzia di cui agli artt. 1667-1668 c.c., che riguarda l'ipotesi in cui l'opera sia stata ultimata e presenti vizi.

Le disposizioni in tema di inadempimento, contenute negli artt. 1667, 1668, 1669 c.c., che disciplinano l'appalto, integrano, ma non escludono l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., laddove non ricorrano i presupposti della disciplina speciale che presuppone l'avvenuta ultimazione dell'opera, a prescindere dal fatto che il mancato completamento sia dovuto all'uno o all'altro dei contraenti.

In definitiva, in caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della garanzia per vizi e difformità delle opere prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera, dovendosi regolare la responsabilità contrattuale dell'appaltatore in base ai criteri comuni degli artt. 1453 e 1455 c.c. (Cass. n. 28233 del 2017; Cass. n. 1186 del 2015; Cass. n. 6931 del 2007; Cass. n. 8103 del 2006).

In caso di mancata ultimazione dei lavori, il committente può chiedere il completamento dell'opera ex art. 1453 c.c., comma 1, oppure può domandare la risoluzione del contratto in base alla stessa norma, indipendentemente dall'esercizio della facoltà prevista dall'art. 1662 c.c.

Cass., civ. sez. II, del 31 ottobre 2018, n. 27994

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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