Riscossione coattiva del credito tributario
Il recupero del credito tributario presuppone una serie di fasi e adempimenti, in modo molto semplice,
- la prima fase è data dall'accertamento del credito tributario (di solito, tale fase si conclude con l'avviso si accertamento)
- alla quantificazione del credito tributario segue l'iscrizione a ruolo (che costituisce il titolo esecutivo)
- all'iscrizione a ruolo segue la cartella di pagamento o la cartella esattoriale consegnata al contribuente (che ha la funzione di titolo esecutivo e di precetto)
- in mancanza di pagamento arriva l'esecuzione forzata vera e propria
- tutto questo presuppone la verifica della legittimazione passiva al pagamento e la titolarità del rapporto.
Opposizione all'esecuzione tributaria
Ovviamente questo impedisce al contribuente di contestare le pretese del fisco. La contestazione può riguardare il quantum dovuto, può riguardare l'intervenuta prescrizione o decadenza del credito , come potrebbe riguardare la legittimazione al pagamento.
Il credito e l'apertura della successione mortis causa
In principio l'apertura della successione determina il trasferimento del credito (o del debito) verso il defunto agli eredi che hanno accettato l'eredità (in modo espresso o in modo tacito).
Il trasferimento del credito (o de debito) mortis causa non è automatico, cioè non avviene immediatamente all'apertura della successione, ma presuppone che il chiamato all'eredità accetti l'eredità.
In altri termini, tra l'apertura della successione e l'eventuale accettazione dell'eredità c'è un periodo di tempo in cui i beni e i diritti del defunto sono senza titolare (erede), questa mancanza di erede da momentanea (e legata al tempo necessario per avere notizia dell'apertura della successione e legata al tempo necessario per decidere se accettare o meno l'eredità) potrebbe diventare definitiva se coloro che sono chiamati all'eredità rinunziano all'eredità.
L'applicazione di questi principi comporta che il creditore (in presenza di una successione mortis causa) deve provare che l'erede (a cui chiede il pagamento) ha accettato l'eredità, diventato titolare de relativo obbligo di pagamento.
Il credito tributario e l'apertura della successione mortis causa
Occorre valutare se i principi in materia successoria codificati nel codice civile si applicano anche nell'ambito del recupero del credito tributario, oltre all'applicazione generale occorre anche valutare se i principi successori subiscono delle variazioni per la peculiarità degli atti tributari (per rendere più concreta la situazione si potrebbe pensare ad un avviso di accertamento a carico del de cuius notificato ai chiamati all'eredità, che rinunziavano all'eredità, seguito, poi, dalla cartella di pagamento notificata ai chiamati e impugnata dagli stessi chiamati all'eredità).
Anche in sede tributaria va affermato il principio per il quale la responsabilità per il debito tributario del de cujus presuppone l'assunzione della qualità di erede (derivante dall'accettazione tacita o espressa).
Di conseguenza, in assenza di accettazione (o in presenza di una espressa rinunzia all'eredità) il chiamato non risponde del debito ereditario, e, certo, non risponde neppure il rinunziante all'eredità, posto che la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex articolo 521 cc ed è come se non fosse mai stato chiamato all'eredità.
Questi principi non sono scalfiti o modificati dall'eventuale non contestazione di un avviso si accertamento notificato, dopo la morte del de cuius, ai chiamati all'eredità.
Infatti, la contestazione del credito tributario portato da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione può essere contestato legittimamente dal chiamato all'eredità o dal rinunziante all'eredità – anche in sede di opposizione alla cartella di pagamento – sottolineando la mancata assunzione di responsabilità per il debito ereditario.
La situazione è chiara in assenza dell'accettazione dell'eredità, ma la situazione è anche evidente in presenza di una espressa rinunzia all'eredità, infatti, va osservato che, in base all'articolo 521 del cc "chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato"; con la conseguenza che, per effetto della rinuncia, viene impedita retroattivamente – cioè a far data dall'apertura della successione – l'assunzione di responsabilità per i debiti facenti parte del compendio ereditario; il che equivale ad affermare che condizione imprescindibile affinchè possa sostenersi l'obbligazione del chiamato a rispondere di tali debiti è che questi abbia accettato l'eredità.
Cass., civ. sez. V, del 30 maggio 2018, n. 13639