Dalla lettera del Ministro della Giustizia (p. 2 ultimi 3 commi) sembra che il Ministro abbia preso atto della "necessità" di modulare l'entrata in vigore della norma (non perché sussistono molti problemi non risolti), ma in quanto l'Aavvocatura dello Stato non sarebbe pronta .. !
Dei tanti problemi posti dal pct ci siamo già occupati in un precedenti articolo (uno per tutti la questione della "gratuità" dei redattori atti.
Oggi, si prende atto che il Ministero, tende ad una entrata in vigore "temperata" del processo telematico: solo per le nuove cause iscritte dal 30 giugno 2014, (limitatamente agli atti endo – processuali) e per i decreti ingiuntivi.
Per le vecchie cause ci sarà la facoltà non l'obbligo di deposito telematico!
E' evidente che si tratta sostanzialmente di un rinvio per l'impossibilità di regolare un sistema così complesso, questa entrata in vigore "temperata" servirà a mettere le "toppe" alle lacune, una per tutte alle famose "copie di cortesia" che dovranno essere depositate.
Infatti, (calcolando la pausa estiva) il Ministero avrà fino a fine settembre per cercare di regolare alle storture del sistema.
Il motivo è semplice tutti sanno che una cosa è leggere un atto "a video" un'altra è leggere il medesimo atto su carta, e se i magistrati dovessero stampare tutti gli atti che devono leggere (o anche solo i più importanti dovrebbe essere creato un centro stampa solo per loro), ecco, quindi, che per evitare un costo per lo Stato, si prospetta a carico dell'avvocato oltre al deposito telematico, anche il deposito cartaceo, insomma, si potrebbe dire anche che oltre al deposito cartaceo si dovrà fare il deposito telematico !
Altro problema riguarda il deposito degli originali, non potendo più depositare gli originali, e non potendo imporre alle parti di recarsi da un notaio per farsi dare delle copie "telematiche" autentiche, agli avvocati sarà data la possibilità di autenticare i documenti !
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103)
in G.U. Serie Generale n.144 del 24-6-2014
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2014
L'art. 44 comma 1 del Decreto Legge del 24 giugno 2014 n. 90 ha confermato il rinvio del processo telematico per le cause anteriori al 30.06.2014, mentre per le cause nuove (dopo il 30.06.2014 c'è l'obbligo del processo civile telematico).
L'art. 44 comma 2 del decreto Legge del 24 giugno 2014 n. 90 prevede che dal 30.06.2015 per i procedimenti pendenti in corte di appello (contenziosi o di volontaria giurisdizione) il deposito avviene solo con modalità telematiche.
L'art. 51 del decreto legge del 24 giugno 2014 n. 90 regola l'orario di apertura delle cancellerie (comma 1) e regola la data di consegna (mezzanotte) del deposito telematico (comma 2)
L'art. 52 del decreto legge del 24 giugno 2014 n. 90 regola il valore delle copie informatiche degli atti depositati. La norma conferisce un nuovo potere certificativo all’avvocato, il quale potrà estrarre copia informatica o digitale (dal fascicolo elettronico della procedura e quindi dai registri di cancelleria) dei provvedimenti delle parti, del Giudice e dei Consulenti Tecnici attestandone la conformità all’originale contenuto nel suddetto fascicolo informatico.
L'art. 53 del decreto legge del 24 giugno 2014 n. 90 aumenta il contributo unificato "causa" processo telematico
Lettera Ministro della Giustizia in pdf
Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 in pdf