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Rinunzia all’eredità e debiti tributari

Cassazione del 30.5.2018 n. 13639 la responsabilità per il debito tributario del de cuius presuppone l’assunzione della qualità di erede; il chiamato rinunciante non risponde di tale debito, anche quado il debito è notificato dopo l’apertura della successione., per l’effetto retroattivo della rinunzia ex art. 521 cc. In tale situazione il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per il debito del de cuius.
A cura di Paolo Giuliano
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I debiti del defunto                   

Con la morte di una persona occorre individuare il soggetto (erede) che diventa titolare dei debiti e degli crediti / beni del defunto (de cuius).

In alcune ipotesi è semplice individuare l'erede, in altre la situazione può complicarsi notevolmente, sia perché è difficile individuare l'erede (si pensi all'esistenza di un testamento contestato), sia perché l'eredità non è stata formalmente accettata.

L'accettazione dell'eredità e del legato

L'acquisto dell'eredità non è automatico, ma il legislatore demanda all'erede la scelta se accettare o rinunziare all'eredità, (del resto l'erede potrebbe non volere accettare l'eredità) l'accettazione ha effetto retroattivo (nel senso che decorre dal momento della morte del de cuius, anche se è stata effettuata dopo molto tempo dalla morte), anche per la rinunzia all'eredità è previsto un principio simile, nel senso che se l'erede rinunzia è come se non fosse mai stato chiamato ad accettare l'eredità, (cioè non è considerato neppure titolare del diritto di accettare l'eredità).

Diversi sono i principi in materia di legato.

Notifica ai chiamati all'eredità dopo la morte del de cuius

Esistono alcune norme che consentono al creditore di poter notificare alcuni atti a dei soggetti (cd chiamati all'eredità) che hanno un rapporto con l'eredità, ma che non sono ancora eredi, in quanto non hanno accettato l'eredità (e che potrebbero non diventare mai eredi, perché rinunziano all'eredità).  Il motivo di questo tipo di norme è evidente: abbreviare i tempi e agevolare il creditore.

Occorre, però, valutare se questa normativa peculiare modifica le norme in materia accettazione o di rinunzia all'eredità, facendo equiparando la notifica all'accettazione dell'eredità, si potrebbe pensare ad un avviso di accertamento notificato, pochi giorni dopo il decesso del de cujus, a delle persone che si trovavano nella qualità, non di eredi, bensì solo di chiamati all'eredità, non avendo ancora deciiso se accettare o rinunziare all'eredità.

Si ripete, in queste circostanze occorre valutare se dalla notifica al mero chiamato all'eredità può discendere o derivare l'attribuzione del debito .

Notifica ai chiamati all'eredità è successiva rinunzia all'eredità

In base all'articolo 521 cc, "chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato"; con la conseguenza che, per effetto della rinuncia, viene impedita retroattivamente – cioè a far data dall'apertura della successione – l'assunzione di responsabilità per i debiti facenti parte del compendio ereditario; il che equivale ad affermare che condizione imprescindibile affinchè possa sostenersi l'obbligazione del chiamato a rispondere di tali debiti è che questi abbia accettato l'eredità.

Eventuali notifiche di atti relativi a debiti del de cuius non modifica tale principio

La qualifica di mero chiamato all'eredità del soggetto che riceve la notifica di un atto (per il de cuius) non è sufficiente per avere la  riferibilità soggettiva dei debiti tributari del de cujus agli intimati (coloro che ricevono al notifica e che si trovano in tale momento nella posizione di meri chiamati all'eredità), perché la  qualifica di mero chiamato all'eredità impedisce di acquisire  la legittimazione passiva che deriva dalla veste di successori a titolo universale, che si consegue solo con l'accettazione espressa o tacita.

Va dunque affermato che – atteso che la responsabilità per il debito tributario del de cujus presuppone l'assunzione della qualità di erede e, inoltre, che la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex articolo 521 cod.proc.civ. – il chiamato rinunciante non risponde di tale debito, ancorché quest'ultimo sia portato da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione. In tale evenienza, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per il debito suddetto.

Contestazione della rinunzia da parte del creditore

Nulla esclude che il creditore possa contestare la tempestività della rinunzia oppure possa provare la presenza di un'accettazione incompatibile con la rinunzia, ma si tratta sempre di un onere del creditore e di una prova che deve fornire il creditore.

E' onere del creditore  ex art.2697 cod.civ., provare l'avvenuta accettazione dell'eredità, e la conseguente inoperatività della rinuncia; dimostrando, eventualmente l'effettivo possesso dei beni ereditari da parte degli intimati.

Va richiamato, anche in materia tributaria, il principio in base al quale (Cass. 2820/05, con plurimi richiami): "la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante ‘aditio' oppure per effetto di ‘pro herede gestio' oppure per la ricorrenza delle condizioni dizioni di cui all'art. 485 c. c. (…). In considerazione di ciò, spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., ‘l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede".

In termini, si è più recentemente pronunciata Cass. 8053/17, la quale ha osservato, da un lato, che anche in materia tributaria l'assunzione delle obbligazioni del de cujus richiede l'accettazione dell'eredità; e, d'altro lato, che, a fronte dell'esercizio del diritto di rinuncia, è onere della parte pubblica provare l'insussistenza dei relativi presupposti e la decadenza dal medesimo.

Va d'altra parte considerato che il possesso, da parte del coniuge, della casa adibita a residenza familiare – quand'anche di proprietà del de cujus -non comporta ope legis l'acquisizione della qualità di erede, "posto che il coniuge, con l'apertura della successione, diviene titolare del diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 540 e 1022 cod. civ., e quindi non a titolo successorio-derivativo bensì a diverso titolo costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge, che prescinde dai diritti successori" (Cass. 1920/08).

Cass., sez. V, del 30 maggio 2018, n. 13639

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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