La rinunzia all'intero procedimento giudiziario è regolato dagli articoli 306 cpc (per il procedimento di merito) e dall'art. 390 cpc (per le impugnazioni).
L'art. 306 cpc prevede che "il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.
Dalle lettura dell'art. 306 cpc si evince che la rinunzia al procedimento richiede che sia stata effettuata dalla parte (personalmente) o da un suo procuratore speciale (in altri termini è necessario che nella procura alle liti sia già stato attribuito il potere di rinunciare, altrimenti è necessaria una nuova procura). Inoltre, per il procedimento di cognizione di primo grado la rinunzia deve essere accettata dalle altre parti, la rinunzia deve essere accettata dalla parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio.
La ratio di queste specifica accettazione (che rende, quanto meno la rinunzia sottoposta alla condizione ex lege dell'accettazione delle altre parti) può essere facilmente compresa se si pensa all'ipotesi in cui la rinunzia è effettuata dall'attore, ma il convenuto ha effettuato una domanda riconvenzionale, in una situazione simile è evidente che spetta al convenuto valutare se ha interesse o meno) a proseguire il procedimento.
Non essendoci limiti di tempo la rinunzia può essere effettuata fino al momento della sentenza.
La rinunzia all'intera impugnazione è regolata dall'art. 390 cpc il quale prevede che "la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza, o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto" .
Anche in presenza di una impugnazione è possibile rinunciare all'impugnazione medesima, anche in questa ipotesi la rinunzia è effettata dalla parte personalmente e dal suo avvocato oppure da un procuratore speciale con una espressa procura a rinunciare. In sede di rinunzia all'impugnazione non è prevista l'accettazione della controparte. Il motivo di questa differenza tra l'art. 306 e 390 cpc può essere spiegato sottolineando che in sede di impugnazione una sentenza già c'è, quindi, tutte le parti hanno avuto la loro risposta processuale, quindi, se una delle parti rinunzia all'impugnazione, la sentenza impugnata rimane ferma ed efficace nel suo contenuto e non c'è nessuna parte che ha interesse alla prosecuzione del processo.
Questo è il sistema delineato dal legislatore relativamente alla rinunzia all'intero procedimento giudiziario, il legislatore, però, non regola l'ipotesi in cui una parte intende rinunziare solo ad un motivo dell'impugnazione. Sul punto, si sono sviluppate due ricostruzioni, la prima che ritiene applicabile la disciplina (e le forme) della rinunzia all'intero procedimento anche alle ipotesi in cui si rinunzia ad un solo motivo del giudizio, la seconda che ritiene possibile rinunzia ad un motivo del procedimento senza dover richiamare le forme della rinunzia dell'intero procedimento giudiziario.
In realtà, le due ricostruzioni non sono così opposte come potrebbe sembrare , ma considerano due situazioni opposte, quella nella quale la rinunzia ad un solo motivo di impugnazione svuota l'impugnazione stessa e l'ipotesi in cui la rinunzia ad un solo motivo dell'impugnazione non svuota l'impugnazione, in quanto questa resta sorretta da uno o più motivi non rinunciati, risulta evidente che la rinunzia ad un motivo dell'impugnazione che svuota l'impugnazione stessa della sua ragione è – di fatto – una rinunzia all'impugnazione ex art. 390 cpc, mentre una rinunzia d un motivo dell'impugnazione che risulta sostenuta da ulteriori contestazioni alla sentenza non può rientrare nell'ambito dell'art. 390 cpc.
In presenza di più motivi di impugnazione, l'ultima ricostruzione sembra prevalere, in quanto non si reputa più necessario, affinché la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso sia ritenuta valida, che essa promani da un difensore munito di un espresso potere di rinuncia rilasciato dal rappresentato.
La rinunzia ad uno o più motivi di ricorso, infatti, può essere rimessa alla discrezionalità tecnico-professionale del difensore e non esige – diversamente dalla rinuncia all'intera impugnazione – un ulteriore speciale mandato o, in mancanza di esso, alla sottoscrizione della rinunzia anche dalla parte, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., atteso che, in tal caso non si realizza alcuno svuotamento sostanziale dell'impugnazione, attuato aggirando la disciplina di cui all'art. 390 cit. (che prevede non solo la necessità del consenso "attivo" della parte, ma anche l'acquiescenza della controparte), ma una gestione pienamente discrezionale dell'impugnazione, dovuta a ragioni "tecniche" e talune volte necessarie per corrispondere ai mutati orientamenti giurisprudenziali, che sono, nel frattempo, intervenuti (dato il lasso di tempo intercorrente tra la proposizione del ricorso e la sua discussione in udienza pubblica).
A differenza della rinuncia al ricorso per cassazione, prevista dall'art. 390 cit., la rinuncia ad uno o più motivi di impugnazione che resti sorretta da uno o più motivi non rinunciati, può essere effettuata, dal difensore munito di semplice procura ad litem, attesa la sussunzione di siffatta rinuncia alla valutazione tecnica difensiva circa le più opportune modalità di svolgimento dell'impugnazione, non implicante atto di disposizione del diritto in contesa, almeno quando, si ripete, l'impugnazione, in presenza di una rinuncia ad uno o più motivi di impugnazione, resta sorretta da uno o più motivi ulteriori non rinunciati.
Cass., civ. sez. II, del 28 luglio 2015, n. 15934 in pdf