La promessa di pagamento e il riconoscimento del debito
Il creditore quando deve recuperare un credito deve cominciare con il provare il titolo da cui nasce il credito (alias il rapporto da cui nasce il credito), il medesimo documento o rapporto prova anche il quantum del credito. La prova del titolo del credito (e di conseguenza del debito) non è sempre agevole, in quanto il rapporto (il contratto) tra debitore e creditore che ha dato vita al credito e al conseguente debito potrebbe anche non essere contenuto in documento scritto.
Ecco che l'unica strada che ha il creditore è quella di provare il contratto mediante testimoni o ricorre ad altre prove.
Il legislatore ha previsto la possibilità di saltare la prova del titolo o del rapporto se il debitore promette di pagare il debito o il debitore riconosce (l'esistenza) del debito.
Il codice 1988 cc stabilisce che in presenza di una promessa di pagamento o del riconoscimento del debito (atti e dichiarazioni, ovviamente, compiute dal debitore) il creditore non ha l'obbligo di provare il titolo del debito e che il titolo del debito si presume fino a prova contraria.
La ratio dell'istituto si basa sul principio che nessun debitore prometterebbe di pagare un debito inesistente o riconoscerebbe di pagare un debito inesistente.
E' evidente il vantaggio a favore del creditore.
Rinunzia del creditore all'astrazione relativa derivante dalla promessa di pagamento
L'effetto derivante dal riconoscimento del debito o dalla promessa di pagamento è definito come "astrazione relativa", in cui spetta al debitore provare l'eventuale inesistenza del rapporto sottostante e/o ritenendo esistente il rapporto sottostante provare la nullità o l'annullabilità dello stesso.
Il creditore può anche decidere di non avvalersi del vantaggio derivante dalla promessa di pagamento, a) rinunziano espressamente alla promessa di pagamento, b) oppure, con una rinunzia tacita o implicata (in quest'ultima ipotesi occorre comprendere quando sussiste una rinunzia tacita o implicita della promessa di pagamento.
In particolare in relazione all'ammissibilità di una rinunzia implicita al vantaggio derivante dalla promessa di pagamento si è affermato che "la rinuncia al vantaggio della dispensa dall'onere della prova del rapporto fondamentale, derivante dall'effetto di astrazione processuale prodotto dalla promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., può essere anche implicita, ma richiede una inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, la quale è configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante chiedendo "sua sponte" di provarlo, e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente."
La rinunzia implicita o tacita alla promessa di pagamento
Ammessa la possibilità di rinunziare anche implicitamente al vantaggio derivante dalla promessa di pagamento, occorre, comprende quando (in concreto) questa rinunzia implicita o tacita si realizza.
Sicuramente c'è rinunzia quando le istanze processuali del creditore sono incompatibili con il vantaggio derivante dalla promessa di pagamento o dal riconoscimento del debito.
Ad esempio si ha rinunzia implicita alla promessa di pagamento quando il creditore presenta una espressa domanda diretta ad accertare l'esistenza del rapporto sottostante, in altri termini, l'uso del vantaggio derivante dalla promessa di pagamento non è compatibile con la domanda (espressa) di accertamento del rapporto sottostante
Altro esempio di rinunzia implicita al vantaggio derivante dalla promossa di pagamento si ha quanto il creditore articola la prova relativa all'esistenza del rapporto sottostante "di sua sponte" senza che tale prova sia necessaria ai fini processuali.
Infatti, è stato affermato che il possessore d'una promessa di pagamento rinuncia al vantaggio dell'inversione dell'onere della prova quando chieda di provare per testi l'esistenza del rapporto fondamentale. in un caso simile è logico che l'organo giudicante abbia ravvisato una implicita rinuncia al beneficio dell'astrazione processuale nella condotta di chi, pur avendo a disposizione una promessa di pagamento, deduca e chieda sua sponte di provare il rapporto sottostante.
Cass., civ. sez. III, del 30 maggio 2019, n. 14773