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Rinuncia alla domanda processuale e rinuncia all’azione processuale

Cassazione 19.2.2019 n 4837 La rinuncia all’azione è un atto di disposizione del diritto e richiede in capo al difensore un mandato ad hoc, non è sufficiente il mandato ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia alla domanda, che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate.
A cura di Paolo Giuliano
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Rinuncia al diritto

Nell'ambito del diritto sostanziale la rinuncia è qualificabile come un atto unilaterale con la quale il titolare di un determinato diritto reale (proprietà) o obbligatorio (diritto di locazione) o di un credito (di una somma di denaro) dismette il proprio diritto.

In alcuni casi la rinuncia richiede una forma scritta (1350 cc), in altri la forma è libera.

In alcune ipotesi il bene sul quale si esercita il diritto (oggetto della rinunzia) sopravvive alla rinunzia stessa (ad esempio la rinunzia alla proprietà di un immobile o di una res, non determina la distruzione el bene) in queste situazioni è necessario comprendere la sorte del bene (che – in teoria – diventa res nullius o bene di nessuno).

La rinuncia rientra nella categoria più ampia degli atti abdicativi di un diritto, basta pensare alla rinunzia all'eredità (alias rinuncia ad accettare l'eredità)

Rinuncia nel processo civile

Una peculiare forma di rinuncia è presente anche nel codice di procedura civile (art. 306 cpc) il quale consente alle parti processuali di rinunziare agli atti del processo.

L'art. 306 cpc è espressione del principio generale per il quale come è una scelta discrezionale adire (o meno) l'autorità giudiziaria per far valere un diritto, così è anche una scelta discrezionale decidere se continuare (o meno) un processo (in quest'ultima ipotesi il codice di procedura prevede che la rinuncia deve essere accettata dalle parti che hanno un interesse alla continuazione del processo).

In realtà occorre distinguere tra rinuncia alla domanda (in tutto o in parte) rinuncia agli atti del processo e rinunzia all'azione

Rinuncia alla domanda

La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi è espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 183 cpc e 184 c.p.c. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, si tratta di un diritto rientrante nel  potere difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato).

La rinuncia alla domanda può essere contenuta anche nella comparsa conclusionale, infatti, nonostante la natura semplicemente illustrativa della comparsa conclusionale, questa Corte ha costantemente ammesso la possibilità di rinunciare, per mezzo di essa, a qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum, essendosi precisato che, dopo la precisazione delle conclusioni, è vietato estendere il thema decidendum, attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ‘ex adverso', ma non restringerlo, mediante rinuncia a qualche capo di domanda o a qualche eccezione.

Rinuncia agli atti del processo

La rinuncia alla domanda si distingue dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cpc, e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso.

La rinunzia agli atti del processo può essere effettuata all'interno del processo (in sede processuale) oppure in sede extra processuale.

Rinuncia all'azione

La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente il mandato ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate.

La rinuncia agli atti del processo non impedisce la riproposizione della medesima domanda (non incide, in altri termini, sul diritto fatto valere in sede processuale) in quanto estingue solo quel determinato procedimento giudiziario, la rinunzia all'azione estingue, invece, estingue il diritto fatto valer enel processo e impedisce la riproposizione della medesima domanda o di un altro procedimento relativo a quella specifico diritto e/o domanda.

Cass., civ. sez. II, del 19 febbraio 2019, n. 4837

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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