DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2014, n. 4
Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonche' altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. (14G00011)
(GU Serie Generale n.23 del 29-1-2014)
L'art.1 del decreto prevede la (c.d. Collaborazione volontaria) con la quale l'autore della violazione (violazioni commesse fino al 31 dicembre 2013) puo' avvalersi della procedura per l'emersione delle attivita' finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
A tal fine deve:
a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attivita' di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione
b) versare in unica soluzione le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione entro il termine per la proposizione del ricorso, senza avvalersi della compensazione.
La collaborazione volontaria non e' ammessa se la richiesta e' presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo e' stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.
Quanto gli effetti della procedura di collaborazione volontaria è previsto che nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:
a) e' esclusa la punibilita' per i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
b) le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono diminuite fino alla meta'.
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