Il titolo del credito e del debito
Il creditore per poter dimostrare l'esistenza del credito (e del conseguente debito) deve avere un titolo; per titolo si intende la fonte del credito o del debito: ad esempio il titolo è un atto (contratto) se il credito ha la sua fonte in una obbligazione contrattuale, oppure il titolo può essere un atto illecito (risarcimento del danno) se il credito ha la sua fonte in una obbligazione extra contrattuale.
Quando il titolo è basato su un documento cartaceo la prova dell'esistenza del credito è relativamente semplice, quando, invece, il credito non ha la sua base in un documento scritto, se il debitore contesta l'esistenza e la quantificazione del debito, il creditore deve procedere con una zione giudiziaria diretta ad accettare l'esistenza del credito ea chiedere la condanna al pagamento.
Il titolo del credito (e del debito) non può essere provato con la cessione del credito, poiché la cessione è un atto di secondo grado che presuppone un titolo del credito, il titolo non esiste, non esiste il credito e non esiste la cessione del credito.
Assenza di contestazioni del debitore
La necessità di riuscire a provare il titolo del credito, deriva, ovviamente, dalla presenza di contestazioni da parte del debitore relative all'esistenza del debito e/o alla sua quantificazione.
Può anche capitare che il debitore estingue il suo debito senza contestazioni, come può anche capitare che il debitore riconosca l'esistenza del debito (in modo espresso o tacito).
Distinzione del riconoscimento del debito dalla ricognizione del debito
Come si è detto può anche capitare che il debitore riconosca l'esistenza del debito oppure attui una ricognizione del debito, la differenza tra le due ipotesi è principalmente teorica, poichè a livello concreto le due ipotesi hanno i medesimi effetti; infatti, il riconoscimento del debito il debitore manifesta una volontà diretta a confermare l'esistenza del debito, con la ricognizione del debito la volontà del debitore solo indirettamente riconosce il debito, poiché l'intento (diretto) del debitore è quello di procedere ad una mera ricognizione (inventario) del debito (ad esempio inviando al commercialista un elenco dei debiti accumulati o redigendo un inventario complessivo del suo patrimonio, con crediti e debiti).
Funzione del riconoscimento o della ricognizione e titolo del credito inesistente o credito estinto
Il riconoscimento del debito o la ricognizione del debito non creano un nuovo titolo (e non sostituiscono il titolo originario), ma agevolano il creditore nell'azione di recupero del credito.
Questo semplice passaggio comporta che se il titolo originario è inesistente oppure è estinto perché già pagato, il riconoscimento del debito non modifica tale situazione.
La funzione del riconoscimento del debito o della ricognizione del debito agevola il creditore, nel senso che con questi documenti si presume l'esistenza di un titolo de credito e sarà il debitore che dovrà provare l'inesistenza del titolo.
Astrazione processuale (presunzione dell'esistenza del titolo)
L'effetto tipico della ricognizione del debito è la cd astrazione processuale del titolo. L'astrazione processuale conseguente alla ricognizione si sostanzi in una "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dalla necessità di provare il rapporto sottostante al debito riconosciuto, che si presume fino a prova contraria, salvo, appunto, che "la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente" , ovvero "che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento".
Prova dell'inesistenza del titolo o estinzione del titolo
Il riconoscimento del debito non impedisce di dimostrare che il titolo non è mai esistito oppure che si è estinto, ma inverte solo l'onere della prova.
Infatti. il destinatario della dichiarazione ex art. 1988 cod. civ., "stante l'astrazione della causa debendi", allorché agisca "per l'adempimento della obbligazione", ha soltanto l'onere di provare la ricorrenza della promessa o della ricognizione di debito, "e non anche la esistenza del rapporto giuridico da cui essa trae origine", incombe, invece, all'autore della dichiarazione "l'onere di provare la inesistenza o la invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale";
Destinatario della dichiarazione: il creditore
La ricognizione o il riconoscimento sono negozi unilaterali recettizi, quindi per produrre l'effetto loro proprio devono essere ricevuti (e diretti) al creditore e non a terzi soggetti, per cui è possibile contestare l'efficacia della ricognizione o del riconoscimento, in quanto questi atti per produrre i loro effetti devono essere "rimesse direttamente dall'obbligato al creditore, senza intermediazioni", cfr. Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2104, Rv. 621529-01).
Ricognizione o riconoscimento tacito o espresso
Sul punto, infatti, va ribadito che la "ricognizione di debito, come qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un comportamento tacito, purché inequivoco, tale essendo il contegno che nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore, e senza altro scopo se non quest'ultimo" (Cass. Sez. 3, sent. 21 luglio 2016, n. 14993, Rv. 641448-01),
Naturalmente, la manifestazione di volontà va interpretata dovendo compiersi, nell'interpretazione dell'atto ricognitivo, "una ricostruzione dell'«intenzione delle parti» afferente, in via esclusiva, alla volontà espressa dal dichiarante, e non certamente a quella – peraltro, del tutto ipotetica – del destinatario di quelle dichiarazioni".
L'indagine sul contenuto e sul significato della dichiarazione al fine di stabilire se importino ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. rientra nel potere discrezionale del giudice.
Cass., civ. sez. III, del 15 maggio 2018, n. 11766