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Riassunzione ed errata o mancata identificazione della controparte

La Cassazione del 28.1.2016 n. 1626 ha stabilito che ai fini della validità dell’atto di riassunzione (che contiene la manifestazione di volontà indirizzata alla prosecuzione del processo), è sufficiente che esso contenga l’indicazione degli elementi necessari per individuare il giudizio che la parte intende proseguire, non assumendo alcun rilievo, per il raggiungimento dello scopo dell’atto, l’errore di identificazione della controparte o l’omessa identificazione della controparte: per cui è sufficiente, per evitare l’estinzione del giudizio, il tempestivo deposito in cancelleria dell’atto di riassunzione, dal momento che l’incompletezza del contraddittorio può essere sanata attraverso l’ordine di integrazione.
A cura di Paolo Giuliano
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Interruzioni e riassunzione del processo

Il processo civile può subire delle interruzioni dovute ad eventi esterni al processo stesso (incapacità o morte delle parti processuali, incapacità o morte dell'avvocato ), una volta che il procedimento è stato interrotto può riprendere il suo corso se una delle parti riassume il procedimento (con un atto con il quale, in modo implicito, dichiara di avere continuare il procedimento, ed in modo esplicito, chiede al giudice di fissare una nuova udienza per poter riprendere il percorso interrotto.

Problemi costanti della riassunzione del processo per interruzione

Descritto il sistema per sommi capi, si potrebbe pensare che la riassunzione non presenta grosse problematiche, in realtà anche la riassunzione del processo interrotto da vita ad ulteriori complicazioni.

Riassunzione del processo interrotto e termine entro cui depositare il ricorso di riassunzione

La parte interessata alla prosecuzione del processo interrotto deve depositare il ricorso di riassunzione nel termine di sei mesi dall'interruzione, ed ecco che sorge la prima complicazione:  questo onere è adempiuto con il mero deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice oppure entro il medesimo termine il ricorso deve anche essere notificato alle altre parti? La riassunzione del processo interrotto deve ritenersi perfezionata con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine semestrale previsto dall'art. 305 cpc, non assumendo alcun rilievo, ai fini dell'osservanza del predetto termine, la successiva notificazione dell'atto, volta esclusivamente a garantire il corretto ripristino del contraddittorio.

Riassunzione del processo e vizi della notifica del ricorso di riassunzione

Superato l'ostacolo del termine entro cui depositare il ricorso di riassunzione, un nuovo ostacolo si pone all'orizzonte: quale effetto ha sul decorso del termine l'eventuale nullità della notifica alle altre parti del ricorso di riassunzione? in altri termini, anche se il ricorso è depositato nel termine di sei mesi, un eventuale vizio della notifica determina l'estinzione del procedimento ? A questa domanda si può rispondere osservando che la notifica del ricorso ha solo la funzione di garantire il ripristino del contraddittorio, con la conseguenza che l'omissione o l'invalidità della notifica non comportano l'estinzione del giudizio, ma impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione, in applicazione analogica dell'art. 291 cpc,  mediante la fissazione di un termine perentorio, la cui inosservanza soltanto determina l'estinzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, terzo comma, cpc

Riassunzione del processo ed errore di identificazione o omessa identificazione della controparte processuale

Arrivati a questo punto si potrebbe pensare che tutti gli ostacoli sono stati superarti e che il processo può continuare, in realtà, ci si potrebbe accorgere che nel ricorso di riassunzione non sono indicate tutte le parti processuali, oppure che il ricorso di riassunzione non identifica le parti processuali (situazione, ad esempio, che si potrebbe verificare in seguito alla morte di una della parti processuali e la parte che riassume il processo non identifica tutti gli eredi oppure identifica solo gli eredi ab intestato e non quelli testamentari).

In questa situazione, la domanda che ci si pone è se l'omessa identificazione, nel ricorso di riassunzione, incide sulla validità dello stesso?. La risposta è negativa, perché per valutare l'operatività o l'efficacia del ricorso di riassunzione occorre fare riferimento alla manifestazione di volontà contenuta nel ricorso e che deve risultare chiaramente indirizzata alla prosecuzione del processo, con la conseguenza che, ai fini della sua validità, è sufficiente che esso contenga l'indicazione degli elementi necessari per individuare il giudizio che la parte intende proseguire, non assumendo alcun rilievo, per il raggiungimento dello scopo dell'atto, l'errore eventualmente commesso nell'identificazione della controparte.

Però, anche se è valido il ricorso di riassunzione che non identifica correttamente tutte le controparti, resta il problema che nel processo potrebbe mancare una della parti, occorre, quindi, chiedersi come risolvere quest'ulteriore complicazione. In queste situazioni, ove il processo è stato dichiarato interrotto, è sufficiente, per evitare l'estinzione del giudizio, il tempestivo deposito in cancelleria dell'atto di riassunzione, ancorché lo stesso sia stato notificato soltanto nei confronti di alcune delle altre parti processuali, in quanto l'incompletezza del contraddittorio può essere sanata attraverso l'ordine di integrazione nei confronti delle parti mancanti. In altri termini, sarà il giudice che dovrà chiedere l'integrazione del contraddittorio una volta rilevato che manca una della parti.

Cass., civ. sez. I, del 28 gennaio 2016, n. 1626 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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