Una volta iniziato il processo, può capitare che si verifichi un evento che comporta la sua interruzione. Le ipotesi di interruzione del processo possono essere (sinteticamente) indicate nella morte o incapacità della parte prima o dopo la costituzione in giudizio (299 cpc o 300 cpc) o nella morte o incapacità del legale (301 cpc).
Quanto si verifica una delle ipotesi di interruzione, la parte interessata alla prosecuzione del giudizio deve chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante (302 cpc e 303 cpc).
Il legislatore impone alla parte interessata alla prosecuzione del processo un termine entro cui attivarsi, pena l'estinzione definitiva del procedimento. Infatti prevede l'art. 305 cpc il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.
Chiariti i termini generali della questione si pone il problema se per evitare la definitiva estinzione del procedimento, il ricorso deve essere solo presentato presso il tribunale nei tre mesi dal verificarsi della causa di interruzione oppure è anche necessario notificare alla controparte (nel medesimo termine) il ricorso (con il decreto di fissazione dell'udienza) per evitare l'estinzione del procedimento. Altro problema è quello relativo all'eventuale omessa o viziata notifica, se, cioè l'omessa notifica o la nullità della notifica determinano l'estinzione del processo oppure è possibile concedere un termine per rinnovare la notifica, senza che questo comporti l'estinzione del processo.
Quanto alla scelta tra la ricostruzione che considera sufficiente solo il deposito del ricorso entro il termine previsto dall'art. 305 cpc per evitare l'estinzione definitiva del procedimento interrotto e la ricostruzione che ritiene, invece, necessario notificare alla controvate il ricorso (e il decreto) nel medesimo termine previsto dall'art. 305 cpc al fine di evitare l'estinzione definitiva del processo interrotto, si ritiene opportuno seguire la prima ricostruzione.
Infatti, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di tre mesi, previsto dall'art. 305 cod. proc. civ., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius".
Chiarito che il termine di cui all'art. 305 cpc si riferisce solo al deposito del ricorso (vocatio iudicis) e non anche alla notifica alla controparte del ricorso (c.d. vocatio in ius), resta da valutare cosa accade se la notifica non è effettuata o è inesistente (omessa).
In presenza di vizio della notifica del ricorso di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte, il vizio della notifica non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi con il deposito del ricorso), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, ultimo comma, e del successivo art. 307, terzo comma.» sia applicabile o meno anche nel caso in cui sia stato rispettato solo il termine per la rinnovata edictio actionis e non si sia proprio provveduto alla prevista vocatio in ius.
In presenza dell'omessa notifica del ricorso di riassunzione alla controparte, l'omessa notifica del ricorso non si comunica alla riassunzione. Per cui, verificatesi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della vocatio iudicis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio di tre mesi, previsto dall'art. 305 cpc., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, e il giudice che rilevi l'omessa notifica, o un vizio comportante inesistenza della notifica, dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza (oltre che un vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza), deve ordinarne l'effettuazione (o la rinnovazione), in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, ultimo comma, e del successivo art. 307, terzo comma.
Il motivo per il quale si tende ad evitare che l'omessa o viziata vocatio in ius, incida sulla vocatio iudicis può essere compreso se si considera che è vero che la pronta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sarebbe utile e funzionale alla accelerazione del processo a garanzia del raggiungimento dell'obiettivo della ragionevole durata, ma non può negarsi che, una volta rispettato il termine per dare impulso alla riattivazione del processo, il mancato compimento – oltre che l'esistenza di un vizio – dell'ulteriore attività richiesta per via della doppia fase prevista dalla procedura, si tradurrebbe in una esasperazione del principio della ragionevole durata ed in una non giustificata compressione del diritto ad un processo nel merito, in danno di chi tale attività di impulso necessario ha compiuto.
Cass., civ. sez. III, 15 aprile 2015, n. 7661 in pdf