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Revocazione della donazione solo in assenza assoluta di figli

La Cassazione del 2.3.2017 n. 5345 ha stabilito che la preesistenza di un figlio ovvero di un discendente legittimo alla data della donazione, esclude il fondamento applicativo della revocazione della donazione, dovendosi ritenere che l’atto di liberalità  sia stato compiuto da chi già  aveva avuto modo di provare l’affetto filiale, e che quindi si è determinato a beneficiare il donatario pur nella consapevolezza degli oneri economici scaturenti dalla condizione genitoriale.
A cura di Paolo Giuliano
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La presenza dei figli e la gestione del patrimonio familiare

La presenza di figli incide su molti aspetti patrimoniali della famiglia (nel suo complesso) e dei genitori (come singoli titolari di un patrimonio).

Infatti, i figli, in quanto legittimari, hanno diritto dopo la morte dei genitori, ad una quota dell'eredità, inoltre, se i genitori, durante la loro vita hanno effettuato delle donazioni che ledono (nel senso limitano) la quota ereditaria dei figli, questi ultimi possono chiedere la riduzione delle donazioni.

Gli stessi genitori possono chiedere la revoca delle donazioni effettuate se dopo la donazione sopraggiungono dei figli, non esistenti al tempo della stipula della donazione.

La differenza tra l'azione di riduzione delle donazioni lesive per la quota dei figli e la revocazione delle donazione per la sopravvenienza di figli, risiede proprio nel soggetto che può attivare l'azione giudiziaria: nell'ipotesi di riduzione delle donazioni lesive della quota ereditaria ad agire saranno i figli lesi (dopo la morte dei genitori), nell'ipotesi di revoca delle donazioni per sopravvenienza dei figli, sarà il genitore che ha stipulato la donazione a chiedere la revoca della donazione.

Le giustificazioni alla base della revoca della donazione per sopravvenienza di figli

La ratio dell'istituto deve essere individuata nell'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità  dell'attribuzione già disposta a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio o della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza.

L'esigenza di ripensare all'opportunità della donazione si pone in quanto con l'instaurazione di un nuovo rapporto di filiazione sorgono in capo al genitore donante nuovi doveri di mantenimento, istruzione ed educazione per il cui adempimento egli deve poter disporre di mezzi adeguati. Proprio a tal fine il legislatore consente al donante di valutare se per la sopravvenienza di figli e per l'adempimento dei menzionati doveri di mantenimento sia necessario recuperare le precedenti attribuzioni patrimoniali.

In sostanza l'interesse tutelato dal legislatore attraverso l'istituto della revocazione della donazione per sopravvenienza di figli è quello di consentire al genitore donante di soddisfare le esigenze fondamentali dei figli.

La norma si spiega per la complessità  della psiche umana, presumendo il legislatore che il donante non può avere valutato adeguatamente l'interesse alla cura filiale, allorquando non abbia ancora figli, e quando quindi non ha ancora provato il sentimento di amor filiale con la dedizione che esso determina ed il superamento che esso provoca di ogni altro affetto.

In modo più chiaro si è affermato che  la revocazione della donazione per sopravvenienza di figli o discendenti, risponde all'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, ovvero della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione che derivano da tale evento. La revocazione della donazione è una forma di tutela per il donante in quanto con l'instaurazione di un nuovo rapporto di filiazione sorgono in capo al genitore donante nuovi doveri di mantenimento, istruzione ed educazione per il cui adempimento egli deve poter disporre di mezzi adeguati. Proprio a tal fine il legislatore consente al donante di valutare se per la sopravvenienza di figli e per l'adempimento dei doveri di mantenimento sia necessario recuperare le donazioni. In sostanza l'interesse tutelato dal legislatore attraverso l'istituto della revocazione della donazione per sopravvenienza di figli è quello di consentire al genitore donante di soddisfare le esigenze fondamentali dei figli. (Cass., civ. sez. II, del 5 gennaio 2018, n. 169).

Gli effetti della revocazione della donazione per sopravvenienza di figli

La ratio della norma (diretta ad utilizzare il proprio patrimonio per il mantenimento dei figli) potrebbe influenzare anche le conseguenze derivanti dalla dichiarazione di revoca della donazione, infatti, si potrebbe pensare che il bene donato, una volta rientrato nel patrimonio del donante, dopo la revoca, è destinato esclusivamente al mantenimento dei figli.

In altri termini, per rendere più chiaro quanto esposto,  si potrebbe anche dire che l'interesse tutelato è individuato in un interesse proprio del donante:  in particolare il donate potrebbe fruire dell'opportunità di rivalutare, sebbene alla luce di un evento sopravvenuto, il proprio operato negoziale ed il compimento di atti dispositivi del proprio patrimonio, però la previsione di un meccanismo giuridico che consente di eliminare l'efficacia della donazione, (anche se non automaticamente, ma su azione del donante), anche se determina (una volta intervenuta la revocazione) che il bene donato rientra appieno nella disponibilità del donante, non significa che sussistono (o che sono imposti) vicoli di destinazione a favore dei figli sul bene oggetto della revocazione.

Infatti, dopo la revocazione il donate può nuovamente disporne come meglio crede del bene, quindi, non si verifica un immediato effetto incrementativo del patrimonio dei figli, (inoltre, non sussistono vincoli di destinazione del bene revocato a favore dei figli) tutto questo, di conseguenza, induce a ritenere che la norma non tuteli direttamente l'interesse dei figli.

Quindi, sussiste la possibilità  che il donante possa nuovamente disporre dei beni recuperati come meglio ritiene, e senza che tali scelte possano essere immediatamente sindacate, restando la tutela dei figli confinata nella successiva esperibilità  dell'azione di riduzione per la lesione delle quote ereditarie attribuite ai figli come legittimari.

Presupposto dell'azione di revocazione per sopravvenienza dei figli

Come si è visto la revoca delle donazione è possibile quanto dopo la donazione nasce un figlio.

La norma, però, non spiega se la revocazione richiede l'assenza assoluta di figli al momento della donazione oppure se la revocazione è possibile anche quando già esisteva un figlio al momento della donazione, ma dopo la donazione sopravvengono nuovi (ed ulteriori) figli.

Risulta evidente che nella seconda ipotesi la revocazione sarebbe possibile ogni volta in cui nasce un nuovo figlio, mentre nella prima ipotesi la revocazione della donazione sarebbe preclusa in presenza di un figlio già esistente all'epoca della donazione.

Sicuramente,  l'art. 803 c.c. si presta ad essere letto nel senso che, anche laddove vi siano dei figli alla data della donazione, il sopraggiungere di altri discendenti giustificherebbe la revocazione della donazione, quindi,  il diritto di revocazione va riconosciuto in conseguenza della nascita di ogni successivo discendente, e  indipendentemente dal fatto che già  ve ne fossero all'epoca della donazione.

Però, svincolando la revocazione dall'assenza assoluta di figli al momento della donazione, si finirebbe per  rende il donatario continuamente esposto, e per tutta la vita del donante, al rischio che quest'ultimo intenda esperire l'azione di revocazione.

Inoltre, la preesistenza di un figlio ovvero di un discendente legittimo alla data della donazione, esclude la revoca della donazione, poiché si deve ritenere che ritenere che l'atto di liberalità  sia stato compiuto da chi già  aveva avuto modo di provare l'affetto filiale, e che quindi ha deciso di donare nella consapevolezza degli oneri scaturenti dalla condizione genitoriale.

In altre parole. proprio l'assenza assoluta di discendenti legittima il rimedio della revocazione, al fine di assecondare l'emersione nel campo giuridico di un intimo e profondo sentire dell'essere umano (la condizione di genitore).

Il presupposto fondante l'azione di revocazione della donazione per assenza di figli è costituito dalla totale assenza di figli o discendenti alla data della donazione, ben potendosi giustificare la riapertura del termine con l'esigenza di tenere conto delle modificazioni determinate, sia sotto l'aspetto patrimoniale sia dal punto di vista affettivo, dalle successive nascite (trattasi infatti di un'azione di impugnativa contrattuale).

Cass. civ. sez. II del 2 marzo 2017 n 5345

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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