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Opinioni

Revoca del decreto ingiuntivo e pagamento successivo all’emissione

La Cassazione del 8.2.2016 n. 2404 ha stabilito che qualora l’opponente eccepisca il pagamento è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l’eccezione deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi l’eventuale posteriorità dell’accertato fatto estintivo (pagamento) rispetto al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all’originario decreto ingiuntivo.
A cura di Paolo Giuliano
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Il giudizio di opposizione presuppone la contestazione del decreto ingiuntivo.

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, esteso, come tale, non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche alla fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi di prova addotti da quest'ultimo e contrastati dall'ingiunto.

Qualora il giudice riconosca fondata (anche) solo parzialmente l'opposizione (ad esempio basata ad esempio su un'eccezione di prescrizione) deve comunque revocare "in toto" il decreto opposto, statuendo in merito al pagamento degli importi residui del credito, poiché la relativa sentenza di condanna è destinata a sostituirsi, del tutto legittimamente, all'originario provvedimento monitorio, e poiché, ancora, nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, l'attore opposto può, altrettanto legittimamente, ridurre l'originario "petitum" senza che ciò costituisca domanda nuova, ne' in primo grado ne' in appello (Cass., 1, n. 28660 del 27/12/2013; Cass., 3, n. 1954 del 27/1/2009, Cass., 3, n. 9021 del 30/4/2005). Cass., civ. sez. III, del 31 maggio 2018, n. 13746.

Cosa accade se dopo l'emissione del decreto ingiuntivo il debitore pagata, in tutto o in parte, quando dovuto?

La medesima domanda può essere posta in una forma diversa, il pagamento avvenuto anche dopo l'eventuale opposizione proposta del debitore è in grado di incidere sul decreto ingiuntivo ed, in caso di risposta affermativa, il decreto ingiuntivo deve essere revocato ? Se, invece, l'eventuale pagamento dopo l'emissione del decreto ingiuntivo non è rilevante in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e se il pagamento successivo non determina la revoca del decreto ingiuntivo, nell'ipotesi in cui il creditore inizi l'esecuzione forzata,   il pagamento è opponibile, almeno in sede di esecuzione, a paralizzare la stessa ?

Gli orientamenti che si sono formati sono sostanzialmente due.

Il primo ritiene che nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la fondatezza dell'opposizione, in caso di pagamenti successivi all'emissione del decreto, va valutata con riferimento al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, che va, pertanto confermato, con rigetto dell'opposizione.

In caso di estinzione di un debito in data successiva all'emissione del decreto ingiuntivo, quest'ultimo non andrebbe revocato e dovrebbero porsi a carico dell'ingiunto le spese del procedimento, salva restando l'opponibilità dell'avvenuto pagamento in sede di opposizione all'eventuale esecuzione intrapresa.

Una secondo ricostruzione ritiene che in presenza di pagamenti successivi all'emissione la fondatezza dell'opposizione deve essere valutata al momento dell'emissione della sentenza sull'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, tale sentenza deve valutare l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa (o l'inesistenza dei fatti estintivi della pretesa) e, di fatto, il pagamento, anche se avvenuto dopo l'emissione del decreto ingiuntivo elimina il fatto costitutivo (elimina il debito) oppure, quanto meno, elimina l'interessa ad agire.

Tale tesi evidenzia che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione al momento della pronuncia. Per cui in caso di estinzione di un debito in data successiva all'emissione del decreto ingiuntivo, quest'ultimo andrebbe revocato.

Quest'ultimo orientamento è stato accolto dalla Cassazione, la quale ha applicato il seguente principio: in caso di pagamenti (anche parziali) successivi all'emissione del decreto ingiuntivo, questo va in ogni caso revocato.

Ed infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo — che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo.

È difatti vero che il tema del rilievo da attribuirsi al pagamento successivo alla pronuncia del decreto ingiuntivo, per i fini della sua revoca, è stato oggetto in passato di oscillazioni interpretative influenzate dalle diverse concezioni sulla natura del procedimento monitorio, sui rapporti tra fase sommaria e fase a cognizione piena nonché tra decreto ingiuntivo e sentenza di primo grado, con i conseguenti riflessi sulle spese della fase monitoria: ma il contrasto sul punto è stato risolto ormai oltre un ventennio fa dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 7 luglio 1993, n. 7448), con argomenti successivamente non più sottoposti dalla giurisprudenza ad alcuna revisione.

La verifica della sussistenza del credito, successivamente estinto, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo assume in conclusione rilievo — ferma la revoca del decreto — soltanto per i fini della statuizione sulle spese di lite.

Resta da chiedersi come funziona l'onere di rilevare il pagamento.

In linea generale, va provata dal creditore l'esistenza del credito per capitale ed interessi, ai sensi del comma l dell'articolo 2697 c.c., spetta al debitore dimostrare, in applicazione del comma 2 della medesima disposizione, la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa. Ed anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l'opposizione trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore ed il debitore opponente quella di convenuto, incombe sul creditore la prova del proprio credito, mentre spetta al debitore dare la prova richiesta dal comma 2 della citata norma.

Cass., civ. sez. I, del 8 febbraio 2016, n. 2404 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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