La responsabilità 2049 cc del condominio per gli atti illeciti commessi dai suoi dipendenti
E' usuale che il condominio abbia dei dipendenti (dal portiere, al pulitore ecc.); e nulla esclude che il dipendente del condominio commetta degli atti illeciti a carico degli stessi proprietari o di terzi (basta pensare al furto perpetrato dal dipendente del condominio a danno di alcuni degli abitanti dello stabile e commesso durante il suo orario di servizio oppure alle eventuali lesioni procurate ai medesimi proprietari: che il dipendete del condominio V aggredisce T nell'appartamento dove quest'ultimo viveva e dove si era recato V per verificare il funzionamento di tubature condominiali).
La natura giuridica dell'art. 2049 cc
Il legislatore regola espressamente queste situazioni con l'art. 2049 cc il quale stabilisce che "i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti".
Questo tipo di responsabilità viene considerata come una vera e propria responsabilità oggettiva indiretta, di conseguenza, la legge non consente alcun tipo di prova liberatoria a carico di padroni e committenti o preponenti, (al contrario di quanto previsto – ad esempio – dagli artt. 2048 e 2051 cod. civ.), sicché la responsabilità in esame prescinde del tutto da una culpa in eligendo o in vigilando del datore di lavoro o preponente ed è quindi insensibile all'eventuale dimostrazione dell'assenza di colpa.
Descritto in questo modo l'istituto sembrerebbe che qualsiasi condotta illecita commessa dal dipendente del condominio risponde il condominio stesso. In realtà il problema è proprio quello di riuscire ad identificare un principio in base al quale è possibile dire quando una determinata condotta produce la responsabilità ex art. 2049 cc per il datore di lavoro e quando la medesima condotta non determina responsabilità ex art. 2049 cc per il datore di lavoro.
La responsabilità ex art. 2049 cc non è esclusa dall'inesistenza del rapporto di lavoro o dalla non continuità dello stesso
Per comprende quando si applica l'art. 2049 cc si potrebbe sostenere che elementi costitutivi dell'art. 2049 cc sono l'esistenza di un rapporto di lavoro e la continuità dello stesso, in realtà la responsabilità del preponente ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. sorge per il solo fatto dell'inserimento di colui che ha posto in essere la condotta dannosa nell'organizzazione del preponente medesimo, senza che assumano rilievo né la continuità dell'incarico affidatogli o l'inesistenza di un formale rapporto di lavoro subordinato. Questo perché alla base dell'art. 2049 cc sussiste il principio in base al quale colui che nell'adempimento delle proprie obbligazioni si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi.
Per escludersi la responsabilità ex art. 2049 cc la condotta (illecita) deve essere del tutto estranea al rapporto di lavoro o alle incombenze affidate
Forse il medesimo principio può essere meglio reso "in positivo", affermando che per aversi responsabilità ex art. 2049 cc è sufficiente l'esistenza di un rapporto di occasionalità necessaria: nel senso che l'incombenza eseguita abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso; in altri termini, la condotta non deve essere del tutto estranea al rapporto di lavoro o alle incombenze o all'incarico affidate al dipendente o al collaboratore.
Se è chiaro che per escludersi la responsabilità ex art. 2049 cc deve essere reciso, ogni collegamento tra atto illecito e rapporto giuridico (patrimoniale) "padrone o committente", resta sempre da individuare quali sono gli elementi che eliminano tale legame.
Esclude la responsabilità ex art. 2049 cc il carattere personale dell'atto illecito
Sicuramente non esclude la responsabilità ex art. 2049 cc il fatto che il dipendente (o, comunque il collaboratore dell'imprenditore) abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze o tenendo all'oscuro il datore di lavoro, poiché, anche in questo modo, l'incarico affidato potrebbe aver agevolato o reso possibile il fatto illecito e l'evento dannoso.
Esclude la responsabilità ex art. 2049 cc il carattere esclusivamente personale dello scopo perseguito dal danneggiante quando viene reciso ogni collegamento con la sfera giuridica patrimoniale del "padrone o committente".
La condotta del dipendente può essere definita è personale quando non possa ricondursi al novero delle potenziali condotte normalmente estrinsecabili nell'esercizio delle sue funzioni. Per rendere più chiaro il concetto è opportuno paragonare due casi di lesioni personali:
- Se è nozione di comune esperienza che un portiere si rechi nell'appartamento di uno dei proprietari per verificare una perdita di acqua, in quanto il portiere è usualmente chiamato ad un primo sopralluogo nell'immediatezza della segnalazione di guasti ad impianti che potrebbero coinvolgere strutture condominiali, (ovviamente e beninteso con l'obbligo di immediato coinvolgimento dell'amministratore) per l'attivazione di ogni opportuno intervento sulle medesime, specie se urgente. E' anche evidente che le lesioni personali procurate dal portiere ad uno dei proprietari del condominio rientrano in una condotta che non ha un nesso funzionale, nemmeno potenziale (anche deviato) rispetto a quello lecito e non può essere compresa nel novero delle potenziali condotte normalmente estrinsecabili nell'esercizio delle sue normali funzioni. Sferrare un pugno ad un condomino o ad un inquilino dell'edificio condominiale – causandogli lesioni personali non rientra certamente nelle mansioni o funzioni del portiere, né corrisponde al normale sviluppo di sequenze di eventi connessi all'ordinario espletamento di queste ultime.
- Diversamente, ad esempio, da quanto può accadere per altre categorie di dipendenti, quali coloro che sono a guardia degli ingressi o incaricati della sicurezza di locali pubblici o aperti al pubblico: non rientrando appunto nelle mansioni del portiere alcuna ipotesi di coazione fisica sulle persone che si trovano nell'edificio condominiale.
Esclude la responsabilità ex art. 2049 cc è avulsa dalle normali attività e mansioni affidate
Ecco quindi, che si può affermare che la responsabilità del preponente ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. sorge per il solo fatto che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dal preponente, purché però il primo non abbia agito per finalità o scopi esclusivamente personali e del tutto avulsi dalle incombenze o da quelle che è legittimo attendersi da lui e così al di fuori dell'ambito dell'incarico affidatogli, venendo meno in tal caso il nesso di occasionalità necessaria tra le prime ed il fatto illecito del preposto ed il danno.
In conclusione, va esclusa la responsabilità del Condominio per il fatto doloso del portiere – o altro dipendente o assimilato nel corso dello svolgimento delle relative mansioni – quando la relativa condotta sia del tutto avulsa dalle mansioni affidate e l'espletamento di quelle abbia costituito una mera occasione non necessaria per la condotta.
Cass., civ. sez. III, del 9 giugno 2016, n. 11816