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Opinioni

Requisiti per la divisione unica di masse plurime

Cassazione 6.2.2019 n. 3512 Nel caso di divisioni di beni comuni appartenenti a distinte comunioni, è possibile procedere ad una sola divisione, e non a tante divisioni quante sono le masse, solo se tutte le parti vi consentano con un negozio che, risolvendosi nel conferimento delle singole comunioni in una comunione unica, se ha per oggetto beni immobili, deve avere la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 cc.
A cura di Paolo Giuliano
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Divisione e titoli diversi

La fine della comunione è rappresentato dalla divisione. Di solito, il titolo che ha determinato la nascita della comunione è unico, nel senso che la comunione si è creata in seguito alla morte di un unico soggetto a cui subentrano come redi più persone, oppure, è possibile che un bene (in origine di un unico proprietario) sia stato acquistato in comunione da diversi soggetti.

In presenza di diversi titoli costitutivi della comunione è possibile che i componenti della comunione coincidono (in tutto o in parte).

Quando i titolo costitutivi della comunione sono diversi e, eventualmente, sono diversi anche i soggetti titolari delle comunioni, occorre comprendere se si è in presenza di uniche comunioni, anche se i titoli sono diversi, oppure se si è in presenza di tante comunioni (diverse) quanti sono i titoli costitutivi della diverse comunioni.

Divisione di una comunione derivante da un unico titolo e divisione di comunioni derivanti da titoli diversi

In presenza di comunioni derivanti da titoli diversi (anche se coincidono i contitolari) occorre comprendere se si tratta di un'unica comunione oppure di diverse comunioni (che si estingueranno al momento della divisione), se si è in presenza di diverse comunioni si dovranno eseguire tante divisioni quante sono le comunioni, con un evidente aggravio di costi e difficoltà.

Principio dell'autonomia delle masse plurime

Quando i beni in comunione provengono da titoli diversi, non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sè stante.

Pertanto, in caso di divisione del complesso (di comunioni derivanti da titoli diversi) si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse.

Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti ed alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi.

Si tratta di principi codificati e costanti Cass. civ. sez. II del 29 aprile 2019 n. 11376: "Quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso, si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse. Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi" (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.27645 del 30/10/2018, Rv.651175; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n.2231 del 30/03/1985, Rv. 440114). Va tuttavia considerato che il principio appena richiamato vale allorquando in relazione alle diverse masse corrispondenti ai vari titoli di acquisto dei beni da dividere si pongano, in concreto, questioni specifiche attinenti alla divisibilità o alle modalità concrete di divisione dei beni medesimi. (Cass. civ. sez. II del 29 aprile 2019 n. 11376).

Variazioni soggettive nella comunione derivante da un unico titolo

Come si è detto di divisione di masse plurime ha ad oggetto delle comunioni che si costituiscono ab origine in base a titoli diversi, l'elemento caratteristico della divisione con masse plurime è la presenza di titoli diversi che costituiscono le diverse comunioni.

Non rientra nella comunione di masse plurime la semplice variazione soggettiva in presenza di un titolo costitutivo della comunione  unico, in altre parole,  una massa originariamente unica non può dare vita a masse plurime per il fatto che ad un contitolare sia sostituito o aggiunto un altro.

I successori o cessionari delle quote subentrano nella posizione del dante causa, sostituendosi a lui nella titolarità dell’unico titolo di comunione, in quanto, a seguito dei trasferimenti di quota, si considera come se alla comunione partecipi l’originario contitolare.

Legittima la richiesta della divisione con un unico procedimento

Se a ogni comunione (derivante da uno specifico titolo) deve seguire una distinta e autonoma divisione è evidente l'aumento dei procedimenti giudiziari, dei costi e delle difficoltà.

Per equilibrare il sistema è stato affermato che è legittimo il cumulo in un unico processo delle domande di divisione delle distinte masse, ma sempre che sia rispettato il principio dell'autonomia delle operazioni divisionali.

L'ammissibilità di un unico procedimento di divisione non comporta l'unificazione delle diverse comunioni che restano distinte.

Quindi, in caso di divisione del complesso (di comunioni derivanti da titoli diversi) si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse.

Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti ed alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi.

Riunione in un'unica comunione (massa) delle diverse comunioni

Nel caso di divisioni di beni in godimento comune proveniente da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, è possibile procedere ad una sola divisione, piuttosto che a tante divisioni per quante sono le masse, solo se tutte le parti vi consentano con un atto che, risolvendosi nel conferimento delle singole comunioni in una comunione unica, non può risultare da manifestazione tacita di volontà o dal mero comportamento negativo di chi non si oppone alla domanda giudiziale di divisione unica di tutti i beni delle diverse masse, ma deve materializzarsi in un negozio specifico che, se ha per oggetto beni immobili, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam", perché rientrante tra quelli previsti dall'art. 1350 cod. civ.; conseguentemente, in mancanza di un siffatto negozio, il comportamento tenuto dalla parte che non si è opposta alla domanda di divisione unica nel giudizio di primo grado non impedisce a quest'ultima di proporre appello per denunciare la sentenza che ha accolto tale domanda (conf. Cass. n. 314/2009; Cass. n. 3029/2009; Cass. n. 25756/2018).

Cass., civ. sez. II, del 6 febbraio 2019, n. 3512   

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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