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Il regolamento dell’Agcom a tutela del diritto d’autore in internet

Il nuovo regolamento dell’Agcom a tutela del diritto d’autore su internet e sulle reti di comunicazione elettronica codifica il procedimento (art. 5, 6, 7) con il quale chiedere l’intervento dell’Agcom e le sanzioni (art. 8) che può adottare l’Agcom per eliminare la violazione del diritto d’autore.
A cura di Paolo Giuliano
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L'AGCOM ha pubblicato il nuovo regolamento per la tutala del diritto d'autore su internet e sulle reti di comunicazione elettronica.

Il regolamento entra in vigore il 31 marzo 2014 (art. 19)

L'art. 1 comma 1 individua l'ambito di applicazione del regolamento, il regolamento si applica a  tutte le reti di comunicazione elettronica (Il presente regolamento disciplina le attività dell’Autorità in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica art. 1 comma 1).

L'art. 1 comma 3 individua la tipologia di fruizione delle opere digitali mediante streaming, downloading o condivisione diretta tra utenti (modalità downloading o streaming, nonché alle applicazioni e ai programmi per elaboratore attraverso i quali si realizza la condivisione diretta tra utenti finali di opere digitali attraverso reti di comunicazione elettronica art. 1 comma 3).

L'art. 4 istituisce un comitato per la diffusione e sviluppo delle opere digitali.

L'art. 5 regola la procedura per chiedere all'Agcom di rimuovere un'opera digitale presente su una pagina internet quando è violato il diritto d'autore.

L'art. 6 comma 1 prevede che in caso di violazione del diritto d'autore il soggetto legittimato può presentare un' istanza all'Agcom per chiederne la rimozione. (E in questo momento si apre la questione di come l'Agcom sia o meno legittimata ad imporre la rimozione, in termini tecnici bisognerebbe sapere quale è la fonte di questo potere dell'Agcom)

L'art. 6 comma 3 prevede che l'istanza all'Agcom non può essere presentata se tra le stesse parti e per il medesimo oggetto è pendente un procedimento all'autorità giudiziaria (se l'Agcom è legittimata a rimuovere non è possibile "sospendere" o "impedire"  la rimozione in attesa di una decisione dell'autorità giudiziaria, in altre parole o si deve attendere sempre la decisione dell'autorità giudiziaria o non si deve attendere, non è possibile che l'Agcom sia un supplente dell'Autorità Giudiziaria)

L'art. 6 comma 4 prevede che l'istanza di rimozione può essere archiviata oppure è possibile che venga aperto un procedimento istruttorio.

L'art. 7 comma 1 prevede che se l'istanza di rimozione appare fondata, l'Agcom  comunica l’avvio del procedimento ai prestatori del servizi, all’uploader e ai gestori della pagina e del sito internet. La comunicazione di avvio del procedimento contiene l’esatta individuazione delle opere digitali che si assumono diffuse in violazione della Legge sul diritto d’autore,  l’indicazione dell’ufficio competente e del responsabile del procedimento al quale è possibile presentare eventuali controdeduzioni, nonché del termine di conclusione del procedimento.

L'art. 7 comma 2.  prevede che con al comunicazione di avvio del procedimento l'Agcom informa i prestatori uploader e i gestori della pagina e del sito internet, che possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, di cui articolo 6, comma 1.

L'art. 7 comma 3 prevede che se i prestatori di servizi ovvero l’uploader o i gestori della pagina o del sito internet provvedano all’adeguamento spontaneo di cui all'art 7  comma 2, ne danno contestuale comunicazione alla Direzione, la quale dispone l’archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.

L'art. 7 comma 4 prevede che se  i soggetti indicati in precedenza ritengono di contestare l'istanza di rimozione, i prestatori di
uploader e i gestori della pagina e del sito internet trasmettono alla Direzione ogni elemento utile ai fini del relativo accertamento.

L'art. 7 comma 5 prevede che se l'istruttoria è complessa la Direzione può

– disporre una proroga dei termini del procedimento (ex art. 6 comma 7 e art. 7 comma 4)

–  può chiedere ai soggetti che ne siano in possesso ulteriori istruttoria

L'art. 7 comma 6 prevede che  chiusa la fase istruttoria la Direzione trasmette gli atti all’organo collegiale, formulando proposta di archiviazione ovvero di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 14, comma 3, e 16, comma 3, del Decreto.

L'art. 7 comma 7 prevede che qualora nel corso del procedimento interviene l’Autorità giudiziaria per il medesimo oggetto, il soggetto istante ne informa tempestivamente la Direzione, che archivia gli atti e li trasmette all’Autorità Giudiziaria (quindi, sarebbero fornite all'Autorità Giudiziaria "prove" assunte in assenza di contradditorio e senza possibilità di contestazione)

L'art. 8 comma 1 prevede che chiusa l'istruttoria, l'organo collegiale deputato a decidere può archiviare se ritiene infondata la violazione.

L'art. 8 comma 2 prevede che se l'organo collegiale ritiene fondata la violazione può imporre la fine della violazione:

L'art. 8 comma 3. Qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d’autore è ospitato su un server ubicato nel territorio nazionale, organo collegiale  può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di hosting di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali oppure può imporre di impedire l'accesso a tali contenuti.

L'art. 8 comma 4. Qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d’autore sia ospitato su un server ubicato fuori dal territorio nazionale, l’organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di mere conduit  di provvedere alla disabilitazione dell’accesso al sito.

Art. 8 comma  7. In caso di inottemperanza agli ordini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 8 l’Autorità applica le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 182-ter della Legge sul diritto d’autore.

Art. 9. Regola un procedimento abbreviato (con termini ridotti) in presenza di violazioni "massive" del diritto d'autore. La riduzione dei termini per la gravità della violazione è legata alla presenza di una serie di parametri come: a) la recidività della violazione, b) la quantità delle opere digitali diffuse violando il diritto d'autore, c) il valore economico delle opere e il danno causato dalla violazione d) l'incoraggiamento alla fruizione delle opere diffuse in violazione del diritto d'autore; e) il lucro per coloro che diffondo le opere, f) la spiegazione delle modalità tecniche con cui si possono fruire le opere diffuse illegalmente.

Regolamento Agcom in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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