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Redditometro: Decreto 24.12.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Il redditometro, con le tabelle di riferimento. “Divertitevi” a leggere (nella tabella A) “quali tipologie” di spese sono indice della vostra capacità contributiva e come tali spese saranno “quantificate” dal fisco. “Divertitevi” a scoprire (allegato 1) quanti chilometri, per il fisco, fate con i vostri mezzi di trasporto, ovviamente, tutto parametrato, in base al vostro nucleo familiare e alla zona dove vivete (presumendo, ovviamente, che non c’è differenza tra l’uso di un’auto o di una moto). Ogni altro commento appare superfluo.
A cura di Paolo Giuliano
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 dicembre 2012 

Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacita' contributiva sulla base dei quali puo' essere fondata la determinazione sintetica del reddito.

in G.U.  n.3 del 4 gennaio 2013

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  E  DELLE FINANZE

Visti i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art.  38 del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, come sostituiti dall'art. 22,  comma  1,  del  decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122, introdotto con la finalita' di adeguare l'accertamento  sintetico  al contesto  socio-economico  mutato  nel  corso  dell'ultimo  decennio, rendendolo  piu'  efficiente  e  dotandolo   di   garanzie   per   il contribuente, anche mediante il contraddittorio;

Visto che i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 600, si rendono applicabili agli  accertamenti  relativi  ai  redditi degli anni d'imposta 2009 e successivi;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  il  quale prevede che la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche  puo'  essere  fondata  sul  contenuto  induttivo  di elementi indicativi di capacita' contributiva e che  detto  contenuto sia individuato, mediante  l'analisi  di  campioni  significativi  di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo  familiare  e dell'area territoriale di  appartenenza,  con  apposito  decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale;

Ritenuta la necessita' di stabilire il  contenuto  induttivo  degli elementi indicativi di capacita' contributiva sulla  base  dei  quali puo' essere fondata la determinazione sintetica  del  reddito  o  del maggior reddito complessivo delle persone fisiche;

Decreta:                              

Art. 1       

Elementi di spesa indicativi di capacita' contributiva  e contenuto induttivo  

1. Con il presente decreto e' individuato  il  contenuto  induttivo degli elementi indicativi di capacita' contributiva  sulla  base  del quale, ai sensi del  quinto  comma  dell'art.  38,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  puo'  essere fondata la determinazione sintetica  del  reddito  complessivo  delle persone fisiche.

2. Ai  fini  del  presente  decreto,  per  elemento  indicativo  di capacita' contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente per  l'acquisizione  di  servizi  e  di  beni  e  per   il   relativo mantenimento. L'elenco degli elementi di cui al periodo precedente e' indicato nella  tabella  A  che  fa  parte  integrante  del  presente decreto.

3. Il contenuto induttivo degli elementi  indicativi  di  capacita' contributiva, indicato nella tabella A, e' determinato tenendo  conto della spesa media, per gruppi e  categorie  di  consumi,  del  nucleo familiare di appartenenza del contribuente; tale contenuto  induttivo corrisponde alla spesa media  risultante  dall'indagine  annuale  sui consumi delle famiglie compresa nel Programma  statistico  nazionale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 6  settembre  1989,  n. 322,   effettuata   su   campioni   significativi   di   contribuenti appartenenti ad undici  tipologie  di  nuclei  familiari  distribuite nelle cinque aree territoriali in  cui  e'  suddiviso  il  territorio nazionale. Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, che fa parte integrante del presente decreto.

4. Il contenuto induttivo degli elementi di capacita'  contributiva indicati nella tabella A e', altresi',  determinato  considerando  le risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, ai fini della determinazione sintetica  del  reddito  complessivo  delle persone fisiche, in presenza di spese indicate nella  tabella  A,  si considera  l'ammontare  piu'  elevato  tra   quello   disponibile   o risultante dalle  informazioni  presenti  in  Anagrafe  tributaria  e quello determinato considerando la spesa media rilevata dai risultati dell'indagine sui consumi dell'Istituto nazionale di statistica o  da analisi e studi socio economici, anche di settore.

6. Ai fini della determinazione sintetica del  reddito  complessivo delle persone fisiche, resta ferma  la  facolta'  dell'Agenzia  delle entrate di utilizzare, altresi':   elementi di capacita'  contributiva  diversi  da  quelli  riportati nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi  alla  spesa sostenuta per l'acquisizione di servizi e di beni e per  il  relativo mantenimento;   quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno.

Art. 2  

Spese per beni e servizi  

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, le spese relative ai beni  e  servizi  si  considerano  sostenute  dalla persona  fisica  cui  risultano  riferibili  sulla  base   dei   dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.  Si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente, le  spese  relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari  fiscalmente a carico.

2. Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni  e  servizi  se  gli  stessi  sono  relativi  esclusivamente  ed effettivamente all'attivita' di impresa o  all'esercizio  di  arti  e professioni,  sempre  che  tale   circostanza   risulti   da   idonea documentazione.

Art. 3

Utilizzo dei dati relativi  agli  elementi  indicativi  di  capacita'   contributiva ai fini della  determinazione  sintetica  del  reddito   complessivo accertabile.  

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4  del  presente  decreto, l'Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo  accertabile del contribuente sulla base:

  • a) dell'ammontare delle spese, anche diverse  rispetto  a  quelle indicate  nella  tabella  A  che,  dai  dati  disponibili   o   dalle informazioni   presenti   nel   Sistema   informativo   dell'Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;
  • b)   della   quota   parte,   attribuibile    al    contribuente, dell'ammontare della spesa media ISTAT riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza, determinata:  nella percentuale corrispondente al  rapporto  tra  il  reddito complessivo attribuibile al contribuente ed  il  totale  dei  redditi complessivi attribuibili ai componenti del nucleo familiare;  in assenza di redditi dichiarati dal  nucleo  familiare,  nella percentuale corrispondente al rapporto tra  le  spese  sostenute  dal contribuente ed il totale delle spese dell'intero  nucleo  familiare, risultanti dai dati disponibili o  dalle  informazioni  presenti  nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;
  • c) dell'ammontare  delle  ulteriori  spese  riferite  ai  beni  e servizi,  presenti  nella  tabella  A,   nella   misura   determinata considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici;
  • d)  della  quota  relativa  agli  incrementi   patrimoniali   del contribuente  imputabile   al   periodo   d'imposta,   nella   misura determinata con le modalita' indicate nella tabella A;
  • e) della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno.

Art. 4

Spese attribuite al contribuente in sede di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche e prova contraria.

1. In presenza delle condizioni indicate al sesto  comma  dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 600,  al  verificarsi  delle  quali  e'  ammessa  la   determinazione sintetica del reddito complessivo, il  contribuente  ha  facolta'  di dimostrare:

  •  a) che il finanziamento delle spese e' avvenuto:
  • a1)  con  redditi  diversi  da  quelli  posseduti  nel  periodo d'imposta;
  • a2) con redditi esenti o  soggetti  a  ritenuta  alla  fonte  a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi  dalla  formazione della base imponibile;
  • a3) da parte di soggetti diversi dal contribuente;
  • b) il diverso ammontare delle spese attribuite al medesimo.

Art. 5    

Efficacia  

1. Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto  si  rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei  maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2009.

2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2012

Tabella A

contentuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva

Allegato 1

KW medi delle tipologie nuclei familiari relaitivi ai mezzi di trasporto

Tabella B

Tipologie di nuclei familiari e relative aree di appartenenza

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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