La caparra confirmatoria in generale
L'art. 1385 cc regola la caparra confirmatoria stabilendo che se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
L'art. 1385 cc distingue l'adempimento del contratto (in tale ipotesi la caparra deve essere restituita o detratta dalla prestazione dovuta) dall'inadempimento del contratto (in tale ipotesi se inadempiente è la parte che ha dato la caparra la parte adempiente può recedere dal contratto trattenendo la caparra, mentre se inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra la parte adempiente può recedere dal contratto e chiedere la restituzione di una somma apri l doppio della caparra versata).
L'inadempimento del contratto come presupposto del recesso derivante dalla caparra
Il diritto di recesso derivante dalla caparra presuppone sempre l'inadempimento della controparte, l'inadempimento previsto dalla caparra ha i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale: il recesso previsto dalla caparra costituisce null'altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accumunano tanto i presupposti (l'inadempimento della controparte) quanto le conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto).
Le caratteristiche dell'inadempimento previsto dalla caparra
L'inadempimento previsto dalla caparra è quello tipico della risoluzione del contratto in generale, infatti, sono identici sia i presupposti, rappresentati dall'inadempimento dell'altro contraente, che deve essere gravemente colpevole e di non scarsa importanza, sia le conseguenze, ravvisabili nella caducazione ex tunc degli effetti del contratto.
Per cui, ai fini della legittimità del recesso di cui all'art. 1385 c.c., come in materia di risoluzione contrattuale, non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo .
Il recesso della caparra non è una via di fuga dal contratto
Il diritto di recesso derivante dalla caparra è una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto.
Si può notare che il meccanismo della caparra presuppone l'inadempimento di una delle due parti e la scelta relativa alla strada da seguire spetta alla parte adempiente, in altri termini, il recesso previsto dalla caparra non è una volontaria via di fuga dal contratto (simile al mutuo dissenso).
Il recesso derivante dalla caparra e il contratto plurilaterale
La domanda diretta all'accertamento della legittimità del recesso ed alla condanna al pagamento del doppio della caparra, sebbene sia diversa dalla domanda di risoluzione per inadempimento, implica il medesimo effetto della estinzione (per inefficacia ex tunc) del contratto.
L'azione diretta all'accertamento della legittimità del recesso ex 1385 cc implica l'accertamento della inefficacia del contratto, producendo un effetto analogo alla risoluzione per inadempimento (ossia, come detto, la sopravvenuta inefficacia del contratto e la conseguente integrale eliminazione del rapporto giuridico de quo), ove tale accertamento coinvolga più parti, sussiste la necessità del litisconsorzio necessario tra tutti i contraenti, ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
Ciò in coerenza al principio secondo il quale la domanda diretta ad ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto con pluralità di parti deve essere proposta nei confronti di tutti i contraenti, non potendo un contratto unico essere risolto nei confronti soltanto di uno dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per l'altro o gli altri stipulanti.
Cass., civ. sez. II, del 31 gennaio 2019, n. 2969