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Opinioni

Ratifica del falso rappresentante e pubblica amministrazione

La Cassazione del 31.1.2017 n. 2320 ha stabilito che anche l’atto negoziale stipulato da un soggetto -privo di poteri rappresentativi- in nome e per conto dell’ente pubblico territoriale, possa essere ratificato dal competente organo di detto ente, però, la natura pubblica del soggetto che ratifica implica che l’atto (formale) che possa essere considerato ratifica presuppone che: 1) sia adottato dallo stesso organo rappresentativo dell’ente cui competeva stipulare l’atto negoziale da ratificare; 2) risulti inequivocarnente adottato sul presupposto o in presenza della volontà (anche implicita) di fare proprio il negozio inefficace stipulato dal “falsus procurator”
A cura di Paolo Giuliano
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La falsa rappresentanza

La falsa rappresentanza comprende due ipotesi:

  • la mancanza totale di procura: quando una determinata persona si dichiara rappresentante di un altro soggetto (agendo in nome  e per conto di un altro soggetto) ma non ha il potere rappresentativo (manca totalmente la procura);
  • oppure quando una determinata persona ha la procura, ma non ha la procura per compiere un determinato atto (ad esempio ha la procura per agire in giudizio, ma non ha la procura per transigere), in questa ipotesi il rappresentante ha superato i limiti imposti dalla procura (c.d. eccesso nel potere rappresentativo, si potrebbe parlare anche di una mancanza parziale della rappresentanza).

La falsa rappresentanza deve essere distinta sia dal conflitto di interessi  sostanziale e processuale nella rappresentanza, sia dalla stipula dell'atto sotto nome falso o altrui.

L'atto compiuto dal falso rappresentante rimane inefficace per il rappresentato, nel senso che non vincola (non produce effetti) verso il rappresentato (o perché manca totalmente la procura o perché il rappresentante ha agito superando i limiti dei poteri conferiti).

Descritta la situazione in questo modo si potrebbe pensare che l'altra parte contrattuale non ha nessun potere per verificare l'esiste (o meno) di una procura, in realtà, l'altra parte contrattuale ha il diritto di chiedere a colui che si dichiara rappresentante di giustificare i suoi (asseriti) poteri e, quindi, ha il diritto di verificare l'esistenza della procura.

La ratifica dell'atto compiuto dal falso rappresentante

Tutto questo, però non esclude che l'atto compiuto dal falso rappresentate possa essere conveniente per il rappresentato ecco, quindi, che il legislatore attribuisce al falso rappresentato il potere di appropriarsi dell'atto compiuto dal falso rappresentante, mediante un istituto giuridico denominato ratifica.

Per comprendere meglio la strutture e le finalità della ratifica è opportuno distinguere la ratifica dalla convalida dell'atto annullabile osservando che a differenza della convalida ex art. 1444 cc volta a sanare e stabilizzare gli effetti negoziali prodotti dall'atto invalido, affetto da vizi meramente formali o inerenti la formazione della volontà, la ratifica mira a rimuovere l'ostacolo alla produzione degli effetti negoziali dell'atto (concluso dal "falsus procurator") nella sfera giuridica del ratificante (falsamente rappresentato), consentendo a quest'ultimo di avvalersi, ora per allora, dell'atto compiuto dal falso rappresentante.

Quanto detto permette di sottolineare un altro aspetto: la ratifica presuppone un atto valido un atto nullo non è ratificabile.

Ratifica e pubblica amministrazione

Ci si chiede se anche la pubblica amministrazione può ratificare un atto compiuto dal falso procurator.

La ratifica è possibile anche per la pubblica amministrazione, una risposta negativa (in presenza della pa l'atto del falso rappresentante non è ratificabile dalla medesima pa) si porrebbe in contrasto  palese  con la disciplina propria dell'istituto giuridico della ratifica, rinvenibile negli artt. 1398 e 1399 c.c., da ritenersi pacificamente applicabile anche alla attività "jure privatorum" della Pubblica Amministrazione.

Presupposti e requisiti della ratifica compiuta dalla pubblica amministrazione

In presenza della pubblica amministrazione devono essere presenti ulteriori requisiti.

La ratifica deve essere compiuta solo dalla pubblica amministrazione che ha la competenza a conferire la procura per il compimento dell'atto (in poche parole se il falso rappresentante ha agito in nome del comune, la regione non può ratificare l'atto compiuto)

Occorre prestare la massima attenzione al soggetto che ratifica, infatti, può ratificare solo il soggetto che ha il potere rappresentativo dell'ente che aveva il potere di conferire la procura per il compimento dell'atto.  Non possono ratificare qui soggetti che agiscono solo all'interno dell'ente.

Questo elemento si unisce ad un altro requisito "atti interni della pa e atti esterni della pa" possono essere considerati come ratifica (implicita) solo gli atti che non hanno rilevanza solo interna all'ente, (atti interni preparatori), questo perché tali atti sarebbero del tutto inidonei ad esplicare effetti negoziali, tra cui quello di ratifica (implicita), trattandosi, appunto, di "atto interno";

Possono essere considerati ratifica (tacita) gli atti che possono essere portati all'esterno dell'ente o che hanno una rilevanza esterna (oppure che rientrano nel procedimento diretto alla manifestazione esterna della volontà negoziale dell'ente pubblico)

Non sussistono problemi per quanto riguarda la forma della ratifica, infatti, l'atto di ratifica, in quanto atto di manifestazione della volontà della PA, deve rivestire il requisito di forma scritta (analogamente al negozio di diritto privato da ratificare). E anche in presenza della pa è possibile ritenere assolto l'elemento formale, qualora il negozio unilaterale recettizio di ratifica venga a mutuare il requisito formale da un atto, successivamente adottato, ma sempre formale: in tal modo è ritenuto valido (quanto alla forma scritta) un atto di ratifica che risulti "implicitamente presupposto" in un diverso atto dotato del requisito formale.

Eventualmente l'aspetto formale incide su altri elementi, infatti, la natura pubblica del soggetto, implica tuttavia che il diverso atto dotato del requisito formale che presuppone implicitamente la ratifica: 1-sia adottato dallo stesso organo rappresentativo dell'ente cui competeva stipulare l'atto negoziale -da ratificare- e dunque legittimato a compiere la ratifica; 2-risulti inequivocarnente adottato sul presupposto implicito della volontà di ratifica del negozio inefficace stipulato dal "falsus procurator".

Cass., civ. sez. III, del 31 gennaio 2017, n 2320

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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