Il processo civile richiede delle prove, queste, molto spesso, sono dei documenti.
I documenti possono essere depositati in originale o in semplice copia (fotocopia), nulla esclude che in entrambe le ipotesi possono essere falsi, in tutto o in parte.
La contestazione può riguardare la provenienza del documento (nel senso che la firma è falsa) oppure è possibile che sia stato alterato il contenuto del documento. In queste situazioni occorre valutare quale strumento è opportuno per contestarne o per far risultare la falsità o l'alterazione del documento.
In presenza di un documento depositato in originale (atto pubblico, scrittura privata autenticata), la strada che può essere percorsa è quella della querela di falso (esisto delle eccezioni, ma sostanzialmente questo è il principio generale). In presenza di un documento depositato in semplice (foto)copia (qualsiasi sia l'originale) o in presenza di una scrittura privata semplice (non autenticata) il codice di procedura precedere l'istituto del disconoscimento espresso della scrittura privata semplice (o della mera fotocopia) ex art. 214 cpc o presume il riconoscimento (riconoscimento tacito) se il documento non viene disconosciuto ex art. 215 cpc.
Già sulla base di questi elementi ci si può chiedere quali sono le possibili combinazioni tra il riconoscimento della scrittura privata e la querela di falso, in altri termini ci si chiede se riconosciuto un documento, successivamente tale documento possa essere contestato con la querela di falso (oppure se una volta riconosciuto un documento è completamente preclusa la presentazione della querela di falso o la possibilità della presentazione della querela di falso si preclude con la chiusura del giudizio nel quale è avvenuto il riconoscimento della scrittura privata).
L'art. 214 cpc e l'art. 215 c.p.c. prevedono un procedimento specifico onde attribuire alla scrittura privata prodotta l'efficacia probatoria stabilita dall'art. 2702 c.c. circa la provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, ‘fino a querela di falso". La querela di falso, invece, si pone su di un piano diverso, in quanto presuppone proprio l'esistenza di un documento avente l'efficacia probatoria designata dal legislatore come "prova piena", ed ha per oggetto la prova che la dichiarazione che appare proveniente dalla parte che l'ha sottoscritta, considerata separatamente dalla firma riconosciuta, non è stata in realtà effettuata; la querela di falso quindi tende a rimuovere la fede privilegiata che caratterizza la scrittura privata con sottoscrizione riconosciuta ai sensi dell'art. 2702 c.c..
In modo più chiaro si può dire che sono diverse finalità che caratterizzano la querela di falso ed il disconoscimento della scrittura privata, in quanto la prima (querela) postula (presuppone) l'esistenza di una scrittura privata riconosciuta, della quale si intende eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 c.c., mentre l'altro, (disconoscimento) mira ad impedire che la scrittura privata acquisti detta efficacia, e si risolve in una impugnazione vincolata da forme particolari, volta a negare l'autenticità del documento che si assume contraffatto.
Poi, è evidente che lo strumento della querela di falso è rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, ovvero quello della contestazione della genuinità del documento e quindi della completa rimozione del suo valore probatorio con effetti "erga omnes" e non nei soli riguardi della controparte.
Dunque, il riconoscimento espresso o tacito della scrittura privata non preclude la querela, anzi in presenza di una scrittura privata (anche se riconosciuta o legalmente considerata tale) per escludere l'autenticità della scrittura privata (che si assume contraffatta), l'unico mezzo possibile è costituito proprio dalla querela di falso; infatti l'oggetto della querela riguarda l'efficacia di prova legale attribuita dall'art. 2702 c.c. alla scrittura privata riconosciuta.
Al riguardo deve richiamarsi l'orientamento già espresso da questa Corte secondo cui avverso la scrittura privata espressamente o tacitamente riconosciuta è proponibile querela di falso anche quando si voglia impugnare la riferibilità della sottoscrizione al suo autore apparente, dal momento che l'avvenuto riconoscimento esclude solamente che colui al quale la sottoscrizione è attribuita possa limitarsi a disconoscere la sottoscrizione addossando l'onere della verificazione alla parte che del documento voglia avvalersi, ma non si pone come accertamento di autenticità non altrimenti impugnabile.
Cass., civ. sez. II, del 30 ottobre 2014, n. 27353 in pdf