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Opinioni

Rapporti sostanziali e processuali pendenti e l’estinzione della società

La Cassazione del 17.1.2017 n. 968 ha affermato che qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto della società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società si trasferisce ai soci, b) i diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.
A cura di Paolo Giuliano
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Estinzione della società prima della riforma del diritto societario

Prima della riforma del diritto societario, intervenuta con il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003,  si discuteva sull'individuazione del momento in cui una società poteva dirsi estinta (occorre distinguere tra l'estinzione dell'intera società e l'estinzione del singolo rapporto sociale, inoltre occorre distinguere tra il momento dell'estinzione e il momento in cui una società può dirsi esistente).

Se, formalmente, si faceva coincidere il momento in cui la società cessava di esistere con la cancellazione della società dal regitro delle imprese, in realtà l'individuazione del momento dell'effettiva estinzione era assolutamente incerto. Infatti, partendo dall'esigenza di tutelare i creditori della società, si riteneva che, indipendentemente dal dato formale della cancellazione dal registro delle imprese, la società si estingueva effettivamente solo quando tutti i rapporti giuridici attivi e passivi erano definiti. Di fatto, le società rimanevano in vita fino all'estinzione di tutti i debiti o alla riscossione di tutti i crediti.

La peculiarità di questa interpretazione si nota nel momento in cui  osserva che  applicando tale ricostruzione  il fallimento della società può essere dichiarato  anche dopo la formale  cancellazione della società dal registro delle imprese, ed è evidente che il fallimento può essere chiesto fino a quando tutti i rapporti attivi e passivi non sono stati definiti.

Estinzione della società dopo la riforma del diritto societario ex art. 2495 cc

Questa ricostruzione è stata abbandonata dopo la riforma dell'art. 2495 c.c. relativo alla cancellazione della società.

L'art. 2495 c.c.  relativo alla cancellazione della società (rubricato con il titolo di “Cancellazione della società”)  prevede che “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci".

Dal disposto letterale dell'art.  2495 c.c. risulta che la cancellazione della società dal registro delle imprese rimane “ferma” anche se dopo la cancellazione della società risultano crediti non soddisfatti, risulta evidente che tale norma non segue l'interpretazione (precedentemente indicata) secondo cui anche in presenza di una formale cancellazione dal registro delle imprese la società rimane in vita fino alla definizione di tutti i rapporti attivi e passivi.

Uniformità dell'estinzione delle società di persone e di capitali ex art. 2495 cc

Si potrebbe obiettare che l'art. 2495 c.c. regola solo l'estinzione delle società di capitali e nulla è detto per le società di persone, ma anche questo punto è stato chiarito nel senso che il principio indicato dall'art. 2495 c.c. si applica alle società di capitali e alle società di persone, quanto meno per rendere identico il trattamento dei terzi creditori (Questo principio è stato espressamente affermato dalla  Cass. Sez. Un. del 22 febbraio 2010 n. 4060)

Riassumendo, oggi è possibile sostenere che le società (di capitali e di persone) sono estinte con la cancellazione dal registro delle imprese (Cass 10 ottobre 2012 n. 17500). Questo perché una società che ha dichiarando di avere concluso la propria liquidazione ed essendosi cancellata dal registro delle imprese ha manifestato di non avere più interessi da tutelare come società,  per cui la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo.

La sorte dei rapporti sostanziali e processuali ancora pendenti al momento della cancellazione della società

Se la società si estingue con la cancellazione (formale) dal registro delle imprese occorre chiedersi quale è la sorte dei rapporti non ancora definiti. Nella locuzione rapporti non ancora definiti rientrano non solo i crediti vantati dalla società, ma anche i debiti verso la società oppure i beni (mobili ed immobili) di cui la società è titolare e, infine, i procedimenti giudiziari pendenti al momento dell'estinzione della società.

Procedimenti giudiziari pendenti o da intraprendere (costituzione in giudizio)

La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l'estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio nel quale la società è parte, la cancellazione è equiparabile ad un evento interruttivo, disciplinato dall'art. 299 cpc. Di conseguenza,  è necessario che il giudizio prosegua o sia riassunto da parte dei soci o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cpc.

Qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci. (Cass. civ. sez. V del 20 settembre 2013, n. 21517).

Inoltre, la società cancellata dal registro delle imprese non può più costituirsi in giudizio.

La sorte dei rapporti sostanziali (debiti, crediti, beni mobili ed immobili)

Qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:

a) l'obbligazione (debito) della società non si estingue, poiché questo sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma l'obbligazione o il debito si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitata mente responsabili per i debiti sociali;

b) i diritti (crediti) e beni (mobili ed immobili) non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.

Cass. civ. sez.  I, del 17 gennaio 2017, n. 968     

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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