Il testamento
Il testamento viene descritto come un documento con il quale il testatore dispone delle proprie sostante o interessi per il tempo successivo alla propria morte.
Questa descrizione astratta non spiega quali sono in concreto le caratteristiche (o il contenuto) che deve avere un documento (la dichiarazione contenuta in un documento) per essere considerato un testamento.
La questione riguarda, non solo, l'esistenza (o meno) di un testamento, ma anche se il documento è un vero e proprio testamento oppure se si è in presenza di un progetto di testamento.
Definizioni astratte non esaustive
In presenza di questi dubbi il mero riferimento a principi astratti non sono d'aiuto (infatti, spesso si afferma che per decidere se un documento abbia i requisiti intrinseci di un testamento olografo, occorre accertare se l'estensore abbia avuto la volontà di creare quel documento che si qualifica come testamento, nel senso che risulti con certezza che con esso si sia inteso porre in essere una disposizione di ultima volontà).
Valutazione dell'esistenza di un testamento è una scelta di merito
La valutazione se la manifestazione di volontà contenuta in un documento è (o meno) un testamento è lasciata al giudice di merito, così come la valutazione se si è in presenza di un testamento definitivo o solo di un progetto di testamento.
Disposizione testamentaria destinata ad avere effetti dopo la morte
Se, per definizione astratta, il testamento contiene delle disposizioni di ultima volontà, occorre comprendere il contenuto di una disposizione di ultima volontà. Si potrebbe dire che la disposizione di ultima volontà è una manifestazione di volontà destinata a produrre effetti dopo la morte del testatore.
Perché sia individuabile un testamento in senso formale, occorre rinvenire il proprium dell'atto di ultima volontà (descritto nell'art. 587 cc con la formula «per il tempo in cui avrà cessato di vivere»), nel senso che l'atto deve esprimere un'intenzione negoziale destinata a produrre i suoi effetti dopo la morte del disponente.
Disposizione testamentaria destinata a regolare gli interessi del testatore dopo la morte
Non basta il mero effetto della disposizione che si produce dopo la morte del testatore, in quanto la disposizione deve servire anche a regolare gli interessi del testatore dopo la sua morte (si potrebbe dire che la morte è la causa della disposizione).
Nel testamento l'evento morte viene assunto dal testatore come punto di origine (ovvero, appunto, come causa) del regolamento dettato con riguardo a tale situazione rilevante giuridicamente.
Il testamento, infatti, rappresenta l'unico tipo negoziale con il quale taluno può disporre dei propri interessi per il tempo della sua morte.
La patrimonialità del testamento sempre legata all'evento morte
Si è detto che il testamento permette di regolare gli interessi del testatore dopo la morte, questo significa che l'art. 587 c.c. non postula la necessaria «patrimonialità» di tipo dispositivo attributivo, ovvero il necessario riferimento ai «beni» del testatore, ma l'eventuale mancanza di patrimonialità della disposizione testamentaria non elimina il principio per il quale il testamento deve consistere in un atto di «regolamento» mortis causa degli interessi del testatore, connotato da un'essenziale inefficacia sino al momento della morte del testatore.
Formalità e solennità
Requisiti del testamento sono anche la formalità e la solennità dell'atto al fine di garantire la libertà di testare, la certezza e la serietà della manifestazione di volontà del suo autore e la sicura determinazione del contenuto delle singole disposizioni.
Perché un atto possa qualificarsi come testamento, pur non essendo necessario l'uso di formule sacramentali, è necessario riscontrare in modo univoco dal suo contenuto che si tratti di atto «di ultima volontà», ovvero, appunto, di un negozio mortis causa.
La ravvisabilità dell'atto di regolamento mortis causa rappresenta un prius logico rispetto ad ogni questione sull'interpretazione della volontà testamentaria, sicché non vi è luogo di discutere di interpretazione del testamento (ex art. 1362 e segg. c.c.) se neppure appare oggettivamente configurabile una volontà testamentaria nelle espressioni adottate all'interno della scrittura da esaminare.
Cass., civ. sez. III, del 30 gennaio 2019, n. 2700