Il codice penale con l'art. 659 rubricato con il titolo di "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" (volgarmente denominato anche disturbo della quiete pubblica") sanziona "Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità".
Dal testo della norma si comprende che gli schiamazzi o, in generale, il "disturbo" deve essere diretto verso una moltitudine indistinta di persone, in questo senso viene intepretata la locuzione "disturba le occupazioni o il riposo delle persone".
Se, al contrario, il disturbo è diretto verso un "gruppo di ascolto" molto limitato, come, ad esempio, quando il rumore molesto è percepito da solo uno degli appartamenti posti in un condominio, è sempre possibile applicare la medesima norma e, di conseguenza, sanzionare il molestatore ?
La risposta è negativa perchè per far sussistere il reato previsto dall'art. 659 c.p. il rumore deve essere percepito da un numero indeterminato di persone, irrilevante è il fatto che, eventualmente, solo una o qualcuna di queste se ne lamenti. Quindi, si può dire che uno degli elementi costitutivi del reato non è solo il disturbo, ma è necessario un distitubo qualificato dall'essere diretto verso una moltitudine indistinta di persone.
Cassazione, pen. sez. I, dell'11 luglio 2012 n. 27625
Il reato di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone non sussiste se le condotte poste in essere non hanno un’idoneità offensiva tale da mettere in pericolo la tranquillità di un numero indeterminato di persone. Con specifico riferimento ai fatti commessi in ambito condominiale, Sez. I, n. 1406 del 12/12/1997, dep. 05/02/1998, Costantini, Rv. 209694, ha chiarito che “in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, i rumori e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente sanzionabile la condotta che li produce, debbono incidere sulla tranquillità pubblica – essendo l’interesse specificamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l’aspetto della pubblica quiete, la quale implica, di per sè, l’assenza di cause di disturbo per la generalità dei consociati – di guisa che gli stessi debbono avere tale potenzialità diffusa che revento di disturbo abbia la potenzialità di essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se, poi, in concreto soltanto alcune persone se ne possano lamentare.
Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all’interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti: infatti, in tale ipotesi non si produce il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone, sicchè un fatto del genere può costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile”.