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La pubblicità sul web: la google tax è legge

La legge di stabilità (Legge 27.12.2013 n. 147 art. 1 comma 33) stabilisce che la pubblicità on line, gli spazi pubblicitari on line e link sponsorizzati on line devono essere acquistati da soggetti che titolari di una partita iva rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana; inoltre, l’art.1 comma 178 della legge 27.12.2013 n. 147 impone il divieto dell’uso del contante per l’acquisto di servizi di pubblicità on line.
A cura di Paolo Giuliano
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LEGGE 27 dicembre 2013 n. 147 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

in  G.U. Serie Generale n.302 del 27-12-2013 – Suppl. Ordinario n. 87

Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014

Art. 1 comma 33

33. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

 «Art. 17-bis. (Acquisto di pubblicità on line) —  1.  I  soggetti passivi che  intendano  acquistare  servizi  di  pubblicità  e  link sponsorizzati on line, anche  attraverso  centri  media  e  operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli  da  soggetti  titolari  di  una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

  2. Gli spazi pubblicitari  on  line  e  i  link  sponsorizzati  che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio  italiano  durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio  on  line attraverso rete fissa o rete  e  dispositivi  mobili,  devono  essere acquistati  esclusivamente  attraverso   soggetti,   quali   editori, concessionarie pubblicitarie, motori di  ricerca  o  altro  operatore pubblicitario,     titolari     di     partita     IVA     rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La  presente  disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione  di  compravendita  sia stata effettuata mediante centri media, operatori  terzi  e  soggetti inserzionisti».

Art. 1 comma 178

178. L'acquisto di servizi di pubblicita' on-line e di  servizi  ad essa  ausiliari  deve  essere  effettuato   esclusivamente   mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche  i  dati identificativi  del  beneficiario,  ovvero  con  altri  strumenti  di pagamento  idonei  a  consentire  la   piena   tracciabilita'   delle operazioni e  a  veicolare  la  partita  IVA  del  beneficiario.  Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  sentite  le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono  stabilite le modalita'  di  trasmissione  all'Agenzia  delle  entrate,  in  via telematica, delle informazioni  necessarie  per  l'effettuazione  dei controlli.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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