Le fasi anteriori alla redazione del progetto di divisione
La divisione si compone di fasi successive, alcune propedeutiche ad altre. Infatti, all'inizio della divisione occorre identificare i condividenti, identificare le quote di ogni condividente (non sempre l'identificazione della quota di ogni condividente è un procedimento semplice), poi occorre valutare i beni da dividere, inoltre, occorre stabilire se alcuni beni possono (o meno) essere considerati divisibili.
Il progetto di divisione
Una volta che si ottiene una relativa certezza sulle operazioni indicate in precedenza, è possibile procedere alla redazione di un progetto di divisione. Il progetto di divisione è formato dal giudice istruttore. Il progetto di divisione contiene l'indicazione precisa dei lotti (parti) che verranno formati con i beni da dividere (che – di solito – corrispondono al numero dei condividenti), i beni compresi nei diversi lotti e il valore complessivo di questi.
Sostanzialmente si tratta di una proposta di divisione concreta del giudice istruttore rivolta alle parti (le conseguenze di tale ricostruzione si vedranno in seguito, quando non sussistono contestazioni al progetto).
Una prima peculiarità del progetto di divisone è quella per la quale va comunicato a tutti i contitolari /condividenti (costituiti o contumaci).
Una seconda peculiarità è data dal fatto che il progetto di divisione può essere (o meno) contestato dai condividenti.
Progetto di divisione non contestato
Se il progetto di divisione (ipotizzato dal giudice) non è contestato dalle parti, il giudice con ordinanza non impugnabile (non revocabile o modificabile) dichiara il progetto esecutivo, il motivo per il quale l'ordinanza non è impugnabile diventa palese se si considera che si tratta di un provvedimento assunto (sostanzialmente) con l'accordo di tutte le parti.
Si tratterebbe di un progetto di divisione (anche se predisposto ab origine dal giudice e proposto dal giudice alle parti) di natura negoziale, in quanto accolto dalle parti (senza contestazioni).
Progetto di divisione contestato
Se vengono sollevate delle contestazioni al progetto di divisione il giudice rimette la causa al collegio ex art. 187 cpc per decidere sulle contestazioni sollevate.
Progetto di divisione contestato e composizione del tribunale compente
Se sorgono contestazioni sul progetto di divisione, occorre individuare se il tribunale decide in composizione monocratica o collegiale.
L'art. 50 bis c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 51 del 1998, non prevede che il procedimento di scioglimento della comunione (divisione) sia deciso dal tribunale in composizione collegiale, quindi, deve ritenersi che anche le contestazioni in merito alle contestazioni del progetto di divisione vanno risolte con sentenza
del tribunale in composizione monocratica.
Progetto di divisione contestato e fasi successive (estrazione a sorte dei lotti)
Sollevate le contestazioni al progetto di divisione e rimessa la questione al giudice per la soluzione inerente le contestazioni, occorre valutare se il giudice può procedere all'estrazione a sorte dei lotti (come sembrerebbe prevedere l'art. 489 cpc (il giudice – in ogni caso – procede all'estrazione a sorte dei lotti), oppure se il giudice (per una questione di economia processuale) deve attendee la decisione (passata in giudicato) relativa alle contestazioni sul progetto di divisione, in quanto se vengono accolte tali contestazioni travolgerebbero anche l'estrazione a sorte dei lotti.
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, nel procedimento di scioglimento della comunione, il giudice istruttore, alla stregua di quanto sancito dall'art. 789, comma 3 0 e 4°, c.p.c., può procedere all'estrazione a sorte dei lotti solo quando le contestazioni al progetto di divisione da lui predisposto siano state risolte con sentenza passata in giudicato.
Tuttavia, se il giudice istruttore, uniformatosi alle statuizioni della sentenza che ha approvato il progetto di divisione, provveda erroneamente, in difetto del predetto presupposto (passaggio in giudicato della sentenza sulle contestazioni al progetto di divisione), al sorteggio ed alla assegnazione dei lotti, tale provvedimento, costituendo un mero atto esecutivo delle decisioni assunte con la sentenza, è destinato ad essere travolto in caso di accoglimento dell'appello avverso la sentenza.
Cass., civ. sez. II, del 22 marzo 2018, n. 7182