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Il profilo catastale e tributario dell’impianto fotovoltaico

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.36/E del 19 dicembre 2013 fissa alcuni principi catastali e fiscali per gli impianti fotovoltaici, in particolare stabilisce quando un impianto è da considerasi bene mobile o immobile, quando sussiste (o meno) l’obbligo di accatastamento autonomo e specifico e quando, invece, l’impinato di fotovoltaico determina solo una variazione che incide sulla rendita catastale dell’immobile a cui è legato.
A cura di Paolo Giuliano
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Dalla circolare n. 26/E dell'Agenzia delle Entate del 19 dicembre 2013 è possibile fissare i seguenti principi relativi agli impinati fotovoltaici:

Quando l'impianto fotovoltaico è considerato un bene immobile

In particolare, dette installazioni sono da considerarsi immobili quando:
a) costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/10;

b) risultano posizionate sulle pareti o su un tetto, oppure realizzate su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato, e per esse sussiste l’obbligo della menzione nella dichiarazione in catasto, al termine della loro installazione. Si anticipa che  sussiste l’obbligo della dichiarazione di variazione catastale quando l’impianto fotovoltaico integrato a un immobile ne incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15 % o superiore. In tale ipotesi, in sostanza, l’installazione fotovoltaica non è oggetto di un autonomo accatastamento

Quando l'impianto fotovoltaico è considerato un bene mobile

determina l’incremento della rendita catastale dell’immobile su cui è installato, senza che ne muti la classificazione.
Gli impianti fotovoltaici sono da considerarsi beni mobili quando soddisfano uno dei seguenti requisiti:

a) la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;

b) la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;

c) per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3, in coerenza con il limite volumetrico stabilito all’art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.

Principio generale per la "rilevanza" catastale

Gli impinati fotovoltaici equiparati ai beni mobili non devono essere accatastati automamente, ma hanno rilevanza catastale, diovendo essere denunziata la loro presenza,  solo se l'impianto determina l’incremento della rendita catastale dell’immobile su cui è installato, (senza che ne muti la classificazione dell'immobile).

Obbligo di accastamento dell'impianto fotovoltaico.

Quando l'impianto è da considersi bene immobile

Obbligo di mera "variazione" ai fini della rendita catastale.

Quando l'impinato (considerato bene mobile) incide sulla rendita dell'immobile a cui è legato. Ne consegue che, ai fini dell’obbligo di accatastamento e della determinazione della rendita catastale di un impianto fotovoltaico, è fondamentale  il rapporto di tali componenti con la capacità ordinaria dell’unità immobiliare a cui appartengono di produrre un reddito rilevante. In altri termini, gli Uffici dell’Agenzia devono  valutare, ai fini della determinazione della relativa rendita catastale, sulla correlazione che sussiste tra l’immobile e, in generale, quelle componenti impiantistiche rilevanti ai fini della sua funzionalità e capacità reddituale, a prescindere dal mezzo di unione utilizzato per legael l'immobile all'impianto.

Inesistenza dell'obbligo di accastamento e/o denuncia della variazione ai fini della rendita.

Non hanno autonoma rilevanza catastale, e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità, in termini dimensionali e di potenza, come, ad esempio, quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici.
In particolare, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell’impianto) qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

• la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;

• la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;

• per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall’art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.

Circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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