DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 27
Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
in G.U. Serie Generale n.62 del 15-3-2014
note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/2014
Con il Decreto Legislativo del 4 marzo 2014 n. 27, il legislatore Italiano si adegua alla direttiva Europea sul divieto di usare determinate sostanze nocive negli apparecchi elettronici ed elettrici.
Ratio del decreto
Il Legislatore crea delle norme delle generali per la disciplina riguardante la restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.
Ambito di applicazione
Ai fini del presente decreto si intende per: a) ‘apparecchiature elettriche ed elettroniche' o ‘AEE', le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e
progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua; b) ai fini di cui alla lettera a), ‘che dipendono', in relazione alle AEE, indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste; c) ‘utensili industriali fissi di grandi dimensioni', un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo; d) ‘alle installazioni fisse di grandi dimensioni', una
combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati e installati da professionisti, destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito e apposito e disinstallati da professionisti; e) ‘cavi', tutti i cavi con una tensione nominale inferiore ai 250 volt che servono da collegamento o da prolunga per collegare le AEE alla presa elettrica o per collegare tra di loro una o piu' AEE.
In modo più semplice, rientrano in questa categoria e sono sottoposti alla nuova disciplina, i grandi e i piccoli elettrodomestici, le apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni, apparecchiature per le illuminazioni, giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport, distributori automatici ecc..
Eccezioni
Il presente decreto non si applica: a) alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza nazionale, compresi le armi, le
munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari; b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; c) alle apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un'altra apparecchiatura che e' esclusa o non rientra nel campo di applicazione del presente decreto e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature appositamente progettate; d) agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni; e) alle installazioni fisse di grandi dimensioni; f) ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; g) alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale; h) ai dispositivi medici impiantabili attivi; i) ai pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti, qualificati ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce
solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali; l) alle apparecchiature appositamente concepite per attivita' di ricerca e sviluppo, messe a disposizione unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese. Sono altresi' esclude dal campo di applicazione del presente decreto legislativo le disposizioni in materia di sicurezza e di salute e in materia di sostanze chimiche, in particolare il Regolamento (CE) n. 1907/2006, e la normativa specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti.
Conseguenze concrete
Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo del 2014 n. 27 le Apparecchiature elettroniche ed elettriche (AEE) immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all'aggiornamento delle loro funzionalita' o al potenziamento della loro capacita', non devono contenere le sostanze di cui all'allegato II. In particolare, non dovranno contenere piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifemili polibrimurati, eteri di difemile di polibromurato.
Integrazioni e/o modifiche nel tempo delle sostanze vietate
è previsto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dello sviluppo economico, propone alla Commissione europea di riesaminare e modificare l'elenco delle sostanze con restrizione di uso.
Esenzioni e proroghe
E' previsto che Il fabbricante, l'importatore, il distributore, possono presentare alla Commissione europea domanda di: a) inclusione nelle liste di esenzione di
materiali e componenti di AEE per applicazioni specifiche; b) rinnovo delle esenzioni esenzioni; c) revoca delle esenzioni.
Obblighi a carico dei fabbricanti di AEE
Garanzia: All'atto dell'immissione di AEE sul mercato, i fabbricanti garantiscono che queste siano state progettate e fabbricate conformemente alle prescrizioni del Decreto legislativo del 4 marzo 2014 n. 27.
Controllo: I fabbricanti predispongono la documentazione tecnica necessaria ed eseguono personalmente o fanno eseguire la procedura di controllo interno della produzione per verificare il rispetto delle norme del Decreto legislativo del 4 marzo 2014 n. 27 3.
Esito positivo del controllo e apposizione del marchio CE. Qualora la conformita' degli AEE alle prescrizioni applicabili sia stata controllata i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformita' e appongono la marcatura CE sul prodotto finito.
Documentazione: I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformita' per un periodo di dieci anni a
decorrere dall'immissione dell'AEE sul mercato.
Obblighi successivi all'immissione sul mercato del prodotto: I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere conforme. Tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonche' delle
modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche della normativa relativa alle AEE.
I fabbricanti che ritengano o hanno motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi.
Obblighi a carico degli importatori di apparecchi elettronici o elettrici (AEE)
Divieto di immettere sul mercato apparecchi non conformi. Gli importatori possono immettere sul mercato solo AEE conformi al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 27.
Verifiche preventive. Gli importatori, prima di immettere un'AEE sul mercato, assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'idonea procedura di
valutazione della conformita' e che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, l'AEE rechi la marcatura CE e sia accompagnata dai documenti prescritti .
Esisto delle verifiche. L'importatore che ritenga o abbia motivo di credere che un'AEE non sia conforme alle norme non immette l'AEE sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme, inoltre, informa il fabbricante e le autorità di vigilanza nazionale del mercato.
Obblighi a carico dei distributori di apparecchi elettronici o elettrici (AEE)
Verifica del comportamento del produttore e dell'importatore. I distributori che mettono un'AEE a disposizione sul mercato agiscono con la dovuta attenzione valutando che l'AEE rechi la marcatura CE, sia accompagnata dai documenti prescritti, ovvero istruzioni ed avvertenze d'uso, almeno in lingua italiana e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle disposizioni sopra indicate
Divieto di vendita. Il distributore che ritenga o abbia motivo di credere che un'AEE non sia conforme non immette l'AEE sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme e ne informa il fabbricante o l'importatore, nonche' l'autorita' di vigilanza nazionale del mercato
Obbligo di richiami o modifiche. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme, si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi, e ne informano immediatamente la predetta autorita' di vigilanza.
Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato AEE non conforme e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 50.000 euro a 100.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato una AEE priva della documentazione tecnica e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato una AEE priva della marcatura CE e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato una AEE priva di marcatura CE, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.
Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.