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Procura alle liti e contratto di mandato di patrocinio legale

Cassazione 2.8.2019 n 20865 Per la conclusione del contratto di patrocinio legale non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell’attività processuale, e non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma, il rilascio della procura al più genera una presunzione circa l’esistenza anche del contratto di patrocinio.
A cura di Paolo Giuliano
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Procura e mandato

La procura è un negozio giuridico unilaterale con il quale si conferisce ad un determinato soggetto (rappresentante) il potere di agire in nome  e per conto di una diversa persona (rappresentato). Con la procura gli effetti dell'atto compiuto dal rappresentante sono attribuiti direttamente al rappresentato (in quanto coloro che interagiscono con il rappresentante sono consapevoli che parte sostanziale del contratto e titolare degli effetti dell'atto posto in essere dal rappresentante sono da attribuirsi al raprpesentato che assume il ruolo di parte sostanziale).

Il mandato è il contratto con ill quale il mandatario si obbliga ad eseguire alcune attività per conto del mandante.  Con il mandato gli effetti dell'atto compiuto dal mandatario sono attribuiti al medesimo mandatario che assume il ruolo di parte formale e sostanziale nei confronti dei terzi.

Si può dire che esiste una differenza tra un ambito esterno (formato dal rapporto tra rappresentante o mandatario e terzo) e un ambito interno (formato dal rapporto tra rappresentante o mandatario e rappresentato e mandante).

Procura alle liti e contratto di patrocinio legale

Anche nell'ambito della procura alle liti e del rapporto di patrocinio possono essere applicare gli stessi principi in materia di procura e mandato, in quanto il contratto di patrocino legale rientra nell'ambito del mandato con un oggetto particolare (il legale viene incaricato di svolgere la sua opera professionale in favore della parte) e un soggetto qualificato (una delle due parti deve essere un avvocato).

Il rapporto tra procura alle liti a contratto di patrocinio legale

Sussiste, quindi, una autonomia che, sia logicamente che giuridicamente, viene riconosciuta alla procura rispetto al contratto di patrocinio, infatti,  mentre la procura "ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte.

Produzione degli effetti della procura e perfezionamento del contratto di patrocinio legale

Dall'autonomia tra procura e mandato discende che per la conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio legale non è neppure necessario il pagamento dell'onorario o il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, atteso che il mandato può essere anche gratuito e che, in ipotesi di mandato oneroso, il compenso ed il rimborso delle spese possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso.

Prova dell'esistenza del contratto di patrocinio legale

Ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale, inoltre,  non è richiesta la forma scritta per la stipula del contratto di patrocinio, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma, al massimo il rilascio della procura al più genera una presunzione circa l'esistenza anche del contratto di patrocinio.

La presunzione dell'esistenza del contratto di patrocinio legale (generata dal rilascio della procura) può essere vita provando che le parti non volevano nessun contratto di patrocinio.

In altri termini, il rilascio della procura può non essere sufficiente a provare  l'esistenza del mandato al patrocinio legale, soprattutto quando sussiste la prova che le parti non hanno voluto stipulare nessun contratto e l'eventuale rilascio della procura era avvenuto "per ragioni di cortesia" o per evitare che il legale comparisse come  difensore di se stesso, in cause personali nelle quali era direttamente interessato.

Obbligo del pagamento del corrispettivo del contratto di patrocinio legale

Anche se il contratto di patrocinio legale e la procura presuppongono un0'attività onerosa (cioè il pagamento del corrispettivo) per far sorgere l'obbligo di pagamento nn basta il conferimento della procura o la conclusione del mandato di patrocinio legale, in quanto il diritto al compenso scaturisce solo nel caso in cui contratto di patrocinio legale esiste e sia stato effettivamente adempiuto..

Cass., civ. sez. I, del 2 agosto 2019, n. 20865

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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