Rinunzia a un diritto o a un credito
La rinunzia, come negozio unilaterale, viene sempre studiata nell'ambito del diritto sostanziale e viene associata alla dismissione di un credito (pecuniario) o all'abbandono di un diritto (personale o reale).
Nulla esclude che la rinunzia possa essere ricostruita come un contratto con il quale un determinato soggetto, in cambio di un corrispettivo, rinunzia a un credito o a un diritto, questa fattispecie rientra nell'ambito dei contratti dismissivi di un diritto.
Rinunzia al procedimento giudiziario
La rinunzia è applicabile anche in sede processuale. In particolare l'art. 306 cpc prevede che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione.
Rinunzia processuale è unilaterale o bilaterale ?
L'art. 306 cpc richiede la necessaria accettazione della rinunzia se esiste una parte processuale che può avere interesse alla prosecuzione del processo. Il riferimento all'accettazione potrebbe far pensare che non si è in presenza di una semplice rinunzia unilaterale, ma di un contratto che richiedere proposta e accettazione.
In realtà, il necessario consenso dell'altra parte (che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio) può essere semplicemente spiegato, non facendo riferimento ad un contratto, ma al fatto che il legislatore ha voluto subordinare gli effetti della rinunzia al consenso della controparte quando esiste una controparte che ha un interesse alla prosecuzione del processo, in sostanza la controparte non deve essere pregiudicata dalla rinunzia.
Quindi, quando la controparte non ha interesse alla prosecuzione del processo oppure quando manca una controparte (perché questa è contumace) la rinunzia, come ogni atto unilaterale produce effetti immediatamente (nel momento in cui è portata a conoscenza della controparte costituita).
Rinunzia processuale con atto interno al processo o extraprocessuale
La rinunzia regolata dall'art. 306 cpc è ipotizzata come un atto processuale (nel senso di un atto reso all'interno del processo) effettuato dalla parte personalmente o da un procuratore speciale.
Questo, però, non esclude che la rinunzia che estingue il giudizio possa essere concepito come un atto extraprocessuale (da inserire in un secondo momento nel processo) e come atto extra processuale deve essere portato a conoscenza delle altre parti processuali in modo rituale.
La rinuncia agli atti del giudizio può essere validamente espressa, oltre che nelle forme indicate dall'art. 306 c.p.c., anche mediante un atto extraprocessuale che costituisca una sicura prova della volontà manifestata dall'attore di voler porre fine al giudizio.
Perfezionamento della rinunzia al processo
Se si segue la ricostruzione che al rinunzia al processo è un contratto quando sono presenti parti interessate alla prosecuzione del processo è evidente che la rinunzia si perfeziona con l'accettazione delle medesime, portata a conoscenza del rinunziante (se, invece, l'accettazione delle parti interessate al processo è solo una condizione di efficacia è evidente che solo gli effetti della rinunzia sono subordinati all'accettazione delle parti interessate).
Quando non esistono parti interessate al processo la rinunzia si perfeziona nel momento in cui è portata a conoscenza delle altre parti (anche mediate la notifica prescritta dal secondo comma dell'art. 306 c.p.c. se effettuate fuori udienza)
Ove poi la rinunzia sia avvenuta mediante un atto stragiudiziale, affinché il giudice possa constatarla e dichiarare l'estinzione del processo, è necessario che l'atto sia prodotto ritualmente in giudizio.
Se, come nella specie, la rinuncia sia contenuta in una lettera raccomandata inviata a mezzo posta al giudice istruttore della causa – trattandosi di un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge: l'effetto estintivo non può che prodursi al momento in cui la stessa rinuncia sia accettata o quanto meno conosciuta dalle altre parti.
L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.
Rinunzia e spese del processo
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile. Non si tratta di un corrispettivo per la rinunzia, ma di un rimborso (risarcimento del danno) per aver intrapreso un giudizio a cui hai rinunziato.
Cass., civ. sez. II, del 26 luglio 2018, n. 19847