Descrizione del giudizio di divisione endoesecutiva
La divisione endo esecutiva è la divisione disposta nel corso del processo di espropriazione di beni indivisi al fine di far cessare lo stato di comunione e poter poi disporre in sede esecutiva della sola quota – in natura o in denaro – attribuita al debitore, condividente forzoso.
Tale giudizio di cognizione relativo alla divisione (all'intero dell'esecuzione forzata) è divenuto ormai lo sviluppo normale di ogni procedura espropriativa avente ad oggetto una mera quota.
Rapporto tra divisione e procedimento esecutivo
Il legame tra il giudizio dei divisione endoesecutiva e procedimento esecutivo è confermato dal fatto che tale giudizio di divisione, pur restando indiscutibilmente un ordinario giudizio di cognizione, si svolge dinanzi al medesimo giudice dell'esecuzione – in funzione, ovviamente, di giudice istruttore civile – della procedura esecutiva contestualmente sospesa in attesa della liquidazione della quota del debitore esecutato.
E' stata configurata dal legislatore un'ipotesi di competenza funzionale e, pertanto, da qualificarsi non derogabile.
Il giudizio di divisione costituisce una parentesi di cognizione – vale a dire un procedimento incidentale consistente in un vero e proprio giudizio di cognizione – nell'ambito del procedimento esecutivo, in quanto tale restando autonomo, perché soggettivamente ed oggettivamente distinto da questo, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione, né una fase del procedimento esecutivo;
Ovviamente, non si può negare una correlazione funzionale del giudizio di divisione endoesecutiva con il processo esecutivo, un effetto di questa correlazione è stato individuato nella legittimazione del creditore esecutante ad agire in divisione fintantoché in capo a lui permanga la qualità di creditore.
Le finalità della divisione endo esecutiva
La finalità di una divisione endoesecutiva è, con tutta evidenza, quella di consentire di procedere esecutivamente su di un bene in proprietà esclusiva e non più in comune, per la conclamata migliore appetibilità sul mercato di un bene in proprietà esclusiva rispetto ad una semplice quota, (infatti, l'acquisto dio una quota obbligherebbe l'eventuale acquirente ad una contitolarità di diritti, coi rischi e le complicazioni da questa derivanti e l'onere o il rischio di un successivo giudizio di scioglimento della medesima) e nella maggiore utilità della prosecuzione del processo esecutivo su beni fungibili per definizione, quali appunto il denaro.
Legittimazione a chiedere la divisione al creditore procedente
La divisione può essere richiesta dai contitolari, nella divisione endoesecutiva viene riconosciuta al creditore procedente all'esecuzione forzata un'eccezionale legittimazione a chiedere la divisione.
Atto introduttivo del giudizio di divisione endoesecutiva
Occorre individuare le forme di introduzione del giudizio di divisione, al riguardo, la disciplina positiva è dettata dall'art. 181 disp. att. cod. proc. civ. «il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti»; tuttavia ed invece, «se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l'udienza davanti a sé per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza».
Ora, nonostante l'adozione di un atto di citazione, in regola con le prescrizioni dell'art. 163 cod. proc. civ. e munito dei requisiti formali miranti a garantire le esigenze di pubblicità con la trascrizione (prima fra tutti la compiuta descrizione del bene pignorato), sia effettivamente più in linea con l'esigenza di un'ordinata tutela del contraddittorio, il tenore testuale della norma, evidentemente ispirato a quella deformalizzazione generalizzata e progressiva che costituisce la ratio delle riforme del processo esecutivo succedutesi fin dal 2006, non consente di suffragare un tale approdo ermeneutico.
In altri termini, il tenore letterale della disposizione non può lasciare dubbi sulla necessaria tendenziale sufficienza dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione ai fini della valida celebrazione del giudizio di cognizione in cui la divisione endoesecutiva si sostanzia: basti pensare, tra l'altro, al fatto che, nei confronti degli interessati non comparsi, il contraddittorio è tecnicamente qualificato da «integrare», con il che si dà per scontato che, nei confronti dei presenti, quello si è già instaurato appunto con la pronuncia di quel provvedimento.
La conseguenza è che l'ordinanza del giudice deve contenere necessariamente tutti gli elementi – se del caso anche solo integrativi rispetto al pignoramento, il quale ben potrebbe esservi richiamato per relationem, ovvero con riepilogo dei dati contenuti in quello ed in eventuali altri atti del processo – indispensabili per l'introduzione della domanda giudiziale, tra cui quelli identificativi dell'oggetto e cioè del bene o dei beni immobili da dividere, completi dei dati indispensabili per la trascrizione dell'ordinanza stessa.
L‘ordinanza che dispone la divisione, solo pronunciata (all'udienza di comparizione in sede esecutiva o all'esito dell'eventuale riserva a quella assunta, allora da comunicarsi alle parti costituite) o anche notificata (ai non presenti), individua poi necessariamente l'udienza di prima comparizione, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., del giudizio ordinario di cognizione in cui la divisione si risolve, con contestuale sospensione del processo esecutivo e fissazione del termine a comparire in sessanta giorni, secondo quanto previsto dalla norma speciale (in evidente prevalenza su quella generale di cui all'art. 163-bis cod. proc. civ.).
Non deve essere di ostacolo l'adempimento, meramente amministrativo dell'iscrizione a ruolo: a tanto dovendo comunque provvedere la parte più diligente in tempo utile per la celebrazione della prima udienza, se del caso in base anche alla sola ordinanza e pure se questa non lo stabilisca specificamente, ma senza che un'eventuale omissione possa condizionare, tanto meno in punto di mero rito, l'avvio del giudizio di cognizione e salva – beninteso – ogni attività ufficiosa di recupero di quanto dovuto, anche a titolo di contributo unificato, nei confronti degli obbligati inadempienti.
«la divisione endoesecutiva, in quanto esito normale del processo di espropriazione di beni indivisi, è ritualmente introdotta con la pronuncia – se sono presenti tutti gli interessati – o con la notifica – in caso non siano presenti tutti gli interessati all'udienza di cui all'art. 600 cod. proc. civ. – dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che la dispone, siccome elemento conclusivo della fattispecie a formazione progressiva in cui quell'introduzione si risolve; di conseguenza, ai fini della valida introduzione del giudizio di divisione endoesecutiva non è necessaria la separata notifica ed iscrizione a ruolo contenzioso civile di un distinto atto di citazione; e tuttavia l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, ciononostante, oneri una parte della previa notifica ed iscrizione a ruolo di separato atto di citazione, se non opposta con la dimostrazione di una conseguente lesione del proprio diritto di difesa, non determina nullità e ad essa va prestata ottemperanza, sebbene non possano discendere conseguenze di definizione in rito deteriori per la parte onerata rispetto a quelle derivanti dall'inosservanza delle minori forme sufficienti».
Notifica dell'ordinanza che dispone del giudizio di divisione
Poiché normale epilogo del processo di espropriazione di beni indivisi è il giudizio di divisione endoesecutiva, la notifica dell'ordinanza che dispone quest'ultimo o di altro atto ad essa equipollente è eseguita legittimamente al procuratore di uno dei litisconsorti del giudizio che si sia già costituito nel processo esecutivo, in quanto il relativo mandato, purché non lo abbia in concreto escluso in modo espresso ed univoco, deve reputarsi validamente conferito anche ai fini dell'espletamento della difesa del conferente nel corso di quel normale sviluppo.
Cass., civ. sez. III, del 20 agosto 2018, n. 20817