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Prescrizione del danno riconosciuto in sede penale a favore della parte civile

Cassazione 14.02.2019 n 4318 passata in giudicato la sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno cagionato da fatto illecito a favore della parte civile, l’azione diretta alla liquidazione del quantum è assoggettata, non più alla prescrizione breve ex art. 2947 cc., ma a quella decennale ex art. 2953 cc, con decorrenza dalla data in cui la sentenza penale di condanna e divenuta irrevocabile.
A cura di Paolo Giuliano
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Parte civile nel processo penale          

Nel modo del diritto può capitare che da un determinato evento conseguono responsabilità penali e civili (risarcimento del danno da illecito penale).

In queste situazioni l'ordinamento permette a coloro che hanno subito un danno di costituirsi parte civile nel giudizio penale, si tratta di un modo per evitare la duplicazione del procedimenti e di rendere più veloce il risarcimento del danno.

Le formalità necessarie per la costituzione della parte civile nel processo penale

La costituzione della parte civile nel processo penale, di fatto, apre una parentesi civile nel costo del processo penale). In questo contesto occorre chiedersi quanto la domanda di risarcimento dei danni (proposta in sede penale) deve essere specifica, la stessa domanda può essere posta in modo diverso chiedendosi se le preclusioni processuali esistenti nel processo civile si possono applicare anche nel processo penale relativamente alla domanda di risarcimento presentata della parte civile.

Si potrebbe sostenere che nel processo penale vige il principio per cui la costituzione di parte civile altro non è che l'instaurazione, all'interno del processo penale, di un procedimento civile, con conseguente applicazione – anche nell'ambito penale- del principio dispositivo: la domanda risarcitoria deve cioè essere stata azionata in tutti i suoi elementi costitutivi.

In realtà se si legge l'art. 78 cpc si nota che le formalità per la costituzione della parte civile sono relativamente semplici infatti, sorvolando sull'indicazione della parti, l'art. 78 cpp stabilisce che devono essere indicate l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda.

Indicazione specifica o generica del danno e quantificazione del danno

Se la costituzione della parte civile è svincolata dalle formalità di un pari atto (citazione) compiuto in sede civile, occorre valutare quanto generica può essere la costituzione della parte civile, di solito si afferma che unica condizione essenziale, dell'esercizio dell'azione civile in sede penale, è la richiesta del risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte, o rimessa alla prudente valutazione del giudice.

La domanda svolta con la costituzione di parte civile non richiede – ai sensi del vigente C.P.P. e, ancor di più, ai sensi di quello previgente- la specifica indicazione delle voci di danno di cui si richiede il risarcimento e l'individuazione della nesso causale esistente fra l'illecito e ciascuna posta di danno da risarcire (risultando invero sufficiente che sia dedotta -ancorché sommariamente- l'esistenza di pregiudizi riconducibili all'illecito penale)

La condanna relativa alle richieste della parte civile può abbracciare senza distinzione tutti i danni conseguenti al reato anche se non specificatamente indicati (elencati) dalla parte civile.

Tale conclusione è, peraltro, in linea con la consolidata giurisprudenza civile di legittimità in materia di liquidazione del danno, secondo cui, «in tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta» (Cass. n. 20643/2016), di talché, «quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta» e, «laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di danno, a tale specificazione deve darsi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal "petitum" le voci non menzionate» (Cass. n. 17879/2011).

Condanna generica al risarcimento del danno

I principi sopra esposti si applicano anche alla condanna generica emessa nel giudizio penale, la condanna generica a favore della parte civile  non richiede l'individuazione dei danni risarcibili e l'accertamento della loro derivazione causale dall'illecito.

Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose.

In particolare  la condanna generica  costituisce una mera "declaratoria juris" che  esula da ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione.

Sulla stessa linea, si muove la giurisprudenza civile di legittimità, secondo cui «la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del "quantum" la possibilità di esclusione della esistenza stessa di un danno collegato eziologicamente all'evento illecito» (Cass. n. 2127/1998; conforme Cass. n. 24030/2009).

Prescrizione del diritto riconosciuto alla parte civile nel processo penale

Se il giudice penale liquida alla parte civile il risarcimento del danno integrale, grossi problemi non ci sono relativamente alla prescrizione, se, invece, il giudice penale emette solo una condanna generica a favore della parte civile occorre valutare se tale condanna rientra (o meno) nell'art. 2953 cc secondo il quale i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.

Sul punto è stata data continuità al principio secondo cui «nella previsione normativa dell'art.2953 cod.civ. deve ritenersi compresa anche la sentenza di condanna generica al risarcimento del danno, la quale, pur mancando dell'attitudine all'esecuzione forzata, contiene tuttavia, la statuizione sulla responsabilità del debitore, rispetto alla quale la successiva sentenza di liquidazione non ha altra funzione che quella di determinare in concreto la prestazione dovuta affinché sia resa attuabile la condanna già pronunziata con la precedente sentenza sull'an debeatur. Pertanto, una volta che sia passata in giudicato la sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno cagionato da fatto illecito, l'azione diretta alla liquidazione del quantum resta assoggettata, non più alla prescrizione breve di cui all'art. 2947 cod.civ., ma a quella decennale di cui all'art. 2953 cod.civ., con decorrenza dalla data in cui la sentenza penale di condanna e divenuta irrevocabile»

Cass., civ. sez. III, del 14 febbraio 2019, n. 4318

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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