L'art. 2949 cc prevede un'ipotesi di prescrizione breve (cinque anni), in particolare l'art. 2949 cc prevede che "si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese".
Questo articolo presenta due problemi interpretativi, uno relativo al significato da dare alla locuzione "rapporti sociali" l'altro relativo all'identificazione delle "società iscritte nel registro delle imprese", se, cioè la locuzione "società" si riferisce solo (interpretazione restrittiva) alle vere e proprie società (di persone o di capitali), oppure se la locuzione società può essere interpretata (interpretazione estensiva) in modo estensivo tale da comprendere anche tutti gli altri organismi (es. consorzi) che devono essere iscritti nel registro delle imprese, ma che non sono società.
Sorvolando sulla questione relativa all'interpretazione della locuzione "rapporti sociali", sulla questione relativa all'interpretazione della locuzione società iscritta nel registro delle imprese è opportuno sottolineare che il registro delle imprese è nato per permettere di effettuare dei controlli sulle società e per rendere "pubblici" alcuni eventi (cancellazione, modifiche sostituzione dei soci) ed è formato da una sezione generale in cui si iscrivono le società (commerciali), i consorzi con attività esterna e le società consortili e delle sezioni speciali riservate agli imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, e società semplici ex art. 2551 cc.
Ecco, quindi, che diventa chiaro che il problema relativo all'art. 2949 cc è una questione che riguarda l'identificazione degli elementi costitutivi dell'art. 2949 c.c., se, cioè l'ambito di applicazione della prescrizione breve ex art. 2949 cc dipende dall'esistenza contemporanea della qualifica di società e dell'iscrizione della stessa nel registro delle imprese oppure è indipendente dalla qualifica di società e dipende in modo esclusivo dall'iscrizione nel registro delle imprese.
Il fatto che l'art. 2949 c.c. (prescrizione breve) richiami la locuzione società e che è applicabile (esclusivamente) alle società commerciali, e cioè alle società per le quali è prevista l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, non esclude affatto l'applicabilità della norma ai consorzi.
Infatti, i consorzi a rilevanza esterna, di cui all'art. 2612 c.c., e le società consortili, di cui all'art. 2615 ter c.c., in base al disposto dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 581 del 7 dicembre 1995, sono iscritti nel registro delle imprese, alla pari delle società commerciali, e non nelle sezioni speciali riservate agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., ai piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c. e alle società semplici di cui all'art. 2551 c.c.
Cass., civ. sez. I, del 4 febbraio 2016, n. 2180 in pdf