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Prelazione agraria nell’impresa coltivatrice familiare

La Cassazione del 23.6.2016 n. 13002 ha individuato i principi generali che regolano la prelazione agraria nell’ambito dell’impresa familiare coltivatrice ( art 8 comma 10 legge 26.5.1965 n.590 ) ed in particolare il rapporto tra diritto di riscatto e diritto alla divisione del fondo in comune sul quale è esercitata l’impresa coltivatrice familiare.
A cura di Paolo Giuliano
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La prelazione agraria nell'ambito dell'impresa familiare coltivatrice

Quando si discute della prelazione agraria l'attenzione è sempre focalizzata sull'analisi del diritto di prelazione del fondo confinante (in caso di vendita del fondo limitrofo) oppure sul diritto di prelazione del coltivatore diretto del fondo trasferito, ma la legge del 26 maggio 1965 n. 590 regola anche un'altra ipotesi di prelazione (meno famosa), con il conseguente diritto di riscatto, riconosciuto ai componenti dell'impresa coltivatrice familiare, ed avente ad oggetto le quote degli altri partecipanti alla medesima impresa familiare coltivatrice.

La norma: art. 8 comma 10 legge 26 maggio 1965 n. 590

La legge del 26 maggio 1965 n. 590 stabilisce che "se il componente di famiglia coltivatrice, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta quota, sempreché l'acquisto sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento di impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti".

Il rapporto tra impresa familiare ed impresa familiare coltivatrice

Il primo elemento che colpisce, oppure, meglio, il primo elemento che deve essere identificato è  quello relativo alla nozione di impresa familiare coltivatrice espressamente richiamato dalla legge  590/1965.

Sul punto si può ricordare che la nozione di impresa familiare (in generale) non è nuovo nella legislazione, infatti, è presente nel codice civile (art. 230 bis cc) il quale regola i diritti dei partecipanti all'impresa familiare, di conseguenza, la questione che si pone è quella di individuare quale rapporto lega l'impresa familiare ex art. 230 bis cc, all'impresa familiare coltivatrice ex lege 590/1965.

Sul punto relativo al rapporto tra impresa familiare e impresa familiare coltivatrice, si può affermare che l'impresa familiare coltivatrice è una specie del più ampio genus dell’impresa familiare, disciplinata dall’art. 230 bis c.c., questo comporta che all'impresa familiare coltivatrice sono applicabili (in quanto compatibili) i principi relativi all'impresa familiare, ma non le regole sulla prelazione (230 bis cc) in quanto vi sono norme speciali sul punto (art. 8 comma 10 legge 59/1965).

Ratio della disciplina della prelazione nell'ambito della famiglia coltivatrice

La funzione della prelazione riconosciuta ai componenti della famiglia coltivatrice è quello di assicurare il consolidamento dell'impresa coltivatrice familiare permettendo alla stessa di raggiungere dimensioni economicamente efficienti, favorendo, in caso di uscita di uno dei componenti, il subentro degli altri attraverso l'esercizio di una speciale forma di riscatto.

Titolari del diritto di prelazione e riscatto nell'impresa familiare coltivatrice

I componenti dell'impresa familiare coltivatrice sono titolari del diritto di prelazione e di riscatto, inoltre, i medesimi componenti dell'impresa familiare coltivatrice sono coloro che sono obbligati a rispettare la prelazione.

Presupposti e struttura della prelazione dell'impresa familiare coltivatrice

Colui che esce dalla conduzione in comune (del fondo agricolo) ha cinque anni di tempo per decidere se vendere o meno la propria quota e, dopo cinque anni di inerzia, gli altri potranno riscattare anche forzatamente la sua quota.

La disposizione della legge 590/1965  è strutturata secondo ben precise cadenze temporali, giacché la legge richiede che siano passati cinque anni dal momento in cui il componente abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune senza vendere la propria quota.

Il riferimento ai 5 anni considera, da un lato, il diritto alla libera determinazione di chi decide di uscire dalla conduzione comune del fondo e, dall'altro, pone gli altri componenti in condizione di impedire che l'inerzia si protragga indefinitamente, con danno anche alle ragioni di un'efficiente attività di coltivazione.

Oggetto della prelazione nell'impresa coltivatrice familiare

La prelazione ex lege 590/195 art. 8 comma 10 presuppone una comunione del fondo ed ha ad oggetto la quota di comproprietà pro indiviso del fondo sul quale è esercitata l'impresa familiare coltivatrice, ma non si estende al fondo (o alla parte di fondo) che all'esito di divisione dei beni comuni venga attribuito al condividente, di conseguenza, la divisione preclude il riscatto in quanto fa cessare lo stato di comunione.

Naturalmente, colui che esercita la prelazione dovrà pagare il corrispettivo per la cessione del fondo (anche se ottenuta tramite prelazione e/o riscatto) all'altro componente dell'impresa coltivatrice familiare fuoriuscito dell'impresa.

Rapporto tra prelazione di diritto alla divisione del fondo comune

Come si è visto la prelazione nell'ambito dell'impresa coltivatrice familiare richiede la presenza di un fondo comune, in assenza del fondo comune tale prelazione speciale non si applica.

La presenza di un fondo comune presuppone il diritto del contitolare a chiedere la divisione del medesimo bene comune, ecco, quindi, che si pone la questione se (ed entro quali limiti) l'eventuale domanda di divisione estingue il diritto di prelazione e di riscatto oppure se l'esistenza del diritto di prelazione e riscatto impedisce l'esercizio del diritto alla divisione del bene comune.

L'esercizio del riscatto, prima che sia decorso il quinquennio, non esclude il diritto di chiedere la divisione; infatti, non si tratta di stabilire se il diritto di riscatto prevalga o meno su quello di divisione, quanto di prendere atto del contemperamento attuato dalla legge, nel senso che l'esaurimento della procedura di divisione entro il quinquennio  esclude  l'esistenza  di  un  qualsivoglia pregiudizio in capo al riscattante, perché verrebbe in tal modo a mancare, «prima della scadenza del quinquennio, lo stato di comunione ed in conseguenza la quota indivisa, cui si riferisce il diritto di riscatto.

Il  diritto del comproprietario del fondo di ottenerne la divisione, ove esercitato prima del compimento di cinque anni dal momento in cui ha cessato di far parte della conduzione colonica in comune, non è limitato dalla prelazione e dall'eventuale domanda di riscatto proposta dagli altri componenti della famiglia coltivatrice, poichè l'art. 8 comma 10 della legge 26 maggio 1965 n. 590,  non comporta un vincolo di indivisibilità del fondo comune, ma riconosce il diritto di riscatto  soltanto  al  compimento  del  quinquennio dall'abbandono della coltivazione comune, senza porre nel frattempo alcuna restrizione alle iniziative del proprietario che abbia volontariamente cessato da tale partecipazione alla detta famiglia.

Né la situazione muta se il giudizio di divisione, intrapreso nel quinquennio, si concluda dopo il suo decorso, attesa la natura dichiarativa e retroattiva del giudizio di divisione.

La tempestiva proposizione del giudizio di divisione fa sì che non vi sia più alcuno spazio per l'esercizio del riscatto speciale.

Cass., civ. sez. III, del 23 giugno 2016, n. 13002

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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