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Preclusioni processuali e l’estensione dell’azione di riduzione

Cassazione 26.9.2018 n. 22982 Gli artt. 554 e 555 c.c. non regolano due distinte azioni, bensì l’unica azione di riduzione concessa ai legittimari per l’ipotesi che i loro diritti siano lesi da disposizioni testamentarie (artt. 554 c.c.) o da donazioni (art. 555 c.c.). Di conseguenza non costituisce domanda nuova la richiesta di ricomprendere nel “relictum” i beni oggetto di una determinata donazione o di estendere la riduzione alle disposizioni testamentarie con le memorie ex art. 183 cpc.
A cura di Paolo Giuliano
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Le quote dei legittimari

Il legislatore attribuisce ad alcune categorie di soggetti (figli coniuge del de cuius) il diritto di avere una determinata parte dell'eredità. Anche se il legislatore riconosce ai legittimari il diritto dia vere una determinata quota dell'eredità, il testamento (oppure la donazione) che riduce la quota dei legittimari non è invalida, ma semplicemente può essere oggetto di riduzione al fine di integrare la quota dei legittimari.

Le modalità con le quali si può ledere la posizione del legittimario

La lesione della quota riservata al legittimario può essere raggiunta in due modi: a) con un testamento che contiene una serie di disposizioni testamentarie, che riducono la quota del legittimario, b) con le donazioni dirette (ma anche indirette).

Reintegra della quota lesa ad un legittimario è una scelta discrezionale, che spetta al legittimario

In poche parole, è discrezionale la decisione se procedere (o meno) a ridurre (eliminare) le disposizioni mortis causa o inter vivos) lesive della quota che i legittimari possono avere dall'eredità, infatti, nulla esclude che il legittimario leso non agisca per vedersi attribuire quanto effettivamente dovuto.

Tutela del legittimario: l'azione di riduzione

Il legittimario che si ritiene leso può esercitare l'azione di riduzione delle disposizioni (testamentarie o delle donazioni) che ledono la sua quota. L'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che ledono la quota del legittimario sono regolate da due articoli il 554 e 555 cc

Unicità dell'azione di riduzione

Gli artt. 554 e 555 c.c. non regolano due distinte azioni, bensì l'unica azione di riduzione concessa ai legittimari per l'ipotesi che i loro diritti siano lesi da disposizioni testamentarie (artt. 554 c.c.) o da donazioni (art. 555 c.c.), prevedendo per entrambe che "sono soggette a riduzione".

L'unicità dell'azione trova conferma nella disciplina dettata, ai fini della trascrizione, dall'art. 2652 n. 8 c.c., per le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Le preclusioni processuali

Il sistema delle preclusioni processuali civili può essere così descritto: l'art. 183 cod. proc. civ. consente all'attore nella prima udienza di trattazione di proporre le domande e le eccezioni, anche nuove, che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni in senso stretto del convenuto, non attribuisce alle parti la facoltà di proporre domande nuove che potessero essere proposte con la citazione o la comparsa di risposta.

L'art. 183 c.p.c., comma 5 è rivolto a tutelare la parte attrice a fronte di iniziative difensive della parte convenuta che mutino, con la sua prima difesa, i termini oggettivi della controversia, o comunque introducano nel processo ulteriori questioni.

L'azione di riduzione e le preclusioni processuali

Come si è visto l'azione di riduzione, per quanto unica, è regolata in due articoli specifici per le disposizioni lesive testamentarie o donative. Resta da chiedersi se in un procedimento con il quale si chiede la riduzione delle disposizioni testamentarie, la domanda diretta a chiedere anche la riduzione delle donazioni (o viceversa) è una domanda nuova e, in quanto tale soggetta alle preclusioni processuali.

La richiesta di ridurre donazioni o disposizioni testamentarie ulteriori rispetto quelle indicate nella citazione

Nel giudizio di reintegra nella quota di riserva non costituisce domanda nuova, la richiesta diretta a ricomprendere nel "relictum" i beni oggetto di una determinata donazione (e viceversa).

Si tratta, infatti, di questione da risolvere incidentalmente e anche d'ufficio ai soli fini dell'esatta ricostruzione dell'asse ereditario per cui l'eventuale richiesta di parte integra una mera sollecitazione del potere – dovere del giudice di decidere e deve ritenersi implicitamente contenuta nella domanda introduttiva, non soggiacendo alle preclusioni previste per la mutatio libelli.

Il ricorrente poteva – quindi – estendere la domanda di riduzione (inizialmente avente ad oggetto solo le donazioni effettuate dal de cuius) alle disposizioni testamentarie lesive anche con le memorie ex art. 183 c.p.c. senza incorrere in alcuna decadenza ed il giudice doveva tener conto anche delle disposizioni di ultima volontà del de cuius per verificare se fosse stata lesa la quota di riserva.

Cass., civ. sez. II, del 26 settembre 2018, n. 22982

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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