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Poteri e revoca del presidente del cda in una spa

Cassazione 4.12.2019 n 31660 La giusta causa di revoca dell’amministratore ex art. 2383 cc (applicabile anche al presidente del cda) consiste nell’esistenza di circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, provocate (o meno) dall’amministratore, le quali pregiudicano l’affidamento nel medesimo ai fini del migliore espletamento dei compiti della carica, dunque nella compromissione del “rapporto fiduciario”
A cura di Paolo Giuliano
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L’ultimo ingresso in aula dei consiglieri uscenti del Pirellone risale allo scorso dicembre ma il loro stipendio, più di 9mila euro al mese, resterà tale fino alla fine di marzo, cioè quando arriveranno i nuovi eletti.

Amministrazione della spa

L'art. 2380 bis cc stabilisce che la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori (socie o non soci), i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.

Poteri e compiti del Presidente del cda

Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le attribuzioni ed i doveri del presidente del consiglio di amministrazione di una società azionaria e del suo vice presidente riguardano compiti specifici di tipo organizzativo.

Il presidente è l'organo cui più è consentita, come pure richiesta, l'attività di auto-organizzazione.

Del rsto, l'art. 2381 cc attrbuisce al presidente del consiglio di amministrazione compiti organizzativi propri della presidenza di qualsiasi collegio: il cui contenuto tipico, cioè, sta nello svolgimento di adempimenti di natura neutrale, volti alla direzione e al coordinamento dell'organo consiliare, onde ne emerge il carattere sovente super partes; ed ivi il principale valore precettivo risiede nell'imporre specifici compiti informativi.

Ne deriva l'attribuzione non solo di poteri ordinatori delegati dallo stesso consiglio, ma di poteri decisori propri; la scelta operata nel prevedere una figura "forte" di presidente ne fa un organo a sé stante, dimostrando l'accentuato interesse della riforma al buon funzionamento dell'intero consiglio.

I poteri del presidente del consiglio di amministrazione costituiscono, peraltro, altrettanti obblighi, data la spiccata la natura funzionale del ruolo, cui è affidato l'efficiente funzionamento dell'organo collegiale.

Poteri decisionali del Presidente del cda

In ragione dei poteri-doveri relativi alla conduzione e soluzione di questioni strumentali e procedurali, menzionati all'art. 2381, comma 1, c.c., la figura del presidente assume tutte le decisioni relative allo svolgimento dei lavori in via definitiva ed autonoma, non quale mera espressione della volontà della maggioranza dei consiglieri,

Conseguenza di ciò è che le attribuzioni del presidente, anche qualora siano puntualizzate nello statuto, non sono mai esaustive: egli è destinato a svolgere almeno tutte le funzioni necessarie al proficuo svolgimento dei lavori, all'instaurazione di un ambiente adeguato alla discussione, all'utile perfezionamento del procedimento collegiale.

Infine, nell'esercizio dei suoi compiti il presidente è tenuto, accanto al rispetto delle specifiche prescrizioni di legge o a quelle eventualmente previste nello statuto, ancor prima all'osservanza dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., il cui mancato rispetto può dunque essere censurato sotto il profilo della legittimità della sua condotta.

Proprio per la rilevanza del ruolo è sovente prevista, in via statutaria, la figura del vicepresidente, soggetto al quale, in caso di impedimento del presidente, siano affidate le funzioni predette.

Revoca dell'amministratore

L'art. 2383 cc prevede (in modo indiretto) la possibilità di revocare l'amministratore, infatti, l'art. 2383 cc  stabilisce che gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Quindi, la revoca dell'amministratore (prima della fine del loro incarico) è possibile, l'organo competente a deliberare sulla revoca è l'assemblea.

Trattandosi di facoltà di recesso attribuita ex lege, ammettendo al revoca, il legislatore ha attrbuito alla società un mezzo atrraverso il qaule esercitare una sorta di autotutela privata, infatti la delibera di revoca ha un  effetto estintivo del rapporto di amministrazione e  il controllo giudiziale è solo successivo ed eventuale, avendo rilievo soprattutto ai fini dell'eventuale risarcimento del danno.

Revoca del presidente del cda e del vice presidente del cda

In applicazione analogica dell'art. 2383 c.c., la revocabilità dell'incarico di presidente o di vicepresidente è sempre consentita, se sussistono dei fatti che hanno compromesso il rapporto di fiducia alla base del conferimento di tale incarico.

Giusta causa di revoca del presidente del cda

La revoca è sempre possibile, ma il risarcimento del danno è dovuto solo se non esiste una giusta causa che giustifica la revoca.

Non rientrano nella giusta causa di revoca le mere divergenze o attriti con gli altri amministratori, ove si tratti di contrasti rientranti nella normale dialettica del consiglio di amministrazione, da risolversi all'interno di tale organo collegiale, essendo dunque necessario che sia compromesso il rapporto di fiducia, in ragione di fatti contestati integranti un grave inadempimento o una condotta contraria a correttezza, tali da pregiudicare il pactum fiduciae.

La giusta causa di revoca consiste nell'esistenza di circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, siano o no provocate dall'amministratore, le quali pregiudicano l'affidamento nel medesimo ai fini del migliore espletamento dei compiti della carica, dunque nella compromissione del "rapporto fiduciario"

Ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sulla società l'onere di dimostrare la sussistenza di una giusta causa di revoca, quale fatto costitutivo della facoltà di recedere senza conseguenze risarcitorie.

Organo legittimato a revocare il presidente del Cda

Come si è visto la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, mentre la nomina del presidente del cda spetta al consiglio di amministrazione. In base alle norme ci si potrebbe chiedere chi (tra assemblea e cda) ha il potere di revocare il  presidente dell'assemblea.

In realtà si tratta di un falso problema, in quanto la revoca prevista dall'art. 2383 cc pone fine al rapporto tra amministratore e società (ed è irrilevante il ruolo che il singolo amministratore svolge nel cda) quindi il potere di revocare il presidente del cda  spetta sempre all'assemblea (la quale ha il potere di revocare ogni amministratore quando viene meno il rapporto di fiducia).

Del resto, la fiducia (su cui su fonda il rapporto di amministrazione) deriva dall'assemblea dei soci (cui è demandata la nomina dell'organo gestorio) e sempre la medesima fiducia è alla base del conferimento di particolari incarichi interni al consiglio, a partire dalla nomina del presidente e del vicepresidente.

Cass., civ. sez. I, del 4 dicembre 2019, n. 31660

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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