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Posta elettronica certificata con allegato non leggibile o non apribile

La Cassazione del 31.10.2017 n. 25819 ha stabilito che spetta al destinatario di una notifica giudiziaria tramite pec, in un’ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà  di cognizione del contenuto della comunicazione legate all’utilizzo dello strumento telematico. Di conseguenza, sarebbe stato dovere del difensore dei controricorrenti informare il mittente della difficoltà  nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente.
A cura di Paolo Giuliano
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L'uso degli strumenti telematici nel processo civile

L'uso delle comunicazioni telematiche nel processo civile ha portato benefici e problemi, infatti, invece di adeguare un codice di procedura civile al nuovo strumento telematico, si è preferito creare, in parallelo, una serie di norme (di rango sicuramente inferiore al codice di procedura) per attuare le notifiche o i depositi telematici.

Questa scelta ha portato a creare un "codice" telematico di procedura che (nella migliore delle ipotesi) integra il codice di procedura civile (nella peggiore delle ipotesi lo sostituisce completamente).

L'uso della pec

Il legislatore ha scelto lo strumento della pec (posta elettronica certificata) come mezzo

  • sia per permettere il dialogo tra singolo (avvocato) utente e processo civile (singolo tribunale), ad esempio, depositi ecc.
  • sia per permettere il dialogo tra singolo avvocato e altro avvocato (notifiche)

Caratteristiche della pec

La posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge (D.P.R. 11 Febbraio 2005, n. 68) consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Inoltre la pec presenta rispetto alla posta elettronica ordinaria caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e-mail al destinatario.

Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.

I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute" che il messaggio: a. è stato spedito; b. è stato consegnato; c. non è stato alterato.

In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte.

I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.

Effetti della ricezione della pec

Di conseguenza, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica.

L'eventuale mancata lettura dello stesso da parte del difensore per eventuale malfunzionamento del proprio computer andrebbe imputato a mancanza di diligenza del difensore che nell'adempimento del proprio mandato è tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici e a controllarne l'efficienza.

Si può ritenere che nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'articolo 1335 c.c.

Gli allegati alla pec

Come tutti sanno quando si invia un messaggio di posta elettronica occorre distinguere tra il testo del messaggio e gli allegati al messaggio di posta elettronica, e come molto spesso acade l'allegato al messaggio può essere corroso durate il tragitto oppure è possibile che venga inviato già danneggiato (ad esempio perché manca la desinenza relativa all'identificazione del file .pdf  o .doc, quando si verifica quest'ultimo  errore colui che riceve l'allegato al messaggio di posta elettronica non può aprirlo, in quanto il pc non ha gli elementi sufficienti per associare un determinato programma al file)

Se si hanno delle conoscenze avanzate di informatica la mancanza della desinenza del file può essere corretta, altrimenti si è costretti a chiedere al mittente un nuovo invio

La pec (come messaggio di posta elettronica)  non è estranea a questi problemi, ma la situazione si aggrava perché nella pec (intesa come raccomandata elettronica) l'elemento più importante è proprio l'allegato.

In altri termini la pec (come giano bifronte) ha una doppia caratteristica è un tipico messaggio di posta elettronica, ma è anche una raccomandata, come raccomandata il gestione (l'ente poste) certifica l'invio della raccomandata e la consegna della raccomandata, ma non certifica il contenuto della raccomandata o degli allegati.

Notifica di una pec con allegati illeggibili

Risulta evidente che è stato identificata una lacuna del sistema.

Secondo una tesi  la notifica sarebbe inesistente o quanto meno nulla, quando il  messaggio pec non conterrebbe allegati leggibili, nè nel formato firmato elettronicamente (.p7m), nè in quello ‘libero' (.pdf).

Risulta evidente che questa dovrebbe essere la soluzione giuridica corretta, ma in presenza di una evidente lacuna del sistema (conosciuta da coloro che usano la posta elettronica semplice) eco che viene creata una norma di comportamento in base alla quale, si stabilisce che spetta  al destinatario della pec, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà  di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico.

Di conseguenza, è dovere del difensore dei controricorrenti informare il mittente della difficoltà  nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità  di rimediare a tale inconveniente.

Cass., civ. sez. III, del 31 ottobre 2017, n. 25819

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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