Pignoramento presso terzi (recupero del credito indiretto)
Il creditore può recuperare il suo credito esercitando l'esecuzione forzata direttamente sul debitore (pignorando beni del debitore) oppure può recuperare il suo credito indirettamente esercitando l'azione esecutiva (in modo indiretto) chiedendo il pagamento al debitore (terzo rispetto il creditore che agisce in esecuzione) del proprio debitore (il quale può essere creditore verso altri soggetti) cd pignoramento presso terzi.
Caratteristiche del pignoramento presso il terzo
Una delle peculiarità del pignoramento presso terzi è data dal fatto che è necessaria la collaborazione del terzo il quale deve confermare o negare l'esistenza del credito e deve anche fornire l'esatta quantificazione del medesimo credito vantato dal debitore esecutato presso il terzo.
Terzo pignorato ed esecuzione forzata
La collaborazione del terzo non significa che il terzo abbia ampi margini di manovra nell'esecuzione forzata.
Infatti, (secondo la Cass. civ. sez. III del 14 maggio 2019 n. 12715) il terzo pignorato, nell'espropriazione di crediti, non ha infatti interesse e quindi non è legittimato a sollevare questioni che riguardano esclusivamente i rapporti tra creditore esecutante e debitore esecutato e, in particolare, il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore, il quale ultimo soltanto si può avvalere dell'apposito rimedio oppositivo di cui all'art. 615 c.p.c. (cfr., ex plurimis: Cass., Sez. L, Sentenza n. 6667 del 29/04/2003, Rv. 562536 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 387 del 11/01/2007, Rv. 595611; Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3790 del 18/02/2014, Rv. 630151 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23631 del 28/09/2018, Rv. 650882 – 01).
In particolare se il creditore, nel corso della procedura esecutiva, rinunzia al pignoramento del credito vantato dal debitore verso il terzo, il terzo non può neanche più rivestire in concreto la posizione di terzo pignorato e, di conseguenza, non ha neanche legittimazione a proporre eventuali questioni attinenti alla regolarità della procedura esecutiva nei suoi confronti, quale terzo pignorato (questioni che avrebbero comunque dovuto essere fatte vale re ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ovvero nell'ambito dell'eventuale giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, in quanto non configurabili in termini di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.). Cass. civ. sez. III del 14 maggio 2019 n. 12715
Errata dichiarazione del terzo
E' possibile che la dichiarazione del terzo sia errata, se si verifica tale situazione la Cassazione del 5.5.2017 n. 10912 ha stabilito che nell’espropriazione presso terzi, se il terzo pignorato il quale, dopo avere reso una dichiarazione positiva ex art. 547 cpc, si avveda di essere incorso in un errore, può revocare la propria dichiarazione sino a quando non sia stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione; mentre se l’errore emerge dopo tale momento, ha l’onere di proporre contro l’ordinanza di assegnazione l’opposizione all’esecuzione ex art. 617 cpc.
Contestazione della dichiarazione del terzo
Resta da comprendere cosa accade se la dichiarazione del terzo manca o sorgono contestazioni sulla dichiarazione.
In origine la mancanza della dichiarazione del terzo (o la contestazione della dichiarazione del terzo apriva un procedimento di accertamento, infatti, era previsto che in caso di mancata o contestata dichiarazione del terzo si doveva aprire necessariamente il giudizio di accertamento del diritto pignorato.
Successivamente il legislatore (2013) è intervenuto e ha stabilito che qualsiasi contestazione sull'esistenza ed i termini dell'obbligo del terzo debba essere risolta ilico et immediate dal Giudice dell'Esecuzione con un'ordinanza (e nel testo modificato nel 2015 è stato regolamentata la garanzia del contraddittorio) all'esito degli opportuni accertamenti, che si svolgono come subprocedimento interno al processo di esecuzione.
L'ordinanza ex art. 549 cpc (che risolve le questioni relative alla dichiarazione del terzo) e l'ordinanza ex art. 553 cpc (relativa all'assegnazione) possono essere due provvedimenti separati o un unico provvedimenti
Infatti, qualora le contestazioni relative alla dichiarazione del terzo vengano risolte accertando l'esistenza del credito pignorato (ex art. 549 cpc) il giudice dell'esecuzione deve provvedere all'assegnazione ex art. 553 cpc.
Il giudice dell'esecuzione può provvedere con la stessa ordinanza di cui all'art. 549 cod. proc. civ. oppure, pronunciata tale ordinanza, se sia necessario provvedere separatamente ai sensi dell'art. 553, può farlo con una successiva ordinanza, questo potrebbe essere giustificato dalla necessità di procedere ad un'attività di calcolo oppure dipendere da approfondimenti necessari ai sensi del secondo comma del detto articolo.
Ebbene, avendo il legislatore affidato espressamente al giudice dell'esecuzione il provvedere sulla risoluzione delle questioni insorte in relazione alla "contestata dichiarazione del terzo" con una ordinanza ed avendo stabilito che contro tale provvedere il rimedio sia quello dell'opposizione agli atti esecutivi, risulta palese che esso sia il rimedio unico per far valere, da parte di ognuno dei soggetti coinvolti nell'esecuzione e dunque anche del terzo debitore pignorato, i vizi, quali che essi siano, del provvedimento e, quindi, anche dell'attività procedimentale spiegata o consentita dal giudice dell'esecuzione per pervenire alla pronuncia del provvedimento.
«Nella vigenza del regime dell'art. 549 cod. proc. civ. introdotto dalla riforma di cui alla I. n. 228 del 2012, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, all'esito della risoluzione delle questioni indicate dallo stesso art. 549 e, dunque, anche qualora con il relativo procedimento si sia sommariamente accertata l'esistenza della situazione debitoria del terzo pignorato in presenza di una sua dichiarazione negativa, abbia assegnato le somme pignorate. Non è più concepibile ipotizzare invece il rimedio dell'appello, previa qualificazione come sentenza sostanziale dell'ordinanza, nei casi che nel regime antecedente si individuavano come risolutivi da parte del giudice dell'esecuzione di questioni da decidersi in base ad un procedimento di cognizione, atteso che il giudice dell'esecuzione è abilitato dal nuovo art. 549 a risolvere con un accertamento sommario ogni questioni insorta in relazione alla dichiarazione del terzo».
«In tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile anche avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., anche quando la stessa risolve questioni relative alla partecipazione dei creditori alla distribuzione della somma di cui il terzo si è dichiarato debitore.»).
Effetti dell'ordinanza di assegnazione del credito verso il terzo
Inoltre, il terzo non è parte del pignoramento, quindi, non può sapere se il giudice dell'esecuzione assegnerà (o meno) le somme a creditore (e in quali misure se ci sono più creditori). In queste situazioni la Cassazione del 10.5.2016 n. 9390 ha stabilito che l’ordinanza ex art. 553 cpc con la quale il giudice assegna al creditore la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario (creditore) ma il titolo esecutivo acquista tale efficacia quanto meno dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario.
Cass., civ. sez. III, del 23 ottobre 2018, n. 26702