Rapporto tra garante e debitore
Un determinato soggetto può decidere di costituire una garanzia a copertura dei propri debiti. Il rapporto tra garante e debitore si sviluppa secondo determinate direttrici: il debitore interpellerà il garante solo se sarà costretto a pagare il debito.
Rapporto tra garante e creditore del debitore
Il problema del garante è dato dal fatto che potrebbe avere un rapporto diretto anche con il creditore. In queste situazioni occorre comprendere quando la garanzia è estinta e quali diritti spettano al debitore nei confronti del garante.
Risulta relativamente evidente che occorre distinguere tra garanzia illimitata e garanzia limitata ad un determinato importo. Se la garanzia è illimitata il garante dovrà far fronte a tutte le richieste sia provenienti dal debitore o dal creditore. Se la garanzia è limitata occorre valutare se il pagamento effettuato al creditore estingue la garanzia, anche se il credito estinto è inferiore all'importo del credito indicato nella garanzia.
Se la garanzia è limitata ad un determinato importo, si può facilmente affermare che la garanzia si erode (termina di avere efficacia) solo nel momento in cui il garante paga raggiungendo l'importo massimo per il quale aveva concesso la garanzia.
La modifica del rapporto di garanzia (sostituzione del debitore con il creditore)
Nel momento in cui al creditore è attribuito il debito del garante verso il debitore (ad esempio in seguito a ad un pignoramento presso terzi), il garante terzo pignorato subisce la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio ex latere creditoris, divenendo obbligato nei confronti dell'assegnatario nei limiti della somma assegnata, ma continuando ad esserlo anche nei confronti del proprio creditore (trattandosi di cessione forzata pro solvendo) per le somme residue (fermo restando che l'estinzione di entrambe le obbligazioni si verifica all'atto del pagamento).
Questo comporta che il garante continua ad essere esposto verso il garantito per la somma residua non ancora versata (o ancora garantita).
Assegnazione del credito e decreto ingiuntivo l'effetto sulla posizione del garante
Resta da chiedersi se per pagamento si intende solo il pagamento reale ed effettivo oppure esistono anche delle modalità di pagamento equipollenti oppure, quanto meno, quale altro atto può portare all'esaurimento della garanzia (per rendere più chiara la problematica si potrebbe pensare all'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cpc oppure alla notifica di un decreto ingiuntivo e chiedersi se questi due atti notificati al garante sono idonei all'esaurimento della garanzia).
L'assegnazione al creditore del credito del debito verso il garante determina l'esaurimento della garanzia per l'importo corrispondete.
E' da escludere che nel caso di pignoramento di credito derivante da contratto autonomo di garanzia, la sola emissione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. determini l'esaurimento dell'obbligo del garante. L'unico effetto derivante dalla notifica del decreto ingiuntivo è quello di determinare la pendenza della lite, ex art. 643 c.p.c., ma non anche quello di precludere l'azione esecutiva sul relativo credito.
La notifica del decreto non comporta, di per sé, l'esaurimento dell'obbligo di garanzia, ma soltanto la pendenza della lite, ex art. 643 c.p.c., e costituisce il dies a quo per la proposizione dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., al cui esito la sussistenza o meno del credito/debito – in relazione al medesimo rapporto di garanzia – viene definitivamente accertata. Pertanto, anche in pendenza del giudizio di opposizione, il garante resta soggetto al vincolo obbligatorio, e ciò fino a che l'obbligazione non sia estinta (o l'opposizione venga accolta).
Indisponibilità del credito della garanzia o esaurimento della garanzia
Come si è detto il credito vantato dal soggetto garantito ben può essere aggredito in sede esecutiva, ma occorre individuare il momento preciso in cui il credito verso il garante diventa indisponibile (oppure si esaurisce la garanzia) quanto meno per evitare che il garante resti esposto in eterno ai creditori del garantito
Sul piano generale è la notificazione del pignoramento (oltre alla misura cautelare idonea ad anticiparne gli effetti, ossia il sequestro conservativo, ex art. 671 c.p.c.) a determinare, ai sensi degli artt. 543 c.p.c. e 2917 c.c., il vincolo di indisponibilità del credito:
Ne deriva che, ove il terzo pignorato (custode del credito ex lege, ai sensi dell'art. 546 c.p.c.) estingua il proprio debito in epoca successiva alla notifica del pignoramento (ad es., mediante pagamento in favore del proprio creditore), tale attività è inopponibile al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, sicché egli, una volta emessa l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., è chiamato a dover estinguere nuovamente la stessa obbligazione, sebbene in favore dell'assegnatario.
Cass., civ. sez. II, del 23 agosto 2018, n. 20993