Le pertinenze
Una pertinenza o un bene pertinenziale può essere definito come un bene (secondario) posto al servizio di un altro bene (principale) al fine di migliorarne l'uso o il godimento del bene principale (pertinenze sono i parcheggi condominiali rispetto all'appartamento, oppure una cantina rispetto l'appartamento ecc.).
Le pertinenze possono essere beni mobili o beni immobili
Secondo la giurisprudenza per la costituzione del vincolo pertinenziale è necessario, oltre al requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, anche un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarità con quello principale.
Si è anche chiarito che, ai fini della sussistenza della relazione di strumentalità funzionale, anche solo di servizio, tra i due beni, è necessario che il bene accessorio arrechi una "utilità" al bene principale e non al proprietario di esso.
Le pertinenze e il trasferimento del bene principale
Il principio generale è che la pertinenza segue il bene principale se non è detto diversamente.
Quindi, ad esempio, quando le pertinenze sono comprese in una comunione oggetto di divisione è evidente che anche le pertinenze dovranno essere divise.
Per divisione si intende che devono essere valutate, ma anche in sede di divisione non perderanno il loro legame con il bene principale e seguiranno l'attribuzione del bene principale.
Il principio per il quale il bene pertinenziale segue la sorte (attribuzione) del bene principale dovrebbe essere un principio acquisito anche se la divisione nulla dice in relazione al bene pertinenziale.
Gli arredi o gli ornamenti del bene principale
Ovviamente, per attuarsi il trasferimento del bene principale e del bene pertinenziale contemporaneamente è necessario che il bene secondario sia qualificato come pertinenza, cioè è necessario che sussista il vincolo pertinenziale. Per rendere più chiara la situazione si potrebbe pensare alle suppellettili che arredano un immobile (quadri, mobili ecc.) e chiedersi se tali beni possono essere (o meno) considerati pertinenze dell'appartamento o sono a beneficio esclusivo del soggetto che esercita il diritto reale sul bene.
Sul punto specifico degli arredi la giurisprudenza della cassazione (Cass., Sez. III, 20 marzo 2012, n. 4378) ha stabilito che, con riguardo ai beni mobili a servizio o ad ornamento di edifici, è da escludere la natura di pertinenza delle suppellettili, degli arredi e dei mobili che riguardino esclusivamente la persona del titolare del diritto reale sulla cosa principale e non la cosa in sé considerata, dovendosi, di regola, negare la natura pertinenziale dei mobili che arredano un immobile, a meno che non siano destinati durevolmente all'ornamento di questo.
Ecco, quindi, che gli arredi di un bene immobile possono essere destinati ad ornamento del bene immobile oppure possono essere destinati a beneficio del proprietario. Ora, quando l'arredo è di modesto valore e non è realizzato su misura appositamente per quell'immobile (essendo collocabile facilmente in altro immobile) l'arredo è a vantaggio solo del proprietario del bene e non dell'immobile, quindi, gli arredi non possano essere considerati pertinenze dell'alloggio in cui sono collocati, mancando il vincolo di complementarità con il bene principale che rappresenta il profilo oggettivo della relazione di pertinenzialità.
L'accertamento della sussistenza o meno di un vincolo pertinenziale costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito.
Cass., civ. sez. II, del 20 maggio 2019, n. 13507